SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6146 2025 – N. R.G. 00002959 2023 DEPOSITO MINUTA 20 12 2025 PUBBLICAZIONE 20 12 2025
R.G. n. 2959/23
contro
:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
II Sez. Civile
Il giudice, AVV_NOTAIO COGNOME
Applicazione da remoto ai sensi dell’art. 3, co. 9 del D.L. n. 117/2025 convertito con L. n. 148/2025 in servizio presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. I, penale.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
), residente in INDIRIZZO, difeso e rappresentato
(CF: dall’AVV_NOTAIO del Foro di Monza, presso il cui studio è domiciliato. CRAGIONE_SOCIALE.
ATTORE
(PI ) in persona del l.r.p.t. con sede in Jesolo INDIRIZZO. P.
CONVENUTO –
CONTUMACE
Il procedimento in questione è stato assegnato allo scrivente con decreto del Presidente F.F. del Tribunale di Venezia datato 22.10.2025, Prot. n. 3395.
Conclusioni
Come da memorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli elementi complessivamente acquisiti al compendio probatorio consentono di affermare la responsabilità dell’odierno convenuto per i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti dall’odierno attore; evento lesivo verificatosi il 17.8.2021 allorquando p arte attrice veniva colpita dall’insegna in alluminio -caduta al suolodello stand espositivo di parte convenuta.
Sentenza n.
Nel caso di specie, l’attore lamentava di essere stato colpito alla spalla da detta insegna in occasione della visita turistica presso lo stand espositivo di parte convenuta -simulatore di Formula 1-; evento che cagionava, oltre al danno biologico per la compromissione funzionale della spalla e per lesione lacero contusa dell’orecchio sinistro e trauma cranico, anche danni da vacanza rovinata (mancata fruizione dei successivi giorni di vacanza prenotata nel comune di Jesolo presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE).
Parte convenuta, benchè regolarmente citata, restava contumace.
CAUSALITÀ MATERIALE
Si evidenzia, sin da subito ed in senso assorbente, che la prova dell’evento lesivo (c.d. causalità materiale) è evincibile in modo chiaro ed univoco dalle allegazioni fattuali in citazione avvalorate dalla lettura in combinato dei rilievi fotografici del luogo dei fatti (raffiguranti l’insegna in alluminio caduta sulla persona dell’attore) con i verbali di pronto soccorso del medesimo giorno (attestanti le lesioni riportate quel giorno dall’attore dopo essere stato attinto da detto corpo lesivo) ( 1 ) e con quanto riferito in sede di escussione testimoniale da -moglie dell’attore – e da dell’attore – entrambi presenti fatti presso lo stand.
In particolare, entrambi i testi riferivano di non aver assistito all’evento lesivo, ma di aver soccorso l’attore sul posto nell’immediatezza dei fatti, nella specie, trovato riverso a terra che lamentava dolori alla spalla sinistra e con vistosa ferita la cero contusa all’altezza del padiglione auricolare; sul posto vi era anche un’insegna in alluminio dello stand di parte convenuta caduta in quel frangente per effetto del vento e, pertanto, non più ubicata nella sua sede originaria; infine, riferivano che le condizioni dell’attore, dolorante ed in evidente stato confusionale, imponevano l’immediato trasporto presso il p.s.
Ebbene, le descritte modalità di verificazione dei fatti (caduta dell’insegna in verticale sulla parte sinistra del corpo dell’attore in visita presso detto stand) appaiono compatibili con i connotati ontologici dell’oggetto (idoneità lesiva per peso, dimensioni, altezza di caduta e componenti taglienti/lamiere di alluminio), con le parti anatomiche effettivamente attinte e con le compromissioni fisiche certificate (trauma cranico, algia alla spalla sinistra e ferita lacero contusa al padiglione auricolare sinistro). Tale giudizio di coerenza consente, pertanto, di ragionevolmente affermare l’effettiva derivazione causale delle lesioni riportate dall’attore dalla caduta dell’insegna pubblicitaria in alluminio distaccatasi dallo stand di titolarità dell’odier no convenuto.
