Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34895 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4126-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 262/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
NASpI
R.G.N. 4126/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/11/2024
CC
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Genova accoglieva la domanda svolta da COGNOME NOME nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) a partire dal 18.3.2016.
Riteneva la Corte che non operasse la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/15 invocata dall’Inps, siccome riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della NASpI, laddove COGNOME era già titolare di partita iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione.
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo d i ricorso , l’Inps deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett. c), d.lgs. n.22/15 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che l’obbligo di comunicazione anche per le attività lavorative pregresse allo stato di disoccupazione trovi fondamento nell’interpretazione delle citate norme.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte si è già occupata della questione con orientamento che qui s’intende ribadire (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24), affermando in particolare
che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivar e un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI e dovendo semmai in tal caso correlarsi il decorso del termine di decadenza alla proposizione della domanda amministrativa volta a conseguire la prestazione.
L’estensione dell’obbligo di comunicazione nei trenta giorni successivi alla domanda non integra un’in terpretazione analogica, vietata per le norme in materia di decadenza dall’art. 14 prel. c.c. , poiché l’art.10 d.lgs. n.22/15 parla di comunicazione riguardo all’attività intrapresa e il significato del verbo ‘intraprendere’ può includere anche quello di svolgimento di una data attività lavorativa.
Resta da aggiungere che sono manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal controricorrente in memoria.
Quanto alla compatibilità con l’art.38 Cost., basti dire che la scelta legislativa della decadenza in luogo di una riduzione del trattamento NASpI fino al limite del reddito autonomo anteriore è insindacabile, e rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Quanto alla compatibilità con l’art.3 Cost, basti dire che non esisteva alcun affidamento incolpevole del controricorrente in una diversa lettura interpretativa, poiché trattasi di questione nuova e, al tempo in cui non fu effettuata la comunicazione all’Inps, mancava un
orientamento giurisprudenziale di segno diverso da quello qui affermato.
Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza del citato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
P.Q.M.