Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4811 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4811 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza di ufficio iscritto al numero 8425 del ruolo generale dell’anno 202 5, sollevato dal TRIBUNALE DI AVEZZANO con ordinanza n. 2730/2025 emessa in data 16 aprile 2025 nel giudizio iscritto al n. 796/2024 R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra
COGNOME NOME
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE E BRIDGE RAGIONE_SOCIALE S.R.L.
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Roma; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
N ell’aprile 2024, le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE intimarono – eleggendo in atto domicilio in Roma – a NOME
NOME COGNOME, residente in Avezzano, precetto al pagamento della somma di euro 20.085,15, oltre accessori.
A vverso tale precetto, l’intimato spiegò opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi innanzi il Tribunale di Roma: eccepì , tra l’altro, il difetto di competenza per territorio di detto Ufficio giudiziario per « errata elezione di domicilio », assumendo la competenza del Tribunale di Avezzano, nel cui circondario era avvenuta la notifica del precetto.
Nel costituirsi uno actu in giudizio, le società intimanti-opposte sollevarono preliminare eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Avezzano, quale giudice del possibile luogo di esecuzione, adducendo il carattere anomalo della elezione di domicilio operata in precetto.
Con ordinanza del 30 luglio 2024, il Tribunale di Roma declinò la propria competenza ratione loci in favore del Tribunale di Avezzano.
Riassunta la controversia nel termine accordato, il giudice ad quem , Tribunale di Avezzano, con decreto ex art. 171bis cod. proc. civ. emesso il 5 novembre 2024, rilevò di ufficio la questione della propria incompetenza per territorio, sottoponendo la questione al contraddittorio delle parti.
A ll’esito della prima udienza di trattazione, tenuta il giorno 8 aprile 2025, con il provvedimento in epigrafe indicato ha formulato a questa Corte istanza di regolamento di competenza di ufficio, invocando la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Roma.
In detto provvedimento si sostiene che « laddove l’intimato abbia proposto opposizione dinnanzi all’Ufficio individuato dalla elezione di domicilio asseritamente anomala (cioè una elezione di domicilio in luogo in cui l’esecuzione in ogni sua forma non potrebbe utilmente svolgersi), ciò vale a costituire irrimediabile mancato esercizio della facoltà di scelta stabilita in suo favore con la conseguenza che la competenza resta definitivamente radicata posto che l’elezione di
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domicilio non può essere ritenuta inefficace né contrastata dalla stessa parte che tale elezione abbia effettuato ».
Osserva altresì il giudice remittente che « ad ogni modo, in via dirimente, l’atto di citazione in opposizione non contiene neppure specifica contestazione in punto di inesistenza di beni pignorabili nell’ambito del comune di Roma » recando « un richiamo astratto alle norme in punto di competenza, anzi al loro effetto, senza però contestare l’anomalia dell’elezione di domicilio mediante la necessaria contestazione di esistenza di beni utilmente pignorabili nel luogo di elezione di domicilio ».
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.
Le parti non hanno depositato memoria.
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente , va affermata l’ammissibilità del conflitto negativo di competenza oggetto del presente regolamento: (i) quanto al tempo, per essere il rilievo officioso di incompetenza avvenuto con il decreto previsto dall ‘ art. 171bis cod. proc. civ. (Cass. 11/12/2025, n. 32378), quindi nel l’osservanza del termine preclusivo fissato dall’ art. 38 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 29/08/2023, n. 25391), nei testi rispettivamente applicabili ratione temporis ; (ii) quanto all’oggetto, dacché proposto in relazione al criterio del territorio inderogabile (tale essendo la competenza sulle opposizioni esecutive a mente dell’art. 2 8 cod. proc. civ.: Cass. 14/11/2024, n. 29388).