Pertanto, risulta provata la condotta illecita di parte convenuta in termini di responsabilità ex recepto risultando custode dello stand espositivo dalla cui sommità crollava l’insegna in alluminio (ritratta nelle foto in atti); oggetto non ben ancorato al la struttura che, pertanto, cadeva al suolo andando a colpire l’odierno attore in loco. Non emergono in atti elementi di fatto da cui evincere la ricorrenza di fattori causali eccezionali ed
1 Cfr. certificato medico di p.s. in atti: ‘ trauma cranico non commotivo con FLC padiglione auricolare sinistro’; ‘pz. Confuso riferite vertigini…riferisce algie a livello cervicale ‘.
imprevedibili ovvero fortuiti tali da far venir meno i profili di responsabilità di parte convenuta per omessa ovvero errata custodia delle componenti del proprio stand espositivo.
CAUSALITÀ MATERIALE
Per quanto concerne il giudizio di derivazione causale delle conseguenze dannose (c.d. causalità giuridica) patite da parte attrice a causa di suddetto evento lesivo -danno biologico e da vacanza rovinata, nonché patrimoniale per spese mediche affrontate e tracollo reddituale per conseguente inabilità lavorativa dell’attore -soccorrono, in senso assorbente, le valutazioni tecniche operate dal perito incaricato.
Sostanzialmente, il CTU AVV_NOTAIO -analizzata la copiosa documentazione sanitaria in atti addiveniva ad un giudizio di derivazione causale delle compromissioni fisiche in parola da suddetto evento traumatico in misura, tuttavia, concorrente con riscontrati preesistenti fattori causali consistenti nelle pregresse patologie tendinee e lesioni parziali alla cuffia dei rotatori.
Detti preesistenti fattori causali venivano evinti dal perito mediante compiuta analisi della certificazione medica e dei reperti degli esami strumentali realizzati in successione dall’attore dopo l’evento lesivo verificatori in Jesolo il 17.8.2021.
In particolare:
-nell’immediatezza della visita presso il p.s. il paziente non lamentava alcun dolore alla spalla (certificato di pronto soccorso del 17.8.2021 : ‘ …veniva colpito da un cartello pubblicitario mentre passeggiava… trauma cranico con flc padiglione auricolare sinistro. Pz confuso riferite vertigini…diagnosi: trauma cranico non commotivo con flc padiglione auricolare sinistro… con prognosi gg 12 ‘) ;
-dopo n. 13 giorni il paziente lamentava dolori ed impotenza funzionale alla spalla con conseguente prescrizione di RMN (visita ortopedica presso AVV_NOTAIO el 30.8.2021 ‘ … riferisce dolore ed impotenza funzionale della spalla sinistra post-traumatico . Si consiglia: RMN di spalla sinistra da eseguire con urgenza…’ );
-dalla RM emergeva ‘ piccola rottura diametro 3 mm- a parziale spessore del tendine sovraspinato in sede inserzionale sul versante articolare associata a tendinosi, modesta tendinosi del sottospinato, alterazioni degenerative dell’articolazione -acromion-claveare e del trochite ‘;
-alla RM seguiva visita ortopedica presso il Dott. in data 3.11.2021 con diagnosi medica di ‘ … rottura cuffia dei rotatori di spalla sinistra post-traumatica . Si consiglia: tenorrafia cuffia dei rotatori di spalla sinistra per via artroscopica…’ ;
-seguiva ricovero dal 25 al 26.11.2021 presso l’RAGIONE_SOCIALE con diagnosi di accoglimento ‘ rottura cuffia spalla sx ‘ , intervento di tenorrafia della cuffia in artroscopia ‘ … rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori… riparazione della cuffia dei rotatori ‘ ( 2 );
2 Artroscopia della spalla. Acromioplastica, tenotomia del capo lungo del bicipite e tenorrafia di lesione massiva della cuffia dei rotatori di spalla sinistra per via artroscopica. Accessi artroscopici usati con utilizzo di # 3 cannule (una di diametro 5,5 e due di 7
-seguiva ulteriore visita ortopedica presso il Dott. el 11.2.2022 con diagnosi di ‘ … ri-rottura della cuffia dei rotatori di spalla sinistra. Si consiglia: revisione chirurgica della lesione…’ ;
-infine, ulteriore ricovero dal 3 al 4.3.2022 presso l’RAGIONE_SOCIALE con diagnosi principale alla dimissione ‘ ri rottura cuffia spalla sin ‘ da cui si evince al sunto anamnestico ‘ …pz operato presso il nostro istituto in data 25/11/2021 per rottura cuffia dei rotatori spalla sin. Nel corso del ciclo di fisioterapia riferisce insorgenza di brusco dolore e limitazione funzionale spalla sinistra. Ha eseguito visita specialistica + rx che evidenziano rirottura CDR spalla sin… ‘ ( 3 ).
