Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32318 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32318 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 14100 -2021 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale titolare dell’impresa omonima, elettivamente domiciliato in Pisa, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siena, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata –
avverso la sentenza n. 2269/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/9/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 del 01/06/2017, NOME COGNOME, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale , propose opposizione dinanzi al Tribunale di Siena avverso l’ordinanza con cui gli era stato ingiunto dalla Provincia di Siena il pagamento della somma di Euro 14.496,36, per avere effettuato più trasporti di rifiuti non pericolosi nell’anno 2009 con un formulario incompleto, in violazione degli artt. 28 comma 2 del decreto ministeriale 18/02/2011 n. 52 e dell’art. 193 commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, in applicazione degli art. 258 comma 4 e 5 dello stesso d. lgs. 152/2006.
In particolare, per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio di legittimità, l’opponente dedusse l’incompetenza territoriale della Polizia provinciale di Siena quale ente accertatore perché il luogo rilevante per l’individuazione dell’organo accertatore era quello della commissione dell’ illecito contestato e, trattandosi di illecito istantaneo, questo luogo era la Provincia di Pisa.
L’opponente sostenne, inoltre, l’applicabilità alla fattispecie dell’ art. 258 d.lgs. 152/06 nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall’art. 35 del d.lgs. 205/2010 in quanto più favorevole, perché limitava la responsabilità al solo trasportatore di rifiuti propri (e non anche di rifiuti altrui, come nel caso di specie).
Il Tribunale di Siena rigettò l’opposizione e la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2269/2020, ha respinto il gravame, ritenendo che il luogo della consumazione coincidesse con il luogo in cui era cessata la condotta per la natura permanente dell’illecito; ha quindi affermato la competenza della Provincia di Siena e ha negato l’applicabilità della legge più favorevole invocata, evidenziando che la violazione non aveva natura penale, secondo i criteri elaborati dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’Uomo nella sentenza RAGIONE_SOCIALE e altri c. Paesi Bassi dell’ 8 giugno 1976.
Avverso questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a tre motivi.
La Provincia di Siena resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata la Regione Toscana (intervenuta volontariamente nel giudizio di appello quale successore nel rapporto controverso, in seguito alla sentenza della Corte Cost. n.110/2018 sul trasferimento delle competenze tra Province e Regione della Toscana).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve puntualizzarsi che titolare del rapporto controverso è la Provincia, perché, con sentenza n. 129/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l’art. 2, comma 1, lett. d ), numero 1), della legge reg. Toscana n. 22 del 2015 (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 70 del 2015) e l’art. 5, comma 1, lett. e ) e p ), della legge reg. Toscana n. 25 del 1998 (nel testo modificato dall’art. 1 della legge reg. Toscana n. 61 del 2014 e dall’art. 2 della legge reg. Toscana n. 15 del 2016), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di
verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate: nello specifico settore della gestione del ciclo dei rifiuti, l’art. 197 cod. ambiente, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, attribuisce talune specifiche competenze amministrative alle Province, tra cui «il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti», mentre l’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 individua le «funzioni fondamentali» da mantenere in capo alle amministrazioni provinciali, annoverando fra queste la «tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza».
1. Ciò premesso e passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi, il COGNOME ha denunziato , in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per mancanza assoluta di motivazione in merito alla fondatezza del motivo di appello con cui è stata posta la questione dell’incompetenza dell’ente accertatore.
1.1. Il motivo è infondato perché non si confronta col principio, ormai costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (v. tra le tante, SSUU n. 8053/2014).
Nel caso in esame, non ricorre la violazione denunziata, come emerge dalla lettura della sentenza che a pag. 9 si esprime sulla questione.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme sulla competenza per territorio di cui agli art. 262 d. lgs. 152/06, 17 l. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011, perché l ‘autorità competente ad accertare l’illecito sarebbe stata la Polizia provinciale di Pisa e non quella di Siena.
