Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6388 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6388 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 794/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE) in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 532/2024 depositata il 10/06/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. In data 15 marzo 2019, intorno alle ore 18:10, si verificava un incidente stradale all’interno dell’area parcheggi antistante il Tribunale di Lamezia Terme, in INDIRIZZO, tra la Fiat Punto, di proprietà di NOME COGNOME e condotta da NOME COGNOME, e la Fiat Tipo, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE e condotta da NOME COGNOME.
2. L’COGNOME conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ma non anche il proprietario del mezzo antagonista, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti derivanti dal sinistro. A fondamento della domanda deduceva che la responsabilità del sinistro era attribuibile alla condotta di guida del COGNOME, che, mentre percorreva la strada in senso contrario ‘al senso unico’ di marcia indicato sia dalla segnaletica verticale che da quella orizzontale, non avvedendosi della presenza dell’autovettura Fiat Punto, che stava uscendo dal parcheggio, l’aveva impattata.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE contestando la domanda nell’ an e nel quantum .
Espletata prova per testi e prodotta perizia medico-legale, il Giudice di pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 878/2020, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva un concorso di colpa paritario tra i conducenti.
Avverso tale sentenza, l’COGNOME proponeva appello lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della normativa applicata, sostenendo la responsabilità esclusiva del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 532/2024, nel rigettare l’appello, confermava integralmente la sentenza impugnata e condannava l’COGNOME alla refusione delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME articolando due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di NOME NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME articola in ricorso due motivi. Precisamente:
con il primo motivo denuncia <>, nella parte in cui il giudice di appello ha confermato il concorso di colpa paritario, nonostante l’accertata condotta irregolare del COGNOME (nel procedere contromano). Sostiene che la presunzione di cui all’art. 2054, co. 2, c.c. è stata applicata in modo automatico e senza valutare le prove, che, per converso, dimostravano la sua condotta prudente e, in particolare, il fatto che lui aveva arrestato la manovra;
-con il secondo motivo denuncia <>, nella parte in cui il giudice di appello ha disatteso la tabella allegata al D.P.R. n. 254/2006, limitandosi a richiamare la clausola del caso concreto, senza indicare alcuna circostanza specifica che giustificasse il discostarsi dai criteri normativi. Osserva che procedere contromano rientra nella specifica casistica che
individua come esclusivamente colpevole la condotta di guida di colui che procede contromano.
Il ricorso non è fondato.
2.1. In parte infondato e in parte inammissibile è il primo motivo.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la presunzione di pari responsabilità, prevista dall’art. 2054, co. 2, c.c., avendo funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 15736/2022; Cass. n. 14947/2022). Affinché tale presunzione possa essere superata, l’attore danneggiato è gravato di un duplice onere probatorio: da un lato, è tenuto a provare che il conducente dell’auto investitrice abbia tenuto una condotta colposa; e, dall’altro, che lui medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso, uniformandosi alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass. n. 4639/2002).
Parimenti costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte: sia il principio per cui, in tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l’obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l’eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell’evento (Cass. n. 30089 del 2024); sia il principio per cui la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta
particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, da cui una particolare pregnanza dell’onere probatorio a carico del conducente in caso di sinistro (Cass. n. 3367/2015; Cass. n. 25392/2018).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione nel caso di specie il giudice di appello, il quale ha ritenuto che il ricorrente aveva provato la condotta colposa del COGNOME (circolazione contromano in violazione della segnaletica verticale e orizzontale), ma non anche di aver fatto, a sua volta, tutto il possibile per evitare l’incidente e, in particolare, di essersi assicurato, prima di intraprendere la manovra di uscita in retromarcia dal parcheggio, di aver impiegato la necessaria cautela nel controllare lo spazio retrostante la sua vettura rispetto a entrambi i sensi di marcia, non solo rispetto a quello consentito. A detto ultimo riguardo, il Tribunale ha osservato che, anche in presenza di senso unico di circolazione, il conducente, che intraprenda una manovra di immissione o di uscita da un parcheggio, deve accertarsi di non creare pericolo per gli altri utenti della strada, da qualunque direzione essi provengano, compresi i pedoni, i quali non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni relative al senso unico di circolazione. La circostanza che il ricorrente si sia fermato nel corso della manovra, pur accertata, non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione di cui all’art. 2054, co. 2, c.c., giacché il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dall’intraprendere la manovra in assenza di un preventivo e completo controllo dello spazio retrostante.
In definitiva, la censura del ricorrente è infondata e finisce con il risolversi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in questa sede di legittimità, laddove sollecita una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e un diverso apprezzamento della efficacia causale delle condotte dei due conducenti.
Analogamente infondata è la dedotta contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha affatto sostenuto tesi inconciliabili, ma ha argomentato – in modo logico e coerente – che, pur essendo
provata la condotta irregolare del COGNOME, il ricorrente non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta improntata alla massima prudenza richiesta per chi intraprenda una manovra di retromarcia, non essendosi assicurato preventivamente della sicurezza dell’area retrostante rispetto a entrambi i sensi di marcia.
Quanto, infine, alle censure relative alla violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2729 c.c. in ordine alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, esse si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove, sottratta al sindacato di legittimità.
Per le ragioni che precedono, il primo motivo deve essere rigettato.
2.2. Del tutto infondato è il secondo motivo.
Vero è che l’art. 150 cod. ass. rinvia ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del AVV_NOTAIO delle attività produttive, la disciplina di dettaglio del sistema, con particolare riferimento: ai criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti (attraverso una tabella di ripartizione della responsabilità, analoga a quella oggi vigente nel sistema CID, recante la casistica più diffusa delle situazioni riscontrabili in caso di scontro tra due veicoli); ai contenuti e alle modalità della presentazione della denuncia del sinistro e agli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; alle modalità, alle condizioni e agli adempimenti a carico dell’impresa di assicurazione; ai limiti e alle condizioni di risarcibilità dei danni accessori.
Come pure è vero che tale regolamento, adottato con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, stabilisce all’art. 15 che esso troverà applicazione per «i sinistri verificatisi a partire dall’1/2/2007», per cui è applicabile anche nel caso di specie.
Senonché la tabella, allegata a detto decreto, è un utile parametro di riferimento per uniformare le liquidazioni stragiudiziali, essendo esemplificativa della casistica più ricorrente, ma in sede processuale non ha alcun valore vincolante e non assurge a
presunzione legale. La ricostruzione della fattispecie concreta spetta esclusivamente al giudice di merito, e ogni automatismo che prescinda dalle “ulteriori circostanze” (come citato nella clausola di chiusura della tabella stessa) sarebbe logicamente fallace, ragion per cui ritenere la tabella idonea a fondare una presunzione legale costituirebbe una violazione delle regole sulla formazione della prova. Il d.P.R. 254/2006 è una fonte sub-primaria (regolamentare) e, pur potendo costituire parametro di legittimità, la sua applicazione non può certo porsi in contrasto con norme di rango superiore, come l’art. 2054 c.c., che impone l’accertamento della responsabilità basato sulla condotta reale dei conducenti.
Occorre ribadire che l’unica presunzione legale – relativa e superabile mediante prova contraria – è quella prevista dall’art. 2054, co. 2, c.c., la quale, come già evidenziato nella disamina del primo motivo, non è stata ritenuta superata nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti, espressamente motivato in ordine alle circostanze concrete del caso, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato di aver impiegato la necessaria cautela di controllare lo spazio retrostante la sua vettura rispetto a entrambi i sensi di marcia prima di intraprendere la manovra di uscita in retromarcia, e che tale omissione precludeva il superamento della presunzione di pari responsabilità. Tale valutazione, fondata sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie e sulle circostanze concrete del caso, è pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte e risulta adeguatamente motivata, non essendo il giudice di merito tenuto a confrontarsi specificamente con le indicazioni contenute nella tabella di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, che, come detto, ha natura meramente esemplificativa e non vincolante.
In definitiva il motivo viene rigettato sulla base del seguente principio di diritto:
<>.
In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e la sentenza va confermata.
Al rigetto del ricorso seguono la condanna alla rifusione delle spese processuale, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di
merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME