Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1053 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14844-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
R.G.N. 14844/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
NOME COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 659/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 395/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 14844/22
Rilevato che:
Con sentenza del 9.12.21 n. 659, l a Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Torino che aveva accolto la domanda proposta da NOMECOGNOME volta a chiedere il pagamento della Naspi, per la quale si era visto respingere la domanda amministrativa, presentata il giorno 1.3.19, per non aver dichiarato il reddito derivante dall’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado ed a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, richiamava un proprio precedente e rilevava che nessuna decadenza era intervenuta a carico del lavoratore per non aver comunicato entro trenta giorni dalla domanda amministrativa di Naspi il reddito che avrebbe percepito per l’attività di lavoro autonomo intrapreso, in quanto il lavoratore già anteriormente
alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in dipendenza del quale era stata corrisposta la Naspi, svolgeva attività lavorativa autonoma e ciò tanto più, considerando che la comunicazione del reddito, secondo il disposto di legge, va effettuata en tro 30 gg. dall’inizio dell’attività, mentre secondo l’Inps, il lavoratore sarebbe decaduto per non aver effettuato la comunicazione entro 30 gg. dalla domanda amministrativa di Naspi.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 10 comma 1 e 11 lett. c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato disposto con l’art. 12 disp. prel. al c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non dovuta la comunicazione all’Inps d ello svolgimento di un’attività autonoma iniziata prima della domanda amministrativa per ottenere la Naspi, laddove il disposto normativo in rubrica militava nel senso che il corretto significato delle parole ‘entro un mese dall’inizio dell’attività’ deve essere riferito al momento dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia all’inizio della concomitanza della medesima indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo; quindi, poiché, nella specie, si trattava di svolgimento di attività di lavoro autonomo intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro e continuata durante il periodo di disoccupazione, il termine di trenta giorni decorreva dalla presentazione della domanda amministrativa di Naspi.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennità di disoccupazione, spetta al
lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all’Inps dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. Infatti, la funzione della predetta indennità, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione ed il lavoratore, quindi, decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente l’esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche Cass. n. 6296/01).
Nella specie, può aderirsi alla tesi dell’Inps secondo cui il corretto significato delle parole ‘entro un mese dall’inizio dell’attività’ deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del