Ancora in via preliminare, attesa l’epoca di notificazione del precetto opposto (aprile 2024) la disciplina regolante ratione temporis la vicenda va individuata nell’art. 480 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla novella apportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164: trova infatti applicazione il generale principio del tempus regit actum ,
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non derogato dalla specifica norma transitoria dettata dall’art. 7, comma 4, del citato d.lgs. n. 164 del 2024 (il quale fa riferimento unicamente agli artt. 474, 475, 478 e 479 cod. proc. civ.).
Venendo a dirimere il conflitto, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
3.1. A mente del combinato disposto degli artt. 27 e 480, terzo comma, cod. proc. civ., il criterio che governa il riparto verticale di competenza nelle opposizioni preventive all’esecuzione si basa su una dichiarazione del creditore intimante, onerato, nell’at to di precetto, di effettuare la dichiarazione di residenza o l’ elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione .
Detto elemento di contenuto-forma del precetto (la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio) assolve invero la funzione di individuare il giudice territorialmente competente a conoscere delle opposizioni esecutive preventive, in forza di una presunzione di coincidenza tra il Comune di residenza dichiarata o domicilio eletto e quello in cui ha sede il giudice della minacciata esecuzione.
S econdo la testuale previsione dell’art. 480, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., in mancanza della dichiarazione o elezione, l’opposizione « si propone davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato » il precetto, ovvero all’ Ufficio giudiziario spazialmente più prossimo all’intimato, per essere di solito la sua residenza, dimora o domicilio il luogo di notifica del precetto.
3.2. Sul significato e sull’esatta portata operativa del meccanismo di determinazione della competenza ratione loci in tal modo stabilito dal legislatore, sono illuminanti le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, più volte chiamata ad esprimersi sulla conformità dello stesso ai princìpi dettati dalla Carta fondamentale (il riferimento è a Corte cost. 12/06/1973, n. 84 e Corte Cost. 14/12/RAGIONE_SOCIALE, n. 480).
Con il primo arresto testé citato (ribadito, sul punto, dal secondo), la Consulta, con sentenza interpretativa di rigetto, dichiarò non fondata
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la questione di legittimità costituzionale dell’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 27 cod. proc. civ. – sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – nella parte in cui l ‘art. 480 avrebbe consentito al precettante di fissare la dichiarazione di residenza o l’ elezione di domicilio nel luogo reputato più opportuno anche se ivi non vi fossero ubicati beni del debitore su cui promuovere l’esecuzione forzata .
A giustificazione del dictum , il giudice delle leggi chiarì che la dichiarazione di residenza o l’ elezione di domicilio del l’intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un Comune rientrante (almeno al momento dell ‘ intimazione) nella circoscrizione di un Ufficio giudiziario avente competenza per il processo esecutivo: in assenza di una corrispondenza del genere, al debitore intimato è consentito di eccepire l ‘ irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è preordinata).
In altri termini, la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell ‘ opposizione esecutiva preventiva conseguente (ed individuata in base) alla dichiarazione di residenza o all’ elezione di domicilio del creditore opera come bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del creditore di individuare siffatta competenza mediante l’indicazione del luogo di residenza o domicilio.
3.3. Sulla base dell’affermazione della Consulta per cui l’elezione di domicilio (o la dichiarazione di residenza) del creditore è idonea a determinare la competenza del giudice dell’opposizione esecutiva preventiva soltanto quando nel luogo indicato possa essere avviato un processo di esecuzione forzata , si è esteso l’àmbito di operatività del foro sussidiario del giudice del luogo di notifica del precetto, anche al di là della circoscritta previsione testuale sopra riprodotta.
Con orientamento oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, infatti, all’ipotesi di mancata indicazione della dichiarazione
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di residenza e dell’elezione di domicilio, espressamente contemplata dall’art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. è stata assimilata, nei termini meglio chiariti in appresso, l’ipotesi in cui il precetto rechi una elezione di domicilio (con locuzione comunemente invalsa, definita ‘ anomala ‘ ) compiuta in un luogo in cui l’esecuzione in ogni sua forma non può mai essere intrapresa (per assenza di beni utilmente pignorabili in danno del debitore o perché diverso dal luogo di residenza, dimora o domicilio di quest’ultimo), cioè a dire in un Comune non rientrante nel circondario di uno degli Uffici giudiziari in potenza competenti per l ‘ esecuzione.