Sostanzialmente, il perito tecnico con l’ausilio del AVV_NOTAIO raffrontava i reperti degli esami strumentali e addiveniva alle seguenti conclusioni.
La discrasia cronologica tra l’evento traumatico descritto (verificatosi il 17.8.2021) e la successiva algia alla spalla non è elemento idoneo ad insinuare dubbi in ordine alla derivazione causale delle lesioni certificate dall’evento lesivo in premessa. In particolare, la accertata ‘ piccola rottura del tendine sovraspinato -di 3 mm ca- risulta essere sintomatico di lesione recente da evento traumatico concausata da preesistente tendinosi correlata ad attrito subacromiale ‘.
L’evento traumatico di cui alla citazione non ha assunto rilevanza causale esclusiva nella misura in cui andava ad innestarsi su pregressa situazione di compromissione della parte anatomica attenzionata. In altri termini, il perito evidenziava che le risultanze degli esami strumentali certificavano l’esistenza ‘ di una lesione minima del sovraspinato di natura traumatica, al contempo si conferma il quadro degenerativo massivo o submassivo a carico della cuffia dei rotatori che…è con certezza preesistente e non riconducibile al trauma
mm). Esame della gleno-omerale: si evidenzia lesione del tendine sottoscapolare, sottospinoso e sovraspinoso. CLB instabile. Si esegue tenotomia. Nella norma le restanti strutture articolari. Toilette articolare. Borsa subacromio-deltoidea: segni di impingement sub-acromiale in presenza di borsite reattiva. Si pratica bursectomia parziale con radio frequenze e motorizzato. Acromioplastica anteriore + resezione AC con bur. Al termine lo spazio sub acromiale appare correttamente ripristinato. Si evidenzia rottura a tutto spessore massiva della cuffia dei rotatori. Si regolarizza la lesione con motorizzato e r.f. Si inseriscono 2 viti in titanio a doppia sutura sul trochite omerale rispettivamente anteriore e posteriore e si effettua reinserzione della c.d.r. mediante tecnica ‘F.S.P.’ con nodi a scivolamento. Al test dinamico si evidenzia la buona copertura della testa omerale. Sutura cutanea, medicazione e tutore in abduzione…’ .
3 descrizione intervento in data 03/03/22 ‘ …rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori… riparazione della cuffia dei rotatori. Tenorrafia cuffia dei rotatori ed infiltrazione con PRP di spalla sinistra. Paziente in decubito semiseduto, previo allestimento di campo sterile, in anestesia loco-regionale, si pratica incisione antero-laterale di cute e sottocute di spalla. Per via transdeltoidea si raggiunge il piano subacromiale e si constata grave retrazione del tendine sovraspinoso a livello paraglenoideo e del sottospinoso. Nell’impossibilità di rimuovere le precedenti ancore si procede a sutura della parte superiore del sovraspinoso e del sottospinoso con sutura a 4 fili con ancora Swivelock in biocomposito (Arthrex), sutura side-side del parte anteriore del sovraspinoso e sottoscapolare. Si riesce a suturare solo la parte mediale del tendine in quanto quella laterale è assenza per perdita di sostanza. Si infiltra con PRP (Endoret) e si procede a sutura a strati, medicazione e tutore…’ ; lettera di dimissione in data 04/03/22 ‘ …motivo del ricovero rirottura CDR spalla sinistra in esiti di tenorrafia artroscopica. Sintesi anamnestica Il paziente ha eseguito intervento chirurgico di tenorrafia artroscopica per rottura CDR spalla sinistra in data 25/11/2021. Nel corso delle sedute di FKT riferisce insorgenza di brusco dolore e limitazione funzionale spalla sinistra. Agli esami di imaging si evidenziava nuova rottura CDR spalla sinistra. In APR: ipercolesterolemia, AOP arti inferiori trattata con EA, FA, IPA… programma riabilitativo fra 4 settimane rimuove il tutore ed inizia la kinesiterapia assistita di recupero articolare della spalla (20 sedute, 3 volte alla settimana )’ .
o comunque ascrivibile a patologia degenerativa ‘. Ne discende la prova, sicura e tranquillizzante, dell’esistenza di una patologia degenerativa della spalla in corso d’opera -fattore causale preesistente di natura concorrente -sulla quale si innestava l’evento traumatico in citazione -fattore causale sopravvenuto concorrente -che causava la ‘ minima lesione del tendine sovraspinato ‘. Si è, pertanto, al cospetto di ‘ rapporto cronologico di continuità fenomenologica, del tutto plausibile che il primo intervento chirurgico…vada ricondotto fondatamente con l’aggravamento globale della algodisfunzionalità di spalla, ancorchè la stessa debba essere considerata frutto del concorso causale con preesistente e ben più grave patologia ‘.
Per quanto concerne l’evento di ‘ ri-rottura della cuffia dei rotatori ‘ oggetto di secondo intervento chirurgico, lo stesso non è ragionevolmente riconducibile al primo evento traumatico di cui alla citazione, anzi risulta conseguenza di fattore causale sopravvenuto avente portata esclusiva ed assorbente . Infatti, il primo intervento chirurgico -con il quale veniva ripristinata la funzionalità della spalla come attestato nella relativa cartella clinica sopra integralmente riportata- interrompeva il decorso causale derivante dal primo evento traumatico per cui oggi è processo. A conferma di detta ricostruzione soccorre la circostanza che siffatta ‘ rirottura ‘ si verificava nel corso delle attività di fisioterapia compiute dall’attore a seguito del primo intervento chirurgico che ripristinava le componenti anatomiche compromesse.
Conclusivamente, le compromissioni fisiche lamentate da parte attrice non discendono in via esclusiva dall’evento traumatico di cui alla citazione, bensì dal concorso di quest’ultima con preesistenti fattori causali concorrenti. Circostanza che impone una riduzione percentuale -nei termini di seguito precisatidell’obbligazione risarcitoria da porre a carico di parte convenuta autore della condotta lesiva.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Ai fini della quantificazione delle conseguenze dannose -patrimoniali e non patrimoniali- patite da parte attrice soccorrono la documentazione sanitaria complessivamente prodotta in atti ed il prospetto delle spese mediche affrontate da parte attrice; documentazione rilevante, quantome no, sino al verificarsi dell’evento interruttivo del decorso causale rappresentato dal primo intervento chirurgico. Infine, rilevano le valutazioni medicoperitali circa la qualificazione e la quantificazione delle compromissioni fisiche riportate dall’att ore.
Infatti, è provato che il danneggiato, a seguito del sinistro, riportava:
-una ITT (inabilità temporanea totale) per un periodo complessivo di 130 gg , riferibile al ricovero ospedaliero, all’acuzie sintomatologica, alla fase di immobilizzazione ed alla riparazione anatomica progressivamente decrescente nella misura del 100% per i primi 2 giorni, del 75% per i successivi 30 giorni , del 50% per i successivi 30 giorni e del 25% per gli ulteriori 68 giorni riconducibile alla fase di recupero dei segmenti anatomici interessati;
-residuano postumi qualificabili in termini di danno biologico permanente nella misura del 5 % ;
-il grado di sofferenza conseguente alle lesioni subite è stato considerato di grado medio-lieve nella fase postraumatica acuta e di grado lieve nella fase cronica, a postumi stabilizzati;
-inabilità lavorativa totale alle mansioni manuali di giorni 60 e parziale di giorni 70 ;
-spese mediche documentate -sino all’evento interruttivo rappresentato dal primo intervento chirurgico, non anche quelle sostenute a seguito di lesione sopravvenuta recidivataper complessivi € 10.006,10.
