Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13136 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1203/2019 R.G. proposto da : COGNOME con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 359/2018 pubblicata il 27/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n.359/2018 pubblicata il 27/06/2018, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di prime cure.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità del provvedimento di decadenza dal trattamento CIGS ex art.8 comma 5 legge n.160/1988, già goduta quale pilota di aeromobile.
Il Tribunale di Padova rigettava la domanda proposta dal COGNOME.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Buja, con ricorso affidato a due motivi. INPS resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.8 commi 4 e 5 del d.l. n.86/1988 conv. in legge n.160/1988 e violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e 1363 cod. civ. nella interpretazione della circolare INPS n.73 dell’11/07/2008, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.
Il primo motivo è infondato. S econdo l’orientamento al quale si intende dare continuità, la comunicazione prevista dall’art.8 comma 5 d.l. n.86/1988 «deve essere preventiva, quand’anche la nuova occupazione sia temporanea o saltuaria (Cass.n.24644/2023). Si è altresì specificato che la comunicazione preventiva è da riferirsi all’attività lavorativa, per cui essa è esclusa dalla contestualità tra inizio dell’attività, stipula del contratto e comunicazione, dovendo il
lavoratore soprassedere all’inizio dell’attività per provvedere prima alla comunicazione (Cass.n.10369/2015). Tanto premesso, per i piloti di volo, le circolari dell’Inps nn.73/ 2008 e 94/2011 hanno meglio precisato l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata, in modo esclusivo, al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro, e questa Corte ha già avuto modo di ribadire (Cass.n.3116/2021) che, ai fini del predetto periodo, occorre che l’attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo. Ciò posto, le predette circolari rilevano nel dare attuazione, con disposizioni di dettaglio, alla norma primaria dell’art.8, co.5 d.l. n.86/ 1988, sicché la fattispecie normativa in tema di decadenza, nell’ambito specifico del tema all’esame riguardante i piloti di volo, è quella risultante dal coordinamento con le circolari nn.73/2008 e 94/20 11. L’accertamento che si sia trattato di attività volta esclusivamente al mantenimento dei pregressi titoli abilitativi al volo in essere presso il precedente vettore aereo non è, dunque, un accertamento di fatto ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. poiché detto elemento concorre a integrare la stessa fattispecie normativa. Ai sensi dell’art.360, co.1, n.3 c.p.c., sussiste falsa applicazione di legge, in particolare sotto il profilo della scorretta sussunzione del caso concreto nell’alveo dei requisiti fattuali di cui l’art.8, co.5 d.l. n.86/1988 coordinato con le circolari Inps nn.73/2008 e 94/2011, che richiede l’accertamento, ogni qual volta il giudice di merito: a) non compia alcun accertamento sull’esistenza di attività volta esclusivamente al mantenimento del pregresso brevetto di volo, oppure, b) compia tale accertamento in modo errato o incompleto, trascurando elementi fattuali invece rilevanti. Tra questi elementi fattuali non può, ad esempio, non essere considerato il regolamento negoziale espresso dal contratto stipulato con il nuovo vettore aereo,
onde verificare se da tale regolamento emerga una prestazione lavorativa esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto, o invece più ampia (…) È già stato precisato da questa Corte che, ove non risulti dal contratto che l’assunzione e il relativo periodo di prova siano finalizzati unicamente al mantenimento del brevetto, va rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art.8, co.5 d.l. n.86/88 (Cass.n.33778/2023) » (Cass. 21/1/2025, n.1505).
La Corte territoriale ha ritenuto incontestato che durante il periodo di cassa integrazione oggetto di causa il Buja non abbia fatto alcuna comunicazione preventiva all’INPS «in ordine alla propria occupazione presso la Turkish Airlines (contratto di lavoro a termine con decorrenza 17.06.10 e scadenza al 16.06.11, e periodo di prova di tre mesi)».
Con particolare riferimento alla neutralità del periodo dal 17/6/2010 al 30/8/2010, la Corte territoriale ha ritenuto che dalla documentazione prodotta in giudizio risultava che il Buja avesse operato «per la Turkish anche oltre il periodo di ‘neutralità’ invocato dall’interessato», avendo effettuato «ulteriori voli» anche dopo la scadenza del periodo di training .
L’ accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, insindacabile in questa sede in quanto esercitato nei limiti del prudente apprezzamento delle prove ex art.115 cod. proc. civ., implica necessariamente la insussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dell’obbligo di comunicazione in forza del c.d. periodo neutro. Tanto basta per il rigetto del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo è inammissibile, sia perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza del primo giudice per le medesime ragioni di fatto, e dunque ex art.348ter, ultimo comma, cod. proc. civ., sia perché l’omesso esame ha per oggetto una valutazione giuridica, e non un fatto storico.
Per questi motivi il ricorso dev ‘essere rigettato. L’orientamento di questa Corte che determina il rigetto del primo motivo di ricorso si è
consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.