Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 878 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 878 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2153/2017 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata i INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria 715/2016 pubblicata il 10 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicem 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 ottobre 2014 presso il Tribunale Locri, NOME COGNOME ha convenuto l’RAGIONE_SOCIALE e ha esposto che:
era 3tato agsunte Con Roccpnsivi contratti di lav003 à tempo determinato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE con qualifica di operaio idraulico forestale fino al 1984, quando era stato tratto in ar per un reato non riconducibile alla sua attività lavorativa;
nel luglio 1998 era tornato in libertà e aveva chiesto invan riassunzione o la reintegrazione nel posto di lavoro, non aven mai l’RAGIONE_SOCIALE intimato il licenziamento;
era stato nuovamente assunto dall’RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 830 del 2003;
con accordo sindacale del 19 dicembre 2003 era stato stabilit che tutti gli operai idraulici forestali che avessero lavorato nel a tempo determinato sarebbero stati assunti nel 2004 a temp indeterminato;
tale accordo non era stato rispettato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha chiesto, allora, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE a riassunzione ovvero alla reintegrazione nelle precedenti funzioni tempo indeterminato ovvero, in subordine, a tempo determinato con pagamento degli arretrati stipendiali da agosto 1998 novembre 2005 e da ottobre 2008 al reintegro.
Il Tribunale di Locri, nel contraddittorio delle parti, con sent n. 1757/2014, ha accolto il ricorso.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 715/2 ha accolto, rigettando le domande di NOME COGNOME, in quant un eventuale impegno di assumere il lavoratore preso con i sindacato sarebbe stato nullo, dovendo un ente pubblico no economico procedere alle assunzioni in base a concorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 4, Cost., 16 della legge 56 del 1987 e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 degli artt. 2941, 29 e 2948, n. 4, c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errat non applicare l’art. 16 della legge n. 56 del 1987 nella specie, esclusione della necessità del concorso, essendo egli “lavoratore inquadrare nei livelli retributivo – funzionali per i quali richiesto il titolo di studio superiore a quello della s dell’obbligo”.
La doglianza è inammissibile.
La corte territoriale ha rigettato la domanda di assunzione s rilievo che l’ente pubblico non economico è tenuto al rispetto del regola concorsuale e, pertanto, non può assumere alcun impegno in sede sindacale di stabilizzazione dei lavoratori.
Il ricorrente si limita a sostenere che per le qualifiche m elevate è comunque possibile l’avviamento al lavoro ai sens dell’art. 16 della legge n. 56 del 1987.
Innanzitutto, tale profilo, secondo quanto si legge nella senten impugnata, non è quello che è venuto in questione nei gradi d merito, avendo NOME COGNOME fondato la sua pretesa su un accordo sindacale del quale non è stato precisato il contenuto.
Inoltre, si osserva che, nel rispetto degli oneri di completezza specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è te indicare nel gravame gli elementi che consentano alla Corte d
cassazione di apprezzare l’utilità che potrebbe deriva dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenz impugnata.
L’esposizione dei fatti di causa richiesta dal n. 3 del richia art. 366 c.p.c. è, infatti, finalizzata anche a porre il giu legittimità nella condizione di esercitare correttament poteri/doveri di cui all’art. 384 c.p.c., commi 2 e 4, che, lett luce del principio costituzionale della ragionevole durata d processo, impone alla Corte di cassazione di definire dinanzi a sé giudizio e di astenersi dal rinvio ogniqualvolta la prosecuzione risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuale.
Nel caso di specie, il ricorso è assolutamente carente nella de esposizione dei fatti (alle pagine 2 e 3 NOME COGNOME si limita affermare che il ricorrente, assunto con ripetuti contratti a ter quale operaio idraulico forestale sino al 1984, era rimasto in st di detenzione sino al 1998 e, riacquistata la libertà, aveva inv chiesto di essere riassunto, non avendo mai l’RAGIONE_SOCIALE intimato il licenziamento) sicché non è dato comprendere quale incidenza potrebbe spiegare nella fattispecie il principio invocato, ossia qu dell’astratta possibilità dell’Amministrazione di assumer dipendenti delle qualifiche meno elevate (cfr., in analo fattispecie, Cass., Sez. L, n. 3079 del 10 febbraio 2022, non massimata; Cass., Sez. L, n. 11554 del 3 maggio 2021, non massimata).
In particolare, neppure è chiarito se il medesimo ricorrente fo iscritto nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, previsto dalla normativa richiamata.
Si rileva, altresì, che, secondo la giurisprudenza di legitti all’esito di procedure selettive ex art. 16 della legge n. 56 del la costituzione del rapporto di lavoro, pur obbligatoria, no automatica, richiedendo necessariamente l’intervento della volont delle parti ai fini della concreta specificazione del suo contenut ordine ad elementi essenziali quali la retribuzione, le mansioni
qualifica; ne deriva che, ove l’obbligo del datore di lavoro riman inadempiuto, il lavoratore non può esperire il rimedi dell’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., m soltanto il diritto all’integrale risarcimento dei danni, salvo il cui sia la legge stessa a prevedere la qualifica, le mansioni trattamento economico e normativo del lavoratore avviato (Cass., Sez. L, n. 4915 del 3 marzo 2014).
Peraltro, deve ribadirsi il principio consolidato per il quale rvlett,tpubblico impiù –à2rwrtvattzzato, la P.A. è tenuta a procedere alle assunzioni in base a concorso (Cass., Sez. L, n. 11537 del 1 giugno 2020).
Infine, si sottolinea che la corte territoriale ha accertat statuizione non contestata nella presente sede, che NOME COGNOME non aveva neppure prodotto il provvedimento con il quale si raggiungeva la dedotta intesa per la stabilizzazione, ma solo verbale di accordo privo di data e delle necessarie specificazioni.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e son liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princi a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in C 5.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali pe
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a ti di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princi a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 15 dicembre 2022.