Valutazioni peritali condivise da questo Tribunale e, pertanto, integralmente richiamate in questa sede.
Applicate le Tabelle del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE anno 2024 discendono le seguenti voci risarcitorie:
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Danno biologico risarcibile € 5.617,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 2
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 68
Danno biologico temporaneo € 6.497,50
Danno non patrimoniale risarcibile € 13.518,5
Detto importo, tuttavia, non è suscettibile di un incremento percentuale a titolo di personalizzazione, stante la mancata specifica e puntuale allegazione di parte attrice delle circostanze di fatto, peculiari per il caso in esame, che valgano a superare l e conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata ai sensi delle richiamate tabelle.
In altri termini, ai fini dell’aumento percentuale corrispondente alla personalizzazione del danno occorre che parte attrice alleghi e provi ‘ il ricorso di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive ‘ (Cass. 15084/2019).
Spese mediche € 10.006,10
NOME -non patrimoniali e patrimoniali da spese medicheliquidati per complessivi € 23.524,60
A detti danni vanno aggiunti gli ulteriori danni provati -da vacanza rovinata- stante la mancata fruizione da parte dell’attore del soggiorno estivo in Jesolo; quantificazione possibile e parametratile -in assenza di prove ulteriori e diverse da quelle documentalialla fattura di acquisto del pernotto presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE (fattura in atti).
Non risultano in atti elementi sui quali poter eventualmente fondare un giudizio di derivazione causale di ulteriori conseguenze dannose di matrice non patrimoniale.
NOME -non patrimoniali da vacanza rovinata liquidati in complessivi € 2.350.
Diversamente, non risultano in atti elementi di prova tali da consentire la quantificazione del danno patrimoniale da inabilità lavorativa -imprenditoriale e manuale ( 4 )- benchè astrattamente riconosciuta dal perito incaricato (inabilità lavorativa temporanea totale alle mansioni manuali di giorni 60 giorno e parziale di giorni 70; per le mansioni imprenditoriali periodo di inabilità lavorativa temporanea parziale/minima di giorni 130). Dati tecnici, allo stato, non utili ai fini della domanda proposta stante la mancata prova delle capacità reddituali dell’attore (professione di imprenditore) e manuali.
*
Non rilevano in senso contrario le valutazioni tecniche contrarie formulate dal AVV_NOTAIO . Contraddittorio tra le parti tecniche concentratosi, essenzialmente, sui criteri di determinazione del danno permanente all’integrità psicofisica dell’odierno attore a seguito dell’evento lesivo in narrativa.
A riguardo, si evidenzia che la ritenuta ‘ distorsione del rachide cervicale in soggetto artrosico ‘ è diagnosi non evincibile nel certificato di p.s. e neppure dagli esiti degli esami strumentali del 30.8.2021 e del 3.11.2021. Il paziente lamentava esclusivamente ‘ algodisfunzionalità scapolo-omerale sinistra con deficit di forza ‘ afferente, allo stato della documentazione sanitaria in atti, esclusivamente ad ‘ una banale contusione ‘ come tale inidonea a certificare la lesività cervico-traumatica invece proposta dal CTP a fondamento di maggiore percentuale di inabilità (eventualmente) riconoscibile al paziente.
Infine, il CTU rileva che l’indagine volta a determinare un danno all’integrità fisica impone, necessariamente, l’analisi dell’incidenza causale di preesistenti fattori causali concorrenti ragion per cui la determinazione del danno permanente è stata effettuata valutata tenendo conto della tabella danni micro-permanenti con riferimento all’arto superiore in soggetto non destrimane in presenza di esiti dolorosi di lesioni anatomiche articola re documentate in assenza di deficit dell’escursione articolare (tabella che quantifica il danno massimo ipotizzabile in 3%)
*
A questo punto, occorre evidenziare che il danno non patrimoniale è omnicomprensivo delle singole voci risarcitorie domandate da parte attrice.
