Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1505 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15969-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1542/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 1051/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Decadenza CIGS piloti
R.G.N. 15969/2020 Cron. Rep. Ud. 26/11/2024 CC
RILEVATO CHE:
l a Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado di accoglimento della domanda del pilota COGNOME NOME volta a far accertare che il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito dal 22.4.2013 al 30.9.2014 non poteva esser fatto decadere ai sensi dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con mod. in l. n.160/88, come invece formalizzato in provvedimento dell’Inps sulla base della omessa preventiva comunicazione all’ente dello svolgimento di una nuova attività lavorativa presso diversa compagnia aerea.
Riteneva la Corte che la comunicazione di nuova occupazione data dal pilota all’Inps fosse tempestiva, sebbene successiva al periodo di addestramento teoricopratico presso il nuovo vettore e da considerarsi, ai sensi della circolare INPS n.73/08, periodo non lavorativo e quindi neutro, finalizzato a preservare il precedente brevetto per il volo aereo. La comunicazione fu data all’atto dell’assunzione presso la nuova compagnia , in data 1.10.14.
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo , illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
con il l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 8, co. 4 e 5 d.l. n.86/88 conv. in l. n.160/88, con riferimento agli artt.1bis e 1ter d.l. n.247/04 conv. in
l. n.291/04, nonché violazione dell’art.2033 c.c. . Si sostiene che la comunicazione all’Inps fu data dopo l’inizio di un rapporto di lavoro a tempo determinato, e che l’esonero della previa comunicazione all’Inps circa la nuova occupazione lavorativa è previsto dalla circolare Inps nel solo caso in cui l’attività di addestramento sia finalizzata esclusivamente a mantenere il brevetto, e non quando l’attività di addestramento rientri nell’oggetto di un contratto di lavoro.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art., 8, co.5 d.l. n.86/88, conv. con modif. in l. n.160/88, nel testo vigente ratione temporis : ‘Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.’
La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.24644/23). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il lavoratore in caso soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.10369/15).
Tanto premesso, p er i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/08 e 94/11 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle
precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.3116/21) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo.
Ciò posto, le predette circolari vengono a interpretare la norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/88, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico dei piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/08 e 94/11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo, non è dunque un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. A i sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/88 coordinato con le circolari Inps nn.73/08 e 94/11 richiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può ad esempio non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo, onde verificare se da tale regolamento emerga
una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia.
Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente: il motivo non tende a ridiscutere alcuna questione di merito, ma pone la sola questione giuridica della scorretta sussunzione del caso concreto nella fattispecie giuridica. Né vi è preclusione derivante da doppia pronuncia conforme, poiché si verte al di fuori dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
P.Q.M.