Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5666 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21004/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’AVV_NOTAIO difensore antistatario con studio in INDIRIZZO tutti elettivamente domiciliati ai fini delle notificazioni e comunicazioni nella casella pec AVV_NOTAIO EMAIL – ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE INTERESSE REGIONALE DI SINICOLA , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del
foro di Roma (CF CODICE_FISCALE -PEC EMAIL ai fini di notifiche e comunicazioni) e, congiuntamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE –EMAIL ai fini di notifiche e comunicazioni) patrocinante in Cassazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale allegata a latere con documento separato conferita giusta delibera Prot. 561 del 21.10.2022, Rep. N. 65 del 21.10.2022.
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 16841/2022 depositata il 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 16841/2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione n. 8956/2016 proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, proprietari terrieri di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di RAGIONE_SOCIALE oggetto di esproprio da parte del Comune, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari nr. 213 del 2015 che, pronunciandosi su ricorso introdotto come opposizione da parte dei predetti ricorrenti alla stima dell’indennità dovuta ai proprietari terrieri
di aree e terreni censiti al N.C.T. del comune di RAGIONE_SOCIALE oggetto di esproprio, aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione, rispettivamente in € 842.539,64 e in € 245.740,72, oltre interessi legali dovuta dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Questa Corte nell’ordinanza impugnata nr.16841/2021, riteneva emergere dagli atti la irregolarità della notifica per mancata produzione della cartolina di ricevimento della notifica del ricorso effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale in data 5 Aprile 2016, mediante spedizione del relativo plico, presso il domicilio eletto dal consorzio nel corso del grado di appello.
Avverso l’ordinanza della Suprema Corte, i proprietari dei terreni espropriati propongono ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. e 395 n. 4 c.p.c. con unico motivo e memoria. Il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione resiste con controricorso e memoria.
Il P .G. ha depositato requisitorie scritte ed ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliere l’originario ricorso per cassazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dott.ssa NOME COGNOME, oggi componente del Collegio, era già componente del Collegio che ha emesso in data 23/3/2022 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione e pertanto la decisione del presente ricorso deve essere rinviata ad altra Pubblica Udienza in cui il collegio sia composto da Consiglieri che non abbiano partecipato alla precedente fase .
P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza della I sezione civile. Così deciso in Roma, il 30/01/2024.