Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 189 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22946-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 173/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 250/2019;
Oggetto
CIGS
decadenza
R.G.N. 22946/2021
COGNOME
Rep.
Ud.26/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 17.3.21 la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza tribunale di Ferrara che aveva acconto la domanda di pilota Alitalia al trattamento CIGS e all’integrazione del trattamento da parte del Fondo speciale per il sostegno del reddito per il periodo ottobre 2008-agosto 2010 e ciò nonostante l’omessa comunicazione della rioccupazione presso Turkish airlines, ritenendo neutro il periodo di addestramento previsto del contratto relativo.
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 8, co.4 e 5 d.l. n.86/88 conv. in l. n.160/88, con riferimento agli artt.1-bis e 1-ter d.l. n.247/04 conv. in l. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c., per avere la corte territoriale trascurato che l’addestramento cui si è sottoposto il pilota era eccedente quello finalizzato al mantenimento delle ore di volo e che lo stesso era remunerato e parte di un rapporto di lavoro già in essere.
Si sostiene che la comunicazione all’Inps fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato, e che l’esonero della previa comunicazione all’Inps circa la nuova occupazione lavorativa è previsto dalla circolare Inps nel solo caso in cui
l’attività di addestramento sia finalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto e non quando l’attività di addestramento rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis: ‘Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.’
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23).
Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Nel caso di specie, l’odierno controricorrente, durante il periodo di CIGS, viene assunto dalla nuova compagnia aerea con un contratto di lavoro a termine che prevedeva un periodo di prova. A seguito di tale contratto, fu necessario compiere un ciclo di addestramento per la conduzione dei velivoli presso la nuova compagnia datrice di lavoro. Come accertato dalla corte territoriale e non censurato dalle parti, la prescritta comunicazione preventiva non risulta esser stata effettuata Il lavoratore si è limitato a chiedere chiarimenti all’INPS ma solo dopo che il nuovo rapporto lavorativo era stato instaurato, posto che il periodo di prova si colloca all’interno del nuovo rapporto di lavoro.).
Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’at tività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo. Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11.
L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c. sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art .8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 chiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi
elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto o invece più ampia.
Ciò premesso, deve quindi innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della corretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
La Corte d’appello ha però ritenuto che la comunicazione fu tempestiva in quanto il precedente periodo di attività era da considerarsi c.d. neutro, ovvero finalizzato all’addestramento teorico-pratico necessario a mantenere il brevetto.
L’Inps rileva che non si possa parlare di periodo neutro, poiché non risulta che l’attività svolta in esecuzione del contratto a termine fu prestata esclusivamente per mantenere il brevetto pregresso.
La doglianza coglie nel segno. È già stato precisato da questa Corte che ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass. 33778/2023).
Nel caso di specie, risulta che il contratto a termine non era finalizzato al solo addestramento per il mantenimento del brevetto precedente, e senza abilitazione a pilotare velivoli per tratte non comprese nel pregresso brevetto.
Che il contratto a termine avesse oggetto più ampio del solo
addestramento emerge dal fatto che il controricorrente iniziò a volare per la nuova compagnia, lungo nuove tratte, e comunicò la nuova occupazione lavorativa con voli all’estero, la quale proseguì, in esecuzione del contratto a termine.
Dunque, il contratto a termine era funzionale, al di là del solo mantenimento del brevetto, alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa esorbitante quella di semplice manutenzione del precedente brevetto, ed implicante anche voli esteri.
La sentenza, che non si è conformata ai suesposti principi, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda attorea di primo grado.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che l’orientamento di questa Corte sul tema si è consolidato successivamente alla proposizione della domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Roma, deciso all’adunanza camerale del 26.11.24