SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5140 2026 – N. R.G. 00025885 2020 DEPOSITO MINUTA 03 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA -SEZIONE XIII CIVILE-
In persona del giudice unico AVV_NOTAIO COGNOME, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE COGNOMEenziosi dell’anno 2020 , ritenuta in decisione su conclusioni precisate all’udienza del giorno 18 dicembre 2025, vertente
TRA
, con l’AVV_NOTAIO;
ATTORE
E
con l’AVV_NOTAIO;
CONVENUTO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l’AVV_NOTAIO ;
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all’udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, e nella rispettiva qualità di assicuratore per la rRAGIONE_SOCIALEcRAGIONE_SOCIALE, conducente e responsabile civile della vettura Audi mod. A3, tg. TARGA_VEICOLO, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell’incidente verificatosi il giorno 8 Novembre 2018, ore 21:00, in Roma.
Assumeva l’attore che , nelle dette circostanze di tempo e di luogo, in INDIRIZZO, all’intersezione con INDIRIZZO, mentre attraversava a piedi la sede stradale, con luce semaforica verde, veniva investito dalla vettura TARGA_VEICOLO.
Si sono costituiti con distinti patrocini e opponendosi nel merito alla domanda, di cui hanno chiesto il rigetto giacché infondata e non provata. Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c.. Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, escussioni testimoniali ed espletamento trattenuta in decisione all’udienza indicata in epigrafe,
di C.T.U. sulla persona dell’attore , è stata con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
L’evento può essere ricostruito sulla base della relazione di sinistro stradale redatta dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla planimetria a questa allegata.
Dalla relazione di sinistro risulta che l’incidente è avvenuto in ore notturne (h. 21:00) in Roma, INDIRIZZO, all’intersezione con INDIRIZZO, strada urbana a due carreggiate con buona visibilità, condizioni di traffico normale e fondo stradale asciutto ; l’incrocio era semaforizzato . Dalla medesima relazione si evince che all’arrivo degli operatori di polizia il veicolo coinvolto risultava rimosso dalla posizione statica assunta dopo il sinistro.
Dalla planimetria allegata, in assenza di tracce ematiche e di segni sull’asfalto, non è possibile localizzare il punto esatto dell’urto.
La relazione di sinistro descrive i danni riportati dal veicolo, tutti localizzati nella parte anteriore -angolare destra.
Infine, mentre il pedone non ha rilasciato dichiarazioni, sono state assunte nell’immediatezza dichiarazioni da un soggetto ( qualificatosi come teste oculare, il quale ha riferito <>.
Tale soggetto è stato escusso anche nel corso dell’istruttoria processuale, confermando il tenore delle dichiarazioni già rilasciate e, in particolare: (CAP. 1) <>; (CAP. 2) <>; NOME) <>.
È stato, inoltre, escusso il teste ( ) il quale ha dichiarato quanto segue: (CAP. 1) <>; (CAP. 2) <>; (CAP. 3) <>; (CAP. 4) <>; (CAP. 5 e 6) <>.
Le esaminate risultanze istruttorie devono essere valutate applicando alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali, di seguito richiamati.
In primo luogo, va rilevato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio di responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la
presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass. n. 17985/2020).
Tuttavia, va rilevato che l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (cfr. Cass. civ., n. 5399/2013; Cass. civ., n. 4490/1995).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 20137/2023) <>.
Ebbene, applicando gli enunciati principi al caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, è possibile affermare una concorrente responsabilità nella causazione del sinistro de quo .
Per un verso, si deve imputare al pedone l’attraversamento in violazione dell’art. 190 CdS , nonostante la proiezione di luce verde per i veicoli, peraltro in un contesto notturno, intrinsecamente legato ad una situazione di visibilità ridotta.
Per altro verso, va considerato che la visibilità accertata nella relazione di sinistro era comunque buona e che l’urto è avvenuto, secondo le deposizioni testimoniali, quando il pedone aveva già impegnato la corsia e, quindi, in ultima analisi, in un contesto in cui il conducente del veicolo avrebbe comunque potuto avvistarlo se avesse tenuto una condotta di guida più prudente e adeguata ai sensi degli artt. 140 e 141 CdS al contesto notturno e in presenza di un’intersezione che, se pur semaforizzata, poteva lasciar presumere attraversamenti irregolari.
Procedendo ad una comparazione complessiva delle condotte, ritiene il giudicante di attribuire una responsabilità prevalente a cario del pedone di 2/3 e a carico del conducente di 1/3, che determina la
condanna della compagnia assicuratrice convenuta, in solido con il responsabile civile convenuto, al risarcimento dei danni subiti e richiesti dall’attore in conseguenza dell’evento nella misura di 1/3.
Occorre, a questo punto, passare alla quantificazione dei danni.
4.1. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre far riferimento al sistema di liquidazione elaborato dal Tribunale di Roma.
Sul punto, si richiama la Relazione illustrativa del Tribunale di Roma delle Tabelle per la valutazione del danno biologico dell’anno 2025, in relazione alle persistenti ragioni a favore delle Tabelle in uso presso l’ufficio, in luogo delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Nello specifico, non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle Tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio nell’ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si ritiene, tuttavia, che l’esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l’utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all’età ed ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte. Va d’altronde osservato che, mentre non sussiste per il danneggiato il diritto a pretendere la liquidazione del danno mediante l’applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che a un altro (Cass. n. 1524/2010), il giudice che si discosti dall’applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006).
4.2. Passando all’entità risarcitoria da liquidarsi in favore dell’attore, va detto che questo giudice condivide le risultanze della C.T.U. ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata su un’attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
Il c.d. danno biologico subito dall’attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente sull’integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), in base ai criteri fissati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (anno 2025) e alle risultanze della C.T.U. viene, quindi, liquidato in € 12.699,15 (€ 130,25×75=€ 9.768,75 e €
65,12×45= € 2.930,40) per l’inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, ed in € 119.352,69 per l’invalidità permanente al 30% in un soggetto leso di anni 42 alla data del sinistro.
Non sono state depositate spese mediche. Questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto il C.T.U. per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti; d’altra parte, non risultano contestazioni di carattere tecnico.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale ‘sofferenza morale soggettiva’ (di cui le tabelle romane riconoscono l’autonoma risarcibilità, abbracciando un’impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 30.000,00 (pari al 25% del danno biologico da invalidità permanente), in considerazione dei patemi d’animo e del disagio subìti dall’attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
Non risultano, invece, elementi concreti per procedere ad una personalizzazione, anche alla luce della sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (operazione che le tabelle romane mantengono distinta dal riconoscimento del danno morale soggettivo).
4.3. In conclusione, il danno non patrimoniale patito dall’attore corrisponde a € 162.051,84 (€ 12.699,1 5 a titolo di IT, € 119.352,69 a titolo di IP, € 30.000,00 a titolo di danno morale), ma stante il concorso di colpa riconosciuto alla parte attrice di 2/3, la somma da risarcire in solido dai convenuti risulta pari a € 54.017,28, in moneta attuale.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 30.000,00, accettata nell’agosto 2019 ). Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio ‘Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definiti va ‘ (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l’acconto versato (€ 30.000,00, accettata nell’agosto 2019 , che si eleva ad € 35.610,00 ) e detrarre dall’importo risarcitorio riconosciuto l’acconto rivalutato.
All’esito di tale operazione (condotta sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 18.407,28 ( € 54.017,28 -€ 35.610,00) in favore d ell’attore .
4.4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17.02.1995.
Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell’equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) ‘per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione’, danno liquidabile anche con l’attribuzione di interessi, e, dall’altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all’epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell’effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell’art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento residuale effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
In assenza di contestazioni da parte dell’assicuratore, va accolta la domanda di manleva formulata da compensando le spese di lite nel relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che il sinistro di cui in citazione – fatto che ai soli fini fiscali si dichiara astrattamente configurante il reato di lesioni colpose – si è verificato per colpa concorrente di per la misura di 2/3 e di per la misura di 1/3;
b) condanna in solido e a pagare a favore di a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 18.407,28 , oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condanna in solido in solido e a pagare a favore di le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 p er compensi ed euro 560,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di chiaratosi antistatario;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale dei convenuti;
dichiara a manlevare e tenere indenne dalle condanne che precedono, compensando le spese di lite nel pertinente rapporto processuale. Così deciso in Roma addì, 02/04/2026.
Il giudice NOME COGNOME