Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6668 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13008/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE socio unico in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrente-
avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 6064/2024 depositato in data 8/5/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma omologava il concordato preventivo in continuità diretta richiesto da RAGIONE_SOCIALE con domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., cui aveva fatto seguito il deposito del piano , rigettando l’opposizione proposta dal creditore dissenziente RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Secondo quanto emerge dall’impugnata sentenza, la proposta offriva il pagamento integrale delle prededuzioni e del credito privilegiato (ritenuto strategico) vantato dalla Regione Lazio, il pagamento falcidiato degli altri creditori privilegiati, stante l’incapienza del privilegio, attestata ai sensi dell’art. 160 , comma 2, l. fall., nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, il pagamento del debito tributario e previdenziale capiente come da accordo ex art. 182 ter l. fall., il pagamento parziale nella misura del 10% del debito tributario e previdenziale incapiente degradato a chirografo e appostato nella classe 1 ed il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari, diversi dall’Erario e dagli Enti previdenziali, appostati in classe 2.
Il piano prevedeva il reperimento delle risorse necessarie per far fronte ai suddetti pagamenti dal realizzo di alcuni asset patrimoniali detenuti dalla ricorrente, per un importo stimato di € 1.913.722, dalla generazione di flussi della continuità aziendale diretta per € 1.217.548, integralmente garantiti dal socio unico di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE ), dall’apporto da parte del socio u nico di COGNOME di € 8.800.000 a titolo di aumento di capitale, entro 24 mesi dall’omologa, e dall’impegno, sempre da parte del socio unico di RAGIONE_SOCIALE, ad apportare ulteriore nuova finanza per € 6.869.608, da destinarsi al pagamento del creditore strategico (Regione Lazio), e per € 3.350.000, finalizzata al pagamento dei creditori chirografari (degradati e ab origine) entro 42 mesi dall’omologa.
La Corte d’Appello di Roma con il decreto impugnato, ha rigettato il reclamo interposto da RAGIONE_SOCIALE ex art. 183 l. fall..
2.1 Queste, per quanto qui di interesse, le ragioni poste a fondamento della sentenza emessa dalla Corte capitolina: i) la pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE per € 8.525.000 era, allo stato, del tutto indimostrata nell ‘ an e nel quantum e, quindi, legittimamente la stessa era stata esclusa dalle operazioni di voto; ii) il dies a quo per il calcolo del termine biennale previsto dall’art . 161, comma 9, l.fall. andava individuato nel giorno di presentazione della prima domanda di preconcordato e non nella data in cui la procedura era stata dichiarata inammissibile; avendo RAGIONE_SOCIALE presentato la prima domanda prenotativa in data 8/8/2019, alla quale non aveva fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la seconda domanda, ex art. 161, comma 6., l.fall., era stata depositata presso il Tribunale di Roma il 3/2/2022, ben oltre il termine biennale di cui al nono comma dell’art. 161 l. fall.; iii) RAGIONE_SOCIALE era in possesso, oltre che delle competenze tecniche, organizzative e strutturali, anche dei requisiti di onorabilità, la cui sussistenza era stata posta in dubbio dalla reclamante, per conseguire la voltura dell’accreditamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , per effetto dello scioglimento del contratto di affitto d’azienda stipulato con RAGIONE_SOCIALE; tale condizione, peraltro, non incideva sulla fattibilità del piano concordatario, dal momento che la produzione dei flussi della continuità derivanti dalla conduzione dell’impresa sanitaria nei termini indicati nel piano era stata espressamente e specificatamente garantita da RAGIONE_SOCIALE, socio unico di RAGIONE_SOCIALE; iv) la garanzia prestata dal socio unico della debitrice rendeva anche irrilevante sul piano della fattibilità del piano concordatario la questione relativa al diritto di ritenzione dell’azienda di cui RAGIONE_SOCIALE si affermava titolare, a garanzia del pagamento del credito per migliorie; v) la garanzia del sostegno finanziario del socio unico di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che rivestiva un ruolo assolutamente decisivo ai fini della riuscita del piano, risultava comprovata dalle indagini condotte dall’attestatore e dal commissario giudiziale sulla
socia unica, che avevano evidenziato dati e valori positivi tratti dai bilanci e disponibilità di linee di credito accordate per 25 milioni di Euro alla data del 31/7/2023; vi) la stima del valore delle partecipazioni detenute in RAGIONE_SOCIALE e in RAGIONE_SOCIALE era stata effettuata da un esperto (il AVV_NOTAIO NOME COGNOME), le cui conclusioni erano state positivamente vagliate dapprima dall’altro esperto incaricato da COGNOME di redigere la relazione di cui all’art. 160, comma 2, l. fall. (il prof. NOME COGNOME), poi dal professionista incaricato di predisporre la relazione attestativa (la prof.ssa NOME COGNOME) e da ultimo anche dal commissario giudiziale.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a sei motivi, RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380, comma 1 bis, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 161, comma 9, l.fall, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d’Appello ravvisato il mancato rispetto, da parte della RAGIONE_SOCIALE , del divieto di riproposizione biennale della ‘istanza di concordato in bianco’ previsto dalla menzionata disposizione; a dire della ricorrente, il concordato non doveva essere omologato, in quanto era stato attivato con una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. depositata in data 3/2/2022, a distanza di meno di due anni dal provvedimento di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di Roma in data 20/2/2020, in esito alla rinuncia della debitrice ad una precedente domanda prenotativa dell’8/8/2019; diversamente opinando e cioè rapportando il predetto dato temporale al mero deposito della precedente domanda (così come ritenuto dal Giudice a quo), a prescindere dalla data di chiusura (infruttuosa) della procedura con essa attivata, si giungerebbe a conclusioni del tutto
incompatibili con la ratio legis perseguita dal legislatore, e a conseguenze vistosamente stridenti con il sistema da esso delineato, perché tali da coonestare fattispecie chiaramente abusive e distorte.
Il motivo è infondato.
2.1 L’art. 161, comma 9, l.fall. stabilisce « la domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione della procedura di concordato preventivo o l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ».
La Corte ha correttamente interpretato il chiaro tenore letterale di questa previsione normativa, che àncora il dies a quo del termine biennale non già alla data di cessazione del blocco delle azioni esecutive e cautelari, come opinato dalla reclamante, ma alla data di presentazione della prima domanda che non ha determinato l’ammissione o l’omologa del concordato, in applicazione di un principio generale secondo il quale nell’arco di un biennio il blocco delle azioni esecutive e cautelari ex art. 168 l. fall. e automatico – non è ammissibile per più di una volta.
La fattispecie descritta dalla norma trova perfetta corrispondenza al caso di specie: la prima domanda con riserva era stata proposta in data 8/8/2019, mentre la seconda domanda di ammissione al concordato ex art. 161, comma 6, l.fall era stata presentata il 3/2/2022, ad oltre due anni dalla prima iniziativa.
Il secondo motivo deduce, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 17 l. fall., con riferimento alla parte della decisione impugnata ove la Corte d’Appello ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale in ordine alla mancata evidenza del preventivo assenso della Regione alla voltura dei titoli autorizzativi e dell’accreditamento non fossero state oggetto di specifica censura da parte della RAGIONE_SOCIALE, senza tener conto de ll’effetto devolutivo pieno legato al reclamo.
4. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perché, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o un’eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto della tesi o dell’eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto (cfr. Cass. 14486/2004, 24953/2020 e 6174/2018).
4.1 Un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal difetto di decisività della censura, in quanto la Corte ha espressamente affermato che comunque assumeva rilievo dirimente la considerazione che la voltura dell’accreditamento da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE da parte dell’RAGIONE_SOCIALE non incideva in alcun modo sulla fattibilità del piano concordatario.
Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 186 bis e 173, comma 3 l.fall., rispetto all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla parte della decisione impugnata in cui la Corte d’Appello di Roma ha omologato il concordato preventivo presentato dalla RAGIONE_SOCIALE benché la fattibilità giuridica del piano dipendesse da elementi assolutamente incerti, sprovvisti di adeguata attestazione e tali da incidere sulla causa in concreto del concordato stesso.
Il motivo è inammissibile.
6.1 Il sindacato del giudice, con riferimento alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), è limitato verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (così,
Cass. 11216/2021; nello stesso senso si vedano Cass. 17103/2023, 23315/2018, 5825/2018 e 4790/2018).
6.2 Nel caso di specie secondo i giudici di merito non era ravvisabile, sotto il profilo della realizzabilità delle condizioni previste nel piano, quella implausibilità che avrebbe legittimato la negazione dell’invocata omologa, anche in considerazione del fatto che la produzione dei flussi della continuità derivanti dalla conduzione dell’impresa sanitaria nei termini indicati nel piano era stata espressamente e specificatamente garantita da RAGIONE_SOCIALE, socio unico di RAGIONE_SOCIALE, soggetto del quale era stata accertata la solidità economica.
6.3 La censura, formulata in termini di violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una critica concernente l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti della fattibilità del concordato, come tale non sindacabile in sede di legittimit à , se non sotto il profilo del vizio di cui all’ art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non dedotto, però, in questa sede.
Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2756 c.c., 53 e 169 l. fall., rispetto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso che il diritto di ritenzione dell’azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE (relativo al credito per migliorie dalla stessa azionato in apposito procedimento cognitivo) potesse costituire ostacolo alla fattibilità del concordato. La ricorrente sostiene che la disciplina di cui all’art. 53 l.fall. trovi applicazione anche al concordato preventivo.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata, dove si evidenzia che il piano concordatario prescindeva dalla gestione dell’azienda sanitaria, considerato che RAGIONE_SOCIALE, socio unico di RAGIONE_SOCIALE, aveva garantito l’obbligo di pagamento dei creditori concorsuali nella misura prevista dalla proposta di concordato omologata.
9. Il quinto motivo assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161 e 186 bis l. fall ., rispetto all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento alla parte della decisione impugnata in cui la Corte capitolina ha escluso che il pagamento integrale del debito maturato nei confronti della Regione Lazio, in ragione della condanna erariale inflitta a RAGIONE_SOCIALE , attraverso l’apporto di finanza esterna generatrice di un credito postergato, non avrebbe comportato violazioni di legge. Ad avviso della società ricorrente tale pagamento sarebbe privo del necessario carattere di ‘neutralità’ , stante la previsione della restituzione di quanto versato, sia pure in posizione postergata al soddisfacimento concordatario dei creditori. Si sostiene altresì che il creditore soddisfatto integralmente con apporto di finanza esterna, in quanto portatore di un interesse proprio ed esclusivo rispetto a quello degli altri creditori, avrebbe dovuto essere inserito in un ‘ apposita classe.
10. Il motivo è inammissibile nella sua prima articolazione, in quanto la Corte d’Appello ha accertato , in fatto, che la Regione Lazio sarebbe stata soddisfatta direttamente dal terzo e, dunque, con finanza esterna ‘a tutti gli effetti’, ‘con risorse che non transiteranno sui conti di RAGIONE_SOCIALE e nel patrimonio di quest’ultima’ .
10.1 Con riferimento alla seconda parte del motivo va ricordato che la proposta concordataria, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell’art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall’omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l’eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare) (Cass. n. 9378/2018).
10.2 Ciò precisato, la censura è priva di autosufficienza, in quanto non è indicato nel corpo motivo la specifica collocazione all’interno delle classi del creditore postergato per aver fornito finanza esterna.
11. Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 173 l.fall. e 2740 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla parte della decisione impugnata ove il giudice a quo ha ritenuto che la degradazione dei creditori privilegiati a chirografo sarebbe avvenuta nel rispetto della legge e dunque in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita sui beni interessati dalla clausola di prelazione, omettendo: (i) di rilevare i difetti informativi caratterizzanti, sul punto, la proposta di concordato presentata (esistenti e di per sè rilevanti anche per quanto atteneva l’omessa indicazione dei debiti gravanti su RAGIONE_SOCIALE per effetto della normativa sul pay back), (ii) di avere ‘riguardo al valore di mercato attribuibile’ a tali beni risultante dall’offerta di acquisto dell’immobile di proprietà delle partecipate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel 2020 e da quella avanzata in corso di procedura dalla società RAGIONE_SOCIALE (appartenente allo stesso gruppo di RAGIONE_SOCIALE) relativamente alle partecipazioni detenute da RAGIONE_SOCIALE nella anzidette società.