In altri termini, la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende, tanto il danno biologico, quale lesione all’integrità psico -fisica della persona medicalmente accertabile che esplica una incidenza negativa sulle attività di vita quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
4 Cfr. relazione in atti, p. 38 e 39, la quantificazione in concreto di detta voce di danno patrimoniale è, evidentemente, valutabile: ‘ subordinatamente alle doverose allegazioni ‘, appunto, mancanti nel caso di specie.
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulle capacità di produrre reddito; quanto il danno morale soggettivo, quale sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione; quanto ancora il danno esistenziale, concernente la compromissione consequenziale delle proprie prerogative personali costituzionalmente tutelate.
Detta omnicomprensività -specie, con riferimento alle prime due voci di danno -è desumibile dalla lettura degli artt. 138 e 139 dlgs 209/2005, oltre che dalla costante giurisprudenza di legittimità (la ‘ costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore; le dinamiche relazionali di una vita che cambia (…) Restano cos ì efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa altera zione della vita quotidiana’. Ex multis Cass. n. 901/18, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 9196/18, Cass. n. 10912/18, Cass. n. 13770/18, Cass. n. 2788/2019; Cass. n. 4878/2019).
Mentre il danno biologico è medicalmente accertabile, il danno morale soggettivo, liquidato con aumenti percentuali del danno biologico, richiede, al fine di evitare qualsiasi automatismo connesso al riconoscimento del danno biologico -ovvero forme di duplicazioni risarcitorie delle medesime conseguenze dannose -un rigoroso accertamento.
Occorre, pertanto, che il pregiudizio morale effettivamente subito -al pari di quello esistenziale -venga circoscritto dal danneggiato attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo mediante l’allegazione di specifiche circostan ze fattuali dalle quali emerge la sofferenza morale ed esistenziale patita.
Alla luce di dette premesse risulta provato il danno non patrimoniale subito da parte attrice, con specifico riferimento alla sola voce di danno biologico, non anche di danno morale soggettivo ed esistenziale.
A riguardo, infatti, parte attrice non ha dedotto in modo specifico alcuna circostanza di fatto oggettiva e concreta da cui poter desumere in via inferenziale le sofferenze morali ed esistenziali, di natura ulteriore e diversa rispetto al danno biologico medicalmente accertato e provato a seguito del sinistro descritto in premessa.
Va, quindi, rigettata la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale avanzata da parte attrice, limitatamente alla voce di danno morale soggettivo, stante il mancato assolvimento del relativo onere probatorio, nonché per il sotteso rischio di una duplicazione risarcitoria di più voci di danno -biologico e morale -sulla base dei medesimi presupposti di fatto.
Anche con riferimento al danno esistenziale parte attrice non ha positivamente assolto al relativo onere probatorio, stante la generica allegazione di sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri che avrebbero indotto il danneggiato a scelte di vita diverse quanto all’e spressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
*
In definitiva i dannipatrimoniali e non patrimoniali conseguenti al sinistro- subiti da parte attrice in conseguenza dell’evento lesivo attribuibile all’odierna parte convenuta titolare dello stand luogo dei fatti può essere equitativamente determinato in complessivi € 25.874,60. Detto importo tiene conto della dell’accertato concorso di preesistenti fattori causali naturali non imputabili al danneggiante (preesistente patologia tendinea degenerativa e pregresse lesioni parziali delle cuffie dei rotatori); aspetto espressamente considerato dal CTU in punto di determinazione del danno biologico temporaneo e delle percentuali di invalidità funzionale permanente ( 5 ).
A tale somma va decurtato l’importo di € 1.500 -compensatio lucri cum damnoesposto nell’assegno emesso dalla RAGIONE_SOCIALE assicuratrice a titolo di indennizzo ed effettivamente ricevuto dall’odierno attore (copia in atti). Contr
Tale concorrenza di cause è evincibile dalle risultanze peritali nella parte in cui si evidenzia che l’evento traumatico di responsabilità del convenuto ha avuto incidenza causale inferiore rispetto alla totalità delle compromissioni fisiche certificate perché ha generato una lesione anatomica minima che si giustapponeva a più ampia e pregressa patologia degenerativa a carico della cuffia dei rotatori.
In particolare, l’evento traumatico dovuto alla caduta dell’insegna pubblicitaria sulla spalla sinistra dell’attore ha, appunto, causato una ‘ piccola rottura del tendine sovraspinato -di 3 mm ca-… ‘ che si è innestato su ‘preesistente tendinosi correlata ad attrito subacromiale ‘. Ancora, il perito evidenzia che è ‘ incontrovertibile, alla luce della valutazione dell’ausiliario, l’esistenza della sola lesione ‘minima’ del sovraspinato di natura traumatica, al contempo si conferma il quadro degenerativo ‘massivo’ o ‘submassivo’ a carico della cuffia dei rotatori che, per le connotazioni specifiche e per il breve intervallo di tempo con l’evento traumatico per cui si procede, è con certezza PREESISTENTE e NON RICONDUCIBILE AL TRAUMA o comunque ASCRIVIBILE A PATOLOGIA DEGENERATIVA ‘.
In altri termini, l’evento traumatico per cui oggi è processo è certamente ascrivibile alla condotta di parte convenuta -sub specie, di responsabilità ex recepto-, tuttavia non è causa esclusiva delle conseguenze dannose subite dall’attore essendosi innestata su preesistente grave e diffusa patologia degenerativo delle cuffie dei rotatori innescandone la inevitabile rottura ovvero anticipandola rispetto al suo ordinario decorso degenerativo già in stadio avanzato.
In materia concorso di cause concorrenti naturali e umane la prima incide solo in punto causalità giuridica per quanto afferisce alla quantificazione del danno, non anche in seno al giudizio di c.d. causalità materiale. Rilevanza in detti termini pacificamente affermata da granitica giurisprudenza di legittimità ( 6 ).
Pertanto, parte convenuta va condannata a risarcire i danni subiti da parte attrice che si liquidano, in ragione dell’accertato concorso di preesistenti cause naturali non imputabili a parte convenuta in complessivi € 24.374,60.
5 Cfr. relazione in atti p. 37: ‘…si evidenzia come, nella valutazione del Consulente Tecnico d’Ufficio (5%!!!), È STATO…TENUTO CONTO SIA delle indicazioni in dottrina relativamente alle valutazioni delle concause preesistenti su base degenerativa SIA delle indicazioni operative in premessa alla tabella richiamata dei danni microinvalidanti ‘.
6 Cfr. Cass., Ord. n. 21602/2025, Rv. 67449 -01: ‘ In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica ‘.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano -al pari di quello derivante da inadempimento contrattuale ( 7 ), deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati – in mancanza di circostanze particolari – anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla deva-lutazione di quanto sopra indicato al momento dell’incidente. Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi.
Poichè la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data odierna fino all’effettivo pagamento.
*
Le spese di lite vanno compensate stante la soccombenza reciproca dovuta al suddetto concorso di fattori causali nella causazione delle conseguenze dannose risarcibili, invece, non contemplate da parte attrice nella domanda nella misura in cui chiedeva la risarcibilità delle conseguenze dannose ritenendole in toto derivanti dalla condotta illecita di parte convenuta.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda risarcitoria per le ragioni indicate in parte motiva e condanna al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, la somma risultante dalla
7 Cfr. Cass., Ord. n. 37798/2022 -Rv. 666565 -01: ‘ In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell’evento dannoso, poiché l’obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli ‘ – Nella specie, la RAGIONE_SOCIALEC. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all’incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell’evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti.
devalutazione di € 24.374,60 al momento dell’evento lesivo (17.8.2021). Su tale somma vanno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, dalla data del fatto ad oggi. Sul totale così ottenuto decorrono gli interessi legali dall a data odierna fino all’effettivo pagamento. Spese di lite compensate per soccombenza reciproca.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in misura uguale.
Venezia, il 20/12/2025.
IL GIUDICE AVV_NOTAIO COGNOME