Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 893-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 360/2018 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 27/06/2018 R.G.N. 519/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Indennità
disoccupazione
ASpI
R.G.N. 893/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 14/11/2024
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da COGNOME NOME nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego).
Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all’art.2, co.40 l. n.92/12 invocata dall’Inps, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento dell’indennità, laddove COGNOME percepiva da anni un reddito da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui l’Inps era a conoscenza, essendo quegli iscritto alla Gestione separata.
Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo d i ricorso , l’Inps deduce violazione dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c. Sostiene che la comunicazione all’Inps vada fatta anche nel caso di attività già in essere al tempo della domanda amministrativa di ASpI.
Il ricorso è fondato.
Dispone l’art.2, co.17 l. n.92/12: ‘In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.’
Il comma 40 dello stesso art.2 dispone poi che: ‘ Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: a) …
inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17 ‘ .
Nel caso di specie è pacifico che la comunicazione dell’attività lavorativa svolta fu inviata all’Inps oltre il termine di un mese decorrente dalla domanda amministrativa di prestazione ASpI; si trattava di attività lavorativa pregressa, svolta già da vari anni.
Questa Corte, con riguardo alla decadenza dalla NASpI, prevista dall’art.11 d.lgs. n.22/95 , ha avuto modo di affermare che la comunicazione all’Inps va inoltrata a pena di decadenza anche nel caso di attività già in atto al momento della domanda amministrativa (Cass.22921/24, Cass.1053/24, Cass.846/24).
Tale conclusione va confermata riguardo al trattamento di disoccupazione ASpI, stante il tenore letterale dell’art.2, co.17 e 40 l. n.92/12, omologo a quello degli artt.10 e 11 d.lgs. n.22/15. In particolare, l’art.2, co.17 l. n.92/12 parla di ‘svolgimento’ di attività lavorativa, mentre l’art.10 d.lgs. n.22/15 parla di lavoratore che ‘intraprenda’ l’attività lavorativa.
Sia per il caso di trattamento ASpI che per il caso di trattamento NASpI, la decadenza è comminata rispettivamente dagli artt.2, co.40 l. n.92/12 e 11 d.lgs. n.22/15 nel caso di mancata comunicazione dell”inizio’ dell’attività lavorativa.
Stante il tenore letterale, sovrapponibile, delle disposizioni normative dettate in tema di decadenza per i due trattamenti (ASpI e NASpI), va ribadito che, ai fini dell’onere di comunicazione, rileva il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa , senza che il legislatore abbia limitato espressamente l’onere al caso di attività lavorativa successiva allo stato di disoccupazione.
Quanto poi al fatto per cui l’Inps già era a conoscenza dell’attività svolta essendo il lavoratore iscritto alla Gestione separata per detta attività, va precisato che trattasi di circostanza irrilevante: la decadenza è comminata in relazione alla mancata comunicazione, a prescindere dalla conoscenza di fatto che, dell ‘attività lavorativa , l’Inps abbia eventualmente aliunde . Si tratta di un preciso adempimento imposto a carico del lavoratore cui si correla la sanzione della decadenza, ai quali fini resta in influente l’eventuale conoscenza acquisita in altro modo dall’Inps, conoscenza cui il legislatore non ha dato rilevanza normativa (v. già Cass.12386/99 sul tema della decadenza connessa alla mancata comunicazione ai fini del trattamento di integrazione salariale).
Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.
Le spese dell’intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza dell’orientamento di legittimità sopra citato.