2.1. Questo motivo è fondato.
Preliminarmente, è necessario puntualizzare che, diversamente da quanto sostenuto dalla Provincia controricorrente, nella specie si contesta, non già la competenza giurisdizionale del Tribunale di Siena a statuire sulla fondatezza della sua opposizione, da lui stesso individuata in riferimento al luogo di accertamento dell’illecito, ma la competenza amministrativa, per territorio, della Provincia di Siena ad emettere l’ordinanza ingiunzione: la questione è stata posta a motivo di opposizione per contestare la legittimità della sanzione ed è perciò esaminabile da questa Corte in quanto giudicata infondata dal Giudice di merito.
Ciò precisato, deve quindi considerarsi che la fattispecie per cui è giudizio è disciplinata dall’art. 193 del d.lgs 152/2006 (nella formulazione precedente il decreto legislativo 03/12/2010 n. 205), secondo cui il produttore dei rifiuti, per ogni loro viaggio, è tenuto alla compilazione di un formulario -da controfirmarsi dal detentore – che deve contenere il nome ed indirizzo suo e del detentore, l’origine, tipologia e quantità del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data e il
percorso dell’istradamento, il nome ed indirizzo del destinatario; il successivo art. 258 (nella formulazione precedente il decreto legislativo 03/12/2010 n. 205) sanziona il trasporto effettuato in assenza di formulario o, come nella specie, con un formulario che riporti dati incompleti o inesatti.
L’art. 262, quindi , prevede che competente all’irrogazione di queste sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto previste dalla parte quarta del decreto, sia la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Questa Corte ha già affermato, in relazione alle fattispecie strutturalmente identiche, ma sanzionate, ratione temporis , dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che in tema di rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile “ratione temporis”) nel prevedere – rispettivamente agli artt. 15, comma 1, e 52, comma 3 – l’obbligo che il relativo trasporto, effettuato da enti od imprese, sia accompagnato da un formulario di identificazione, e nel sanzionare l’indicazione di dati incompleti od inesatti in tale documento, configura un illecito di natura permanente, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si realizza al momento dell’inizio del trasporto e si protrae per tutta la durata di esso. Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 e alla luce dei principi contenuti nella legge n. 61 del 1989 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la competenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene alla Provincia nel cui territorio abbia avuto inizio il trasporto e sono accertate le violazioni (Cass. Sez. 2, n. 28235 del 26/11/2008; v. anche Cass. 15043/2020).
Il luogo di consumazione di questo illecito permanente si identifica allora con il luogo in cui sia « iniziato » il trasporto, seppure la condotta si sia protratta fino al luogo di destinazione: peraltro, come rimarcato da Cass. 28235/08 cit. , l’individuazione dell’autorità
amministrativa competente è coerente con il terzo comma dell’art. 8 del cod. proc. pen., secondo cui per gli illeciti di carattere permanente, la competenza -giurisdizionale – si individua nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
Nel caso in esame, era la Provincia di Pisa competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione, perché nel suo territorio era iniziato il trasporto (fatto pacifico: v. pag. 8 controricorso).
Dall’accoglimento del secondo motivo, deriva in logica conseguenza, l’assorbimento del terzo motivo, con cui COGNOME aveva infine sostenuto , in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 258, comma 4, d.lgs. 152/06, per essere stata applicata la disposizione nella formulazione vigente al momento della commissione dell’illecito invece di quella in vigore dal 2010 al 2020 (nel periodo fra l’introduzione dell’art. 35 comma 1, lett. D d.lgs. 205/10 e l’entrata in vigore dell’art. 4 comma 1 d.lgs. 116/20), in quanto più favorevole.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non risultando necessari altri accertamenti di fatto sul luogo di inizio del trasporto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2 cod. proc. civ., e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l’ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata in quanto emessa da autorità incompetente.
Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; nei rapporti con la Regione, le spese del giudizio di appello sono compensate, mentre nessuna pronuncia va emessa in relazione a tale giudizio, non avendo la Regione svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione prot. N. 10375.2017, pronunciata dalla Provincia di Siena nei confronti di NOME COGNOME;
Condanna la Provincia di Siena al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali ed altri accessori; al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 1.800,00 oltre spese generali ed altri accessori;
condanna altresì la Provincia di Siena al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge;
compensa interamente le spese del giudizio di appello tra Provincia e Regione Toscana.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda