Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8264/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrenti –
e
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
e
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME (classe 1941); COGNOME NOME (classe 1962); COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi della ricorrente COGNOME NOME nelle more deceduta, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-interventori volontari –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi del ricorrente COGNOME NOME nelle more deceduto, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-interventori volontari –
avverso la sentenza n. 626/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, con testamento olografo del 24/11/2007 espresse la volontà di lasciare <>.
1.1. Tralasciata la parte di vicenda giudiziaria che oramai non rileva, va ricordato che NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME citarono in giudizio NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME (1924), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME (DATA_NASCITA), nonché l’AVV_NOTAIO, nella qualità di custode giudiziale.
L’adito Tribunale, sempre avuto riguardo alla materia ancora controversa, nel rigettare le domande principali e quelle riconvenzionali, dichiarando, inoltre, l’inefficacia del sequestro in atto, escluse che con il testamento fosse stato istituito un patto successorio, vietato dalla legge, e che lo stesso fosse viziato da errore, violenza o dolo.
Quanto all’impegno per l’accudimento, quel Giudice sostenne che si ebbe a trattare di un mero desiderio, privo d’efficacia condizionante e che la conclusione non sarebbe mutata pur ove lo si fosse considerato come onere, trattandosi d’un adempimento, originariamente possibile, successivamente divenuto impossibile per decisione del testatore, il quale aveva categoricamente rifiutato di trasferirsi nel paese natio e di essere accudito dai nipoti.
La Corte d’appello di Trieste rigettò l’impugnazione di NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, sia pure modificando e integrando la motivazione del giudice di primo grado.
Doveva escludersi trattarsi di onere per la ragione decisiva che esso presuppone l’avvenuta delazione, nel mentre qui si trattava di prestare assistenza al testatore in vita.
Dal complessivo vaglio probatorio doveva escludersi che il testatore volle esprimere un mero desiderio privo di rilevanza giuridica.
-Trattavasi, invece, di condizione sospensiva, divenuta impossibile per successivo fermo volere dello stesso disponente, ma non originariamente tale (da qui la non applicabilità dell’art. 634, co. 2, cod. civ.), con il risultato che doveva trovare applicazione l’art. 1359 cod. civ., <>.
NOME e NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME ricorrono sulla base di due motivi.
NOME COGNOME controricorre aderendo alla posizione dei ricorrenti.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 1362 cod. civ.
Assumono i ricorrenti che la Corte d’appello, avendo reputato (sia pure utilizzando il verbo sembrare) che i nipoti onerati si fossero assunti l’obbligazione di assistenza (alla quale solo per il sopravvenuto contrario volere dello zio non era stato possibile dare esecuzione) e che, comunque, anche diversamente opinando, l’avveramento della condizione non si era verificato per volere del testatore, aveva violato la regola ermeneutica sopra richiamata.
In particolare, si addebita alla decisione di non avere preso in considerazione alcuno dei criteri di cui alla anzidetta disposizione, tenendo conto delle circostanze fattuali rilevanti emergenti dagli atti. In materia testamentaria, si soggiunge, secondo l’orientamento consolidato in giurisprudenza, con i dovuti
adattamenti, era applicabile l’art. 1362 cod. civ., così da evitare che la volontà del testatore venisse prevaricata dall’interprete. In altri termini, il contenuto letterale, salvo il caso in cui l’espressione non sia foriera di dubbio alcuno, deve confrontarsi con il comportamento tenuto dal testatore successivamente alla stesura della scheda. In conclusione, seguendo gli indicati criteri, in alcun modo si sarebbe potuti giungere ad affermare la soddisfazione del disponente col solo e mero fatto dell’assunzione dell’obbligazione di assistenza, non seguita dall’effettiva prestazione: altro senso non poteva avere il prescritto ‘impegno ad accudire’.
Sotto altro profilo, riguardante l’avveramento della condizione, <>.
5.1. La censura è inammissibile.
La ratio portante della decisione è costituita dalla constatazione che non fu possibile adempiere alla condizione per volere del disponente stesso. L’anzidetto accertamento rende vano disquisire sul contenuto della prestazione richiesta: l’effettivo adempimento, per vero, fu impedito dal volere dell’COGNOME.
Con il secondo motivo viene denunciata <> dell’art. 1359 cod. civ.
I ricorrenti sostengono che la norma evocata non era applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di evento <> . L’art. 1359 cod. civ., si soggiunge, è posto a tutela di posizioni giuridiche attive (l’aspettativa dell’altro contraente), situazione che qui non ricorreva affatto, stante che <>. Diverso il caso in cui <>.
6.1. La censura deve essere rigettata, sia pure con motivazione diversa rispetto a quella adottata dalla Corte di Trieste.
Il richiamo all’art. 1359 cod. civ. non è condivisibile.
La previsione normativa anzidetta dispone che la condizione debba considerarsi avverata ‘qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa’. All’evidenza, essa regola i rapporti fra le parti di un contratto, così da impedire che la parte che resterebbe favorita dal non avveramento, si adoperi, ai danni dell’altra parte, perché ciò avvenga.
La natura di negozio giuridico unilaterale del testamento rende impraticabile l’estensione della regola.
Il codice civile ha raccolto l’eredità della cd. regola sabiniana, diretta a salvaguardare la volontà testamentaria.
L’art. 634 cod. civ., invero, pone una disciplina affatto diversa rispetto a quella prevista per i contratti dall’art. 1354 cod. civ., diretta a salvaguardare la volontà del disponente.
Volontà, la quale deve soccombere nel solo caso preveduto dall’art. 626 cod. civ. (motivo illecito che è stato causa esclusiva della disposizione testamentaria).
L’art. 634 cod. civ. salvaguarda la volontà del testatore, considerando come non apposte <>.
La condizione apposta al testamento di cui si discute non rientra in alcuna delle anzidette categorie e se ne distingue nettamente sotto altro profilo: il mancato avveramento della condizione si è verificato per volere dello stesso disponente, il quale non ha voluto essere assistito in vita dai nominati nipoti.
Trattasi, pertanto, di una condizione revocata per volontà dello stesso testatore.
È bene soggiungere che si è al di fuori del caso esaminato con la sentenza n. 5871/2002. In quell’occasione, peraltro con un non indifferente limitazione del ‘favor testamenti’, si reputò che se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all’impossibilità originaria (Sez. 2, n. 5871, 22/4/2002). Con la conseguente inefficacia della disposizione testamentaria, oltre e al di fuori del solo caso codicisticamente contemplato con l’art. 626 cod. civ.
Al di là della condivisibilità o meno della costruzione , è del tutto evidente che una tale conclusione poggia le basi sul presupposto che l’accadimento, che rende impossibile la condizione è, appunto, successivo alla morte del testatore e quindi, fa presumere, che ove il testatore lo avesse previsto avrebbe disposto diversamente dei suoi beni.
Al contrario, si ribadisce, qui è stato proprio il testatore a impedire l’avveramento della condizione e, nonostante ciò, ha mantenuto ferma la nomina ad eredi universali dei nipoti. Quindi, se appare improprio evocare la disciplina di cui all’art. 1359 cod. civ. per le ragioni in estrema sintesi sopra esposte, proprio il ‘favor testamenti’ impone comunque la salvezza dell’istituzione testamentaria non revocata, nonostante la revoca, per condotta incompatibile del disponente, della condizione sospensiva apposta.
In definitiva, appare utile enunciare il seguente principio di diritto: ‘ ove il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, alla disposizione testamentaria, ne impedisca l’avveramento, la disposizione testamentaria, ove non revocata, resta pienamente efficace ‘.
Rigettato il ricorso, nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, a carico solidale della parte ricorrente e del controricorrente NOME COGNOME, che ha aderito alla posizione della prima, in contrasto con i controricorrenti NOME e NOME COGNOME. Deve disporsi distrazione in favore dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di quest’ultimi, la quale si è dichiarata anticipataria.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti -e per i ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME i rispettivi eredi -, nonché la controricorrente NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti NOME e NOME COGNOME, che liquida, distratte in favore dell’avvocato NOME COGNOME, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024.