Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18918 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
COGNOME NOME
-intimata –
Avverso la sentenza n. 352/2019, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 4/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Oggetto: Responsabilità solidale ex art. 68
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06771/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME, difeso da sé medesimo e dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo sRAGIONE_SOCIALE di quest’ultimo.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo sRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO.
-controricorrente-
e contro
Rilevato che:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, NOME COGNOME, premesso di aver assistito NOME COGNOME in numerosi giudizi civili e penali nei confronti di NOME COGNOME, che la stessa, in data 1 febbraio 2011, gli aveva inviato comunicazione di revoca dei mandati adducendo motivi di salute senza corrispondergli alcuna competenza, se non le spese liquidate in distrazione nelle cause che avevano avuto un esito positivo, e che in realtà la revoca era stata determinata dalla transazione intervenuta tra le due parti, citò in giudizio, in proprio e in qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE , NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo la loro condanna in solido, ovvero ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle competenze relative all’attività RAGIONE_SOCIALE prestata e al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Costituitisi in giudizio con distinti atti, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestarono l’intervenuta transazione tra essi e la quantificazione delle competenze professionali avanzate dal RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1372/2015, il Tribunale di Forlì dichiarò fondata la domanda dell’AVV_NOTAIO nei confronti di NOME COGNOME, che condannò al pagamento della somma di € 43.865,42, mentre rigettò quella proposta nei confronti di NOME COGNOME, ritenendo non dimostrato l’accordo transattivo, e la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il giudizio di gravame, incardinato dal medesimo NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME e nella contumacia di NOME COGNOME, con la sentenza n. 352/2019, pubblicata il 4 febbraio 2019, con la quale la Corte d’Appello di Bologna rigettò l’appello nei confronti di NOME COGNOME e accolse parzialmente
quello nei confronti di NOME COGNOME, condannando la predetta al pagamento, in favore dell’appellante, di ulteriori somme.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati anche con memorie. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, mentre è rimasta intimata NOME COGNOME.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dei principi costituzionali e fondamentali (artt. 2, 3, 24, 11, Cost., nonché 17, 20, 21, 47, 51, 52, 53, 54, Carta di Nizza), perché non era stato considerato che, come risultante dalla deposizione di un teste, NOME COGNOME, attraverso propri canali, aveva contattato NOME COGNOME, con cui aveva avuto un lungo legame, che questi si erano accordati per un importo di circa euro 80.000/100.000, che per questo la prima aveva revocato il proprio difensore e che la stessa, non avendo beni aggredibili, si era fatta carico dell’insolvenza della sua controparte che aveva così tenuto indenne.
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per non avere assolutamente considerato che l ‘attività del difensore di NOME COGNOME, se fosse stata vera, l’avrebbe esposto a responsabilità penali, civili e deontologiche ai sensi degli artt. 1, 6, 9, 10, 11, 12,14, 26, 27, 35 e 50 C.D., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente, infatti, i giudici di merito non avevano esaminato la deduzione attorea in ordine alle conseguenze disciplinari per violazione dei doveri di avvocato, incompatibilità, probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, fiducia e accettazione di incarico, diligenza, competenza e adempimento del mandato, informazione e verità, che sarebbero derivate al difensore di NOME COGNOME se avesse abbandonato la causa e omesso di
presentarsi in udienza senza che vi fosse stato un previo accordo tra il suo cliente e la sua controparte, postulando l’art. 309 cod. proc. civ. il consenso delle parti in tal senso.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 380 e 381 cod. pen., 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., 1, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 26, 27, 35 e 50 C.D., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché il difensore di NOME COGNOME non avrebbe mai disertato le udienze se non ci fosse stato un accordo tra il suo cliente e la sua controparte, come evidenziato dalla deposizione dell’AVV_NOTAIO, che aveva affermato che, poco prima dell’abbandono delle cause, il COGNOME si era detto disponibile a versare la somma di euro 30.000,00 a spese compensate e con rinuncia alle azioni giudiziarie. Inoltre, pur essendo stato emesso l’ordine di esibizione dei verbali di udienza delle cause, questi non erano stati prodotti, senza che da tale comportamento fosse stata tratta alcuna conseguenza.
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 189 cod. proc. civ., 6 e 13 della Convenzione di Roma e 47 della Carta di Nizza sulla necessità di un’assoluta terzietà del decidente, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., perché, nonostante nel verbale di udienza fossero indicati tre giudici togati, nel foglio successivo alla verbalizzazione il presidente di sezione aveva designato come relatore il giudice ausiliario AVV_NOTAIO, sicché non soltanto la designazione era successiva alla precisazione delle conclusioni, ancorché dovesse essere ad essa precedente, ma lo stesso giudice nominato era incompatibile in ragione del suo titolo RAGIONE_SOCIALE, in quanto la causa aveva ad oggetto condotte di legali.
Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 309 cod. proc. civ., in correlazione con
l’art. 68 della risalente legge RAGIONE_SOCIALE forense (ora art. 13 legge forense del 2012), in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che la rinuncia al mandato e la cancellazione delle cause non fossero indicative della sussistenza di un accordo tra le due parti in contesa, richiesto dall’art. 68 R.D.L. n. 1933 del 1578, la cui prova non era stata fornita, non potendo arguirsi né dalle dichiarazioni rese dall’AVV_NOTAIO, in quanto afferenti a tentativi di accordo non andati a buon fine, né da quelle dei testi COGNOME e COGNOME, impiegati nello RAGIONE_SOCIALE. Ad avviso del ricorrente, l’art. 309 cod. proc. civ. postula sempre, invece, un accordo tra le parti o una conciliazione, giacché, altrimenti, una di esse sarebbe sempre presente e il giudice ne dovrebbe dare atto, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 210 cod. proc. civ., letto in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d’appello omesso di motivare in ordine alla censura con la quale si lamentava che gli appellati fossero rimasti inadempienti all’onere di esibire i verbali di udienza delle cause estinte, benché questo fosse stato deliberato, su richiesta dello stesso attore, dal giudice di primo grado con l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, senza che da tale condotta fossero stati tratti elementi di giudizio.
7. Con il settimo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in combinazione con l’art. 309 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare come elemento presuntivo la condotta del difensore del COGNOME NOME, il quale avrebbe commesso varie violazioni deontologiche se non avesse concordato con la controparte la transazione, e dalla
prova per testi, avendo l’AVV_NOTAIO confermato un successivo tentativo di conciliazione tra le parti.
Con l’ottavo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito trascurato gli elementi di cui al precedente motivo, così violando l’art. 115 cod. proc. civ. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Il quarto motivo, da trattare per primo in quanto afferente alla corretta composizione dell’organo giudicante, è fondato.
Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte quello secondo cui, ai sensi dell’art. 276, primo comma, cod. proc. civ., alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione”, e la norma va interpretata nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni, sicché, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 cod. proc. civ., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (vedi Cass., Sez. 6-2, 23/7/2020, n. 15660; in termini analoghi Cass., Sez. 6-1, 11/3/2015, n. 4925; Cass., Sez. 2, 12/8/2009, n. 18268).
Nella specie, risulta dal verbale di udienza, cui, come noto, deve attribuirsi la fede privilegiata dell’atto pubblico, giusta il disposto dell’art. 2700 cod. civ., compresa la relativa intestazione, così da prevalere sull’eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata (Cass., Sez. L, 17/11/2021, n.
35057; Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11541; Cass., Sez. L, 19/4/1999, n. 3889), che le parti erano comparse davanti al collegio composto dai giudici COGNOME NOME (Presidente), COGNOME NOME (giudice) COGNOME NOME (giudice), davanti al quale avevano precisato le conclusioni, mentre nella successiva pagina risulta che il Presidente aveva nominato relatore, in luogo di ‘NOME COGNOME‘, ‘NOME COGNOME‘ e, subito sotto, che il collegio, composto dai giudici NOME COGNOME (Presidente), NOME COGNOME (consigliere) e NOME COGNOME (giudice ausiliario), aveva tenuto la causa a decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ. Il verbale è poi privo di sottoscrizione nella pagina nella quale sono indicate le conclusioni, mentre le sottoscrizioni apposte, sotto la dicitura ‘Presidente’, in calce all’assegnazione della causa a nuovo giudice e, di seguito, in calce alla tenuta a decisione della causa e all’assegnazione dei termini per comparse conclusionale e repliche, sono entrambe illeggibili e visibilmente differenti.
Nell’intestazione della sentenza il collegio risulta , dunque, completamente diverso da quello davanti al quale le parti avevano precisato le conclusioni, siccome composto da NOME COGNOME (Presidente), NOME COGNOME (consigliere) e NOME COGNOME (giudice ausiliario relatore), in luogo di COGNOME NOME (Presidente), NOME (giudice) NOME NOME (giudice), mentre il provvedimento risulta sottoscritto dal medesimo relatore (NOME COGNOME) e dal Presidente (NOME M. NOME).
L ‘ evidente diversa composizione del collegio, rispetto a quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni, conduce allora necessariamente alla nullità del provvedimento, siccome
redatto da un collegio differente rispetto a quello davanti al quale era stata compiuta l’ultima attività processuale.
Il motivo deve perciò essere accolto, con conseguente assorbimento di tutte le altre censure.
10. In conclusione, accolto il quarto motivo e assorbiti tutti gli altri la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del