Più precisamente, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nei sensi anzidetti ‘anomala’ esplica egualmente i suoi effetti in ordine alla determinazione della competenza territoriale per l’opposizione preventiva, radicata in capo al giudice del luogo della dichiarata residenza o dell’eletto domicilio: tuttavia, anche in tal caso, il debitore intimato è abilitato a proporre opposizione al precetto innanzi il giudice del luogo di notifica del precetto, così contestando la ritualità della dichiarazione o elezione, deducendo cioè (anche per implicito ovvero per il solo fatto di instaurare la causa oppositiva innanzi l’ U fficio giudiziario a lui più prossimo) l’impossibilità di avviare un processo di esecuzione forzata presso il giudice del luogo della residenza dichiarata e del domicilio eletto.
In quest’ultima evenienza, poi, è onere del creditore opposto, evocato innanzi il giudice del luogo di notifica del precetto, allegare, sollevando rituale e tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, l’inoperatività del foro sussidiario, deducendo (e dimostrando) c ome nel Comune da lui prescelto (mediante la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio effettuata nell’atto di precetto) s arebbe stato possibile intraprendere un procedimento di esecuzione forzata (sul tema, ex multis , v. Cass. 22/03/2021, n. 8024; Cass. 20/09/2020, n. 20356; Cass. 09/08/2016, n. 16649; Cass. 11/04/2008, n. 9670).
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3.4. Le illustrate premesse consentono di accedere allo scrutinio della vicenda controversa, i cui dati essenziali, come riferito in parte narrativa, sono i seguenti:
(i) il precetto opposto contiene elezione di domicilio in Roma ed è stato notificato in Avezzano;
(ii) il debitore intimato ha proposto opposizione innanzi il Tribunale di Roma, ma ne ha eccepito , in via preliminare, l’incompetenza ratione loci in favore del Tribunale di Avezzano, in base criterio del foro del luogo di notifica del precetto;
(iii) a sua volta i creditori opposti, nel costituirsi, hanno eccepito l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore dell’omologo ufficio di Avezzano, individuato quale giudice del possibile luogo di esecuzione.
3.5. In siffatta situazione, è in primo luogo doveroso chiarire come non assuma alcuna rilevanza, ai fini della soluzione del conflitto, la sostanziale convergenza delle difese esplicate dalle parti in ordine al giudice dalle stesse ritenuto competente: per chiaro dettato dell’art. 28 cod. proc. civ., la competenza territoriale per le opposizioni esecutive non è derogabile su accordo delle parti.
3.6. Altrettanto indubbia, sulla scorta dell’univoco indirizzo di questa Corte, è la inammissibilità della eccezione di competenza sollevata dalla parte creditrice opposta.
Per fermo convincimento di nomofilachia, qualora l’opposizione a precetto sia promossa dal debitore innanzi al giudice del luogo della dichiarata residenza o dell’eletto domicilio del creditore, quest i non può eccepire l’incompetenza per territorio di tale giudice, siccome individuato in virtù della sua stessa dichiarazione o elezione, costituente, come sopra precisato, il meccanismo adoperato dal legislatore per il radicamento ratione loci delle opposizioni esecutive preventive (così Cass. 12/05/2022, n. 14513; Cass. 13/12/2021, n. 39572; Cass. 20/09/2020, n. 20356; Cass. 31/05/2010, n. 13219).
3.7. Non constano invece precedenti di questa Corte che abbiano esaminato un contegno processuale identico a quello qui serbato dal debitore intimato opponente e descritto sub § 3.4, lett. (ii): in specie, c he abbiano valutato l’ammissibilità, dopo aver adito con l’opposizione esecutiva preventiva il giudice del luogo del domicilio eletto dal creditore, di un’eccezione di incompetenza per territorio di tale giudice in favore di quello del luogo di notifica del precetto.
3.7.1. Di una fattispecie similare si è invero occupata, ma a diversi fini, Cass. 01/07/2020, n. 13430.
N ell’occasione, sottoposta al vaglio di legittimità è stata (soltanto) la statuizione di condanna alle spese processuale pronunciata in danno di un opponente a precetto il quale aveva instaurato la lite innanzi al giudice del domicilio eletto e ne aveva contestato la competenza.
A conferma della condanna alle spese resa nel merito, è stato enunciato il principio di diritto così massimato: « in tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l ‘ elezione di domicilio c.d. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell’esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell ‘ opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l ‘ eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata».
In motivazione , l’iniziativa d i parte opponente è stata qualificata come « contraddittoria », siccome fondata su una « errata valutazione degli effetti da attribuire all ‘ individuazione ‘ anomala ‘ del domicilio ai sensi dell ‘ art. 480, terzo comma , cod. proc. civ. l’anomala elezione del domicilio impone solo di notificare ivi il precetto, non certo di adire
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il giudice in quel domicilio. L ‘ opposizione va comunque proposta dinanzi al giudice che ha collegamenti col luogo dell ‘ esecuzione» . Si è infine ulteriormente precisato che qualora « l’opponente scelga il giudice del domicilio ‘ anomalo ‘ , l ‘ opposizione può restare lì e lì essere decisa nel merito . Ma non può certo essere la parte che sceglie il giudice sbagliato ad invocarne la declaratoria di incompetenza. La conseguenza è che in questi casi la pronunzia di incompetenza non è favorevole alla parte opponente, ma è una sanzione alla sua iniziativa errata » .
L’erroneità e la contraddittorietà di una condotta processuale del genere – apprezzata da Cass. n. 13430 del 2020 in relazione ad una condanna alle spese accessoria ad una declinatoria di competenza per territorio invece non impugnata – vanno ribadite e meglio chiarite.
3.7.2. La considerazione da cui muovere è la singolarità del regime della competenza per territorio nelle opposizioni esecutive preventive.
Detta singolarità investe, in primis , il criterio di determinazione del giudice competente, rimesso ad una scelta (non arbitraria, ma pur sempre scelta) del creditore intimante, estrinsecata con dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in un luogo che il legislatore reputa presuntivamente coincidente con quello della minacciata esecuzione.
Dichiarazione (o elezione) del creditore che – come già cennato produce il suo tipico effetto di individuare il giudice competente pur se ‘ anomala ‘, cioè pur se, in spregio al precetto normativo, e ffettuata in un luogo privo di collegamenti con una futura, eventuale esecuzione.
Anche in questo caso, infatti, la opposizione esecutiva preventiva è devoluta al giudice del luogo della compiuta dichiarazione o elezione, a meno che l’intimato non contesti l’idoneità di essa a fungere da valido criterio identificatore del giudice competente, ponendo in dubbio la corrispondenza tra luogo di dichiarazione e luogo dell’esecuzione.
Per tale contestazione (con cui, in buona sostanza, si deduce che errata è la scelta del giudice competente operata dal creditore) l’art. 480 cod. proc. civ. disegna una forma anch’essa del tutto peculiare,
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palesemente disomogenea rispetto agli ordinari modi con cui è dato confutare la competenza e che realizza una più immediata ed efficace tutela per il debitore intimato, in tal guisa bilanciando l’eccezionale facoltà di « scegliersi il giudice » attribuita al creditore intimante.
I n luogo di sollevare un’eccezione finalizzata ad una pronuncia declinatoria di competenza, il debitore intimato è abilitato infatti recta via e senza dover esplicitare ragioni di contