SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9969 2025 – N. R.G. 00017035 2022 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
, con l’AVV_NOTAIO
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , per tutte le ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte, così provvedere:
Nel merito accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità del in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l’effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall’odierna attrice per complessivi Euro 25.000,00 -comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute -ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatari.’
Per la parte convenuta:
‘Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis , rigettare tutte le domande formulate, a qualsiasi titolo, da parte attrice nei confronti del , in quanto inammissibili, infondate e non provate, in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura interna dell’Ente Pubblico Comune di .’
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il affermando: che in data 12/11/2021 l’odierna parte attorea, mentre si trovava in una via cittadina, nell’attraversare la strada a piedi sulle strisce pedonali, era caduta in corrispondenza di un dislivello del manto stradale; e che in seguito alla caduta aveva riportato lesioni; e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
Nel corso dell’istruttoria è stata assunta prova testimoniale ed è stata espletata consulenza tecnica d’ufficio medico -legale.
All’esito del contraddittorio il AVV_NOTAIO osserva quanto segue:
-la teste , sentita all’udienza del 28/6/2024, ha dichiarato di essere ‘ la figlia ‘ dell’attrice , e che al momento della caduta in oggetto stava ‘ passeggiando ‘ con la madre e che quest’ultima, mentre stavano attraversando la strada, era ‘ inciampata ‘, nel ‘ punto dove la strada è più dissestata ‘, precisando in relazione all’area della caduta che ‘ tutta la zona appare dissestata ‘ ;
-alla luce delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate deve ritenersi dimostrata la sussistenza del nesso causale tra lo stato del manto stradale e la caduta della parte attorea in corrispondenza del punto in cui ‘ la strada è più dissestata ‘, apparendo plausibile che siano state proprio le condizioni del manto stradale a causare la caduta dell’attrice;
-ciò posto, tenuto conto che la caduta si è verificata sul suolo pubblico, in relazione alla cosa da cui è originato il danno il riveste la qualifica di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., con la conseguenza che dell’evento dannoso è tenuta a rispondere la parte convenuta;
-sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, e ciò in quanto, poiché, secondo quanto dichiarato dalla teste , ‘ tutta la zona ‘ era
‘ dissestata ‘, appare plausibile che lo stato del manto stradale fosse visibile dall’attrice e che pertanto quest’ultima al momento della caduta non procedesse con la dovuta attenzione;
-nella consulenza tecnica d’ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l’indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva – il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all’evento per cui è causa di un periodo di inabilità temporanea ‘ al 75% ‘ di ‘ giorni 10 ‘, nonché di un periodo di inabilità temporanea ‘ al 50% ‘ di ‘ giorni 10 ‘ e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea ‘ al 25% ‘ di ‘ giorni 10 ‘; la sussistenza di postumi permanenti ‘ in misura pari all’1,5% ‘; che ‘ in atti non risultano documentati esborsi per spese di diagnosi e cura ‘ e che ‘ non si delinea la necessità di spese per cure future ‘;
-la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall’attrice va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di del 2024; sulla base di tali parametri considerata l’età della parte attorea, la durata e la misura dell’inabilità temporanea, l’entità dei postumi permanenti e la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 1.891,00 per il danno permanente -di cui Euro 1.513,00 in relazione alla componente di danno biologico/dinamico-relazionale ed Euro 378,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 1.725,00 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le suddette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 3.616,00, somma liquidata in moneta attuale;
-stante la sussistenza in capo alla parte attorea di un concorso di colpa nella causazione dell’evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 3.616,00 va detratta la misura del 50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 1.808,00; gli interessi compensativi, secondo l’insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell’arco di tempo suddetto; sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 1.808,00, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell’attività difensiva svolta; ne consegue che la parte
convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore della parte attorea, vista l’istanza di quest’ultimo, liquidate in Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 1.808,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore della parte attorea, liquidate Euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 23/12/2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME