SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 661 2024 – N. R.G. 00000774 2022 DEL 30 04 2025 PUBBLICATA IL 30 04 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d’Appello di Firenze
Sezione Lavoro
composta dai magistrati dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME
presidente consigliera rel. consigliera
all’udienza del 21.11.2024, all’esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 774/2022
promossa
da
– appellante –
Avv. NOME COGNOME
contro
Avv.te NOME COGNOME e NOME COGNOME
– appellato-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 195/2022 del Tribunale di Pisa giudice del lavoro, pubblicata il 20.7.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
impugna davanti a questa Corte la sentenza 20.7.2022 del Tribunale di Pisa, che ha respinto il ricorso con cui l’attrice aveva chiesto, in confronto dell’ , l’accertamento della riferibilità a un infortunio, da lei patito l’8.10.2015 , di postumi permanenti in misura non inferiore al 6% e la condanna dell’istituto a corrisponderle le indennità di legge (in rendita o in capitale).
I fatti di causa non sono, nella loro materialità, contestati. E’ pacifico in
particolare che l’odierna appellante, che è insegnante di scuola materna, abbia subito l’8.10.2015 un infortunio sul lavoro (una caduta nella quale aveva riportato un trauma alla spalla destra), riconosciuto dall’ che aveva ritenuto conseguente al fat to un’indennità temporanea di 72 giorni, ma non postumi permanenti.
Nel dicembre 2018 l’assicurata aveva fatto domanda di aggravamento, assumendo che al fatto lesivo professionale fosse seguita una lacerazione tendinea, idonea a causarle una menomazione permanente di entità indennizzabile.
L’ aveva però respinto la domanda e aveva agito davanti al Tribunale di Pisa, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘ Voglia il Giudice del lavoro adito, previo eventuale ordine all’ di esibizione integrale della documentazione relativa all’infortunio di cui in narrativa, accertato che detto infortunio risulta aver comportato per la ricorrente postumi invalidanti non inferiori al 6%, condannare il predetto a liquidare alla ricorrente le indennità di legge ovvero la rendita in dipendenza del danno accertato, con decorrenza dalla domanda di aggravamento. Con condanna, infine, alla refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ‘.
L’ si era costituito davanti al Tribunale per resistere. Il primo giudice aveva disposto quindi una consulenza tecnica medico legale e all’esito aveva respinto il ricorso, condividendo le conclusioni raggiunte dal suo ausiliario tecnico, secondo cui la lesione al tendine , lamentata dall’attrice, sarebbe stata causata da una sindrome da conflitto sub-acromiale, patologia comune, a carattere infiammatorio, che interessa le strutture della spalla poste nello spazio sub-acromiale, ordinariamente determinata da alterazioni della biomeccanica dei movimenti della spalla, di tipo cronico e ripetitivo, non da eventi traumatici. Nella specie poi, secondo il consulente del Tribunale, nessuna efficacia neanche concausale avrebbe potuto attribuirsi all’infortunio anche in ragione della
natura contusiva del trauma.
La parte privata impugna la decisione, lamentando che il Tribunale abbia aderito alle conclusioni del CTU, che sarebbero state invece erronee, sotto vari profili. In primo luogo infatti, secondo la prospettazione attrice, il consulente avrebbe errato nel q ualificare il trauma subito dall’assicurata come contusivo, quando in atti vi sarebbe stata in contrario evidenza di un trauma distorsivo. Un errore che sarebbe stato determinante ai fini della decisione, dato che lo stesso CTU avrebbe riconosciuto la possibile efficacia concausale, rispetto alla lesione denunciata, di un trauma distorsivo della spalla.
In ogni caso, secondo l’attrice, l’ausiliario dell’ufficio non avrebbe adeguatamente replicato alle critiche mosse alla perizia dalla consulente di in particolare in ordine alla compatibilità della lesione tendinea, come descritta nella documentazione medica in atti, con una patologia di tipo degenerativo (in specie non sarebbero stati compatibili con un quadro degenerativo il trofismo muscolare del cingolo scapolo omerale, che sarebbe stato rilevato nel corso degli accertamenti medici pre giudiziali, come pure i tempi di insorgenza della lesione, relativamente ravvicinati a quelli dell’infortunio).
La parte privata ha quindi concluso per l’accoglimento delle conclusioni che seguono: «Voglia il Giudice del Lavoro accertato che l’infortunio di cui in narrativa -in conseguenza del suo aggravarsi – ha comportato per la ricorrente postumi invalidanti superiori al minimo indennizzabile, condannare l’ sede di Pisa, a liquidare alla ricorrente le indennità di legge ovvero la rendita in dipendenza del danno accertato, con decorrenza dalla domanda di aggravamento. Con condanna, infine, alla refusione di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario».
Anche in questo grado l’ ha resistito, argomentando la correttezza della decisione impugnata (e prima delle conclusioni della CTU). Ha
concluso per il rigetto dell’impugnazione avversaria.
Il collegio, a fronte delle precise critiche mosse dall’appellante alla CTU svolta in primo grado, ha disposto una nuova indagine medico legale.
All’esito, ascoltati anche i chiarimenti del consulente, ha deciso nei termini che seguono.
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito rileva la Corte come la questione oggetto di causa sia esclusivamente medico -legale. Non è infatti in discussione la natura professionale dell’evento lesivo subito dall’attrice l’8.10.2015, né la sua dinamica. E’ quindi certo che, il giorno del fatto, l’assicurata, insegnante di scuola materna, dopo aver consegnato un disegno a un’alunna , avesse indietreggiato di alcuni passi, e, trovando alle sue spalle un’altra al lieva, avesse perso l’equilibrio e, nel tentativo di non cadere, si fosse aggrappata a un mobile che aveva vicino, così che la spalla destra aveva subito un trauma in elongazione.
Si discute piuttosto in causa in ordine alla riferibilità, almeno concausale, a quell’evento, di una lacerazione del tendine della spalla destra, pure inequivocamente risultante dalla documentazione medica in atti, ma che il Tribunale, aderendo alle conclusioni del proprio ausiliario, ha ritenuto conseguente a una patologia degenerativa comune.
In proposito è di una certa evidenza come preliminare a ogni altra indagine sia l’accertamento e la descrizione della natura del trauma patito dall’attrice, che, nella documentazione medica in atti, è indicato ora come contusivo ora invece come distorsivo. Un dato questo rilevante ai fini della decisione, in quanto anche il consulente nominato dal collegio, come già il perito del Tribunale, ha affermato la normale inidoneità di un trauma contusivo a determinare una lesione della cuffia dei rotatori, come quella patita dall’attrice .
Su questo punto il CTU nominato dalla Corte ha ritenuto che dalla denuncia di infortunio (come pure dal racconto diretto di risulti la descrizione ‘ analoga e molto precisa ‘ di ‘ un trauma distorsivo alla
spalla che come tale, per la dinamica violenta del trauma, acquisisce una idoneità lesiva per una lesione della cuffia dei rotatori ‘ .
E per l’esistenza di una relazione almeno concausale tra il trauma e la lacerazione tendinea depongono, secondo il CTU, altri fatti, in specie: a) l’anamnesi e l’ecografia eseguita pochi giorni dopo l ‘ infortunio, che aveva evidenziato ‘ flogosi post traumatica con versamento articolare’ , a dimostrazione dell’efficienza lesiva del tra uma e ‘ lesione quasi completa del sovraspinato’, quale esito dello stesso trauma; b) la durata della malattia , apprezzata dall’ in 72 giorni di temporanea assoluta; c) infine la risonanza magnetica eseguita a tre anni dall’infortunio , da cui risulta una lesione sub totale del tendine del sopraspinato, con ipotrofia dei ventri muscolari dei due tendini, secondo il perito ‘ naturali esiti di una lesione avvenuta circa tre anni prima ‘ . Un quadro complessivo che il CTU ha ritenuto ‘ coerente con un evoluzione a distanza della prima lesione documentata dall’ecografia ‘ .