Anche tale motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
12.1 Si legge nell’impugnato provvedimento , nella parte in cui viene affrontata la questione sulla valutazione dei beni che formavano le garanzie dei creditori degradati: « Invero, la valutazione di dette partecipazioni è stata oggetto di uno specifico incarico che la debitrice ha conferito ad un esperto, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, le cui conclusioni sono state positivamente vagliate dapprima dall’altro esperto incaricato da COGNOME di redigere la relazione di cui all’art. 160 comma secondo l. fall., il prof. NOME COGNOME, e poi ancora dal professionista incaricato di predisporre la relazione attestativa, la prof.ssa NOME COGNOME,
e da ultimo anche dal commissario giudiziale . Il valore delle partecipazioni è stato determinato in misura preponderante avendo riguardo al valore del complesso immobiliare di cui le due società sopra menzionate risultano proprietarie in RAGIONE_SOCIALE, quello ove viene svolta l’attività della RAGIONE_SOCIALE, oggetto di locazione alla RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare al valore stimato dall’attestatore, rectius dal professionista da questi incaricato, AVV_NOTAIO (Euro 15.537.870), piuttosto che al valore, lievemente inferiore (Euro 14.156.630), indicato dall’Ing. COGNOME, incaricato da COGNOME. E tale riferimento metodologico non è stato in alcun modo contestato dalla reclamante, le cui censure si appuntano sulla divergenza tra tali valutazioni e quella eseguita nel novembre 2019 su incarico del Gruppo cui appartiene RAGIONE_SOCIALE, che ha attribuito al complesso immobiliare di cui si discute il valore di Euro 24.350.000, e l’offerta di acquisto vincolante formulata nel gennaio 2020 dal RAGIONE_SOCIALE, pari ad Euro 25 milioni ………. .Invero, come ha correttamente rilevato il Tribunale nel provvedimento impugnato, non solo le valutazioni sostanzialmente sovrapponibili della debitrice e dell’attestatore sono state positivamente vagliate dal commissario giudiziale, il quale a sua volta ha commissionato ad un esperto del settore, la società RAGIONE_SOCIALE, la stima dei due immobili giungendo a risultati pressoché coincidenti (Euro 15.390.000), ma l’offerta di acquisto del RAGIONE_SOCIALE non può essere utilizzata come riferimento sia perché non più efficace dal giugno 2020 a causa del mancato avveramento di alcune condizioni sospensive alle quali era subordinata sia perché era stata formulata nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva la cessione delle aziende della società debitrice e di altre società dello stesso Gruppo al Gruppo al quale tuttora appartiene la reclamante ed in questo contesto il valore dei singoli asset (tra i quali gli immobili di cui si discute) era stato oggetto di una negoziazione tra le parti, risalente addirittura al lontano 2017. Invero, come ha correttamente
rilevato il Tribunale nel provvedimento impugnato, non solo le valutazioni sostanzialmente sovrapponibili della debitrice e dell’attestatore sono state positivamente vagliate dal commissario giudiziale, il quale a sua volta ha commissionato ad un esperto del settore, la società RAGIONE_SOCIALE, la stima dei due immobili giungendo a risultati pressoché coincidenti (Euro 15.390.000), ma l’offerta di acquisto del RAGIONE_SOCIALE non può essere utilizzata come riferimento sia perché non più efficace dal giugno 2020 a causa del mancato avveramento di alcune condizioni sospensive alle quali era subordinata sia perché era stata formulata nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva la cessione delle aziende della società debitrice e di altre società dello stesso Gruppo al Gruppo al quale tuttora appartiene la reclamante ed in questo contesto il valore dei singoli asset (tra i quali gli immobili di cui si discute) era stato oggetto di una negoziazione tra le parti, risalente addirittura al lontano 2017 ..».
12.2 Il Tribunale, recependo le argomentazioni dei commissari, aveva spiegato in maniera esauriente e puntuale anche le ragioni della mancata utilizzazione del prezzo offerto da RAGIONE_SOCIALE.
12.3 Non si era, dunque, concretizzata alcuna dolosa omissione di informazioni al ceto creditorio meritevole di essere sanzionata con la revoca della ammissione, sia in ragione del tempo trascorso, sia della mancata efficacia della offerta e della caducazione delle intese del 2017.
La censura, nella sua sostanza, impinge nella valutazione dei beni operata dal giudice del merito ai fini della degradazione dei crediti privilegiati.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 gennaio 2026.
Il Presidente