Il consulente ha quindi concluso che, ‘ pur considerando che manifestazioni degenerative dei tendini della cuffia dei rotatori siano … compatibili con l’età del soggetto, … l’infortunio subito abbia avuto un ruolo concausale primario nella genesi della lesione riportata dalla Sig.ra .
In ordine poi alle conseguenze dell’evento, il CTU ha ritenuto che ne sia derivata una lesione permanente apprezzabile nel 4% di invalidità. Una conclusione contrastata dalla CT di parte appellante che ha affermato essere invece riferibili all’infortunio esiti permanenti dell’8%. Il CTU ha replicato sul punto confermando le proprie conclusioni anche in punto di quantum, sul presupposto che il trauma abbia agito come concausa rispetto a pregresse alterazioni degenerative dei tendini della spalla, compatibili con l’età, non come causa unica, così che non potrebbero ascriversi all’evento lavorativo tutti i postumi permanenti effettivamente accertati.
Un assunto che il CTU, chiamato a chiarimenti, ha ribadito anche davanti al collegio.
Ciò posto, pare alla Corte che le conclusioni del perito debbano essere condivise quanto all’accertamento della natura e dell’efficienza lesiva del trauma patito dall’attrice, non invece in ordine alla misura della conseguente invalidità.
Si è appena detto infatti di come il CTU abbia quantificato i postumi derivanti dall’infortunio nel 4%, ritenendo di dover considerare a tale fine l’incidenza sulla lesione anche di concause extralavorative, mentre non è in discussione che l’invalidità complessivamente accertata sia ex se dell’8%, come affermato dalla CT di parte appellante .
Ora costituisce indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in materia di infortunistica , occorre distinguere tra concause di lesione e concause di invalidità. Si è in presenza di concause di lesione quando un evento patologico unitario e indivisibile sia conseguenza di più fattori causali, una condizione che, nel sistema delle assicurazioni sociali, è regolata dal principio dell ‘ equivalenza delle cause, desunto dall’art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell’altra (cfr. ex plurimis Cass. 21021/2007 e giurisprudenza ivi citata).
In contrario vi è concausa di invalidità quando, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell’altra, una condizione cui segue l’ indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio assicurato dall’ (così ancora Cass. 21021/2007).
Facendo allora applicazione di questi principi nella specie, rileva la Corte come in causa non vi sia alcun elemento per distinguere gli effetti, sulla lesione riscontrata, della patologia comune da quelli del trauma patito dall’attrice. Anche dalla relazione peritale emerge infatti l’evidenza
di un fatto unitario e indivisibile prodotto da più fattori causali, cui deve di conseguenza applicarsi il principio di cui all’art. 41 c.p., così che l’invalidità complessivamente accertata (pacificamente dell’8%) deve essere indennizzata dall’ .
25. La sentenza impugnata va quindi riformata e, in accoglimento dell’appello, l’ condannato a corrispondere all’assicurata, in relazione all’evento lesivo di cui è causa, l’indennizzo in capitale nella misura dell’8%, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda di aggravamento e fino al saldo.
26. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza, con distrazione in favore del difensore. Devono gravare definitivamente sull ‘ anche le spese di CTU, queste ultime quantificate come in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell’appello e in riforma della decisione impugnata, condanna l’ a corrispondere all’assicurata, in relazione all’evento lesivo di cui è causa, l’indennizzo in capitale nella misura dell’8%, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda di aggravamento e fino al saldo.
Condanna l’ alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 1.458,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado, con distrazione in favore del difensore.
Pone definitivamente a carico dell’ le spese di CTU, come liquidate in atti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Presidente Dott. NOME COGNOME
La consigliera est. dott. NOME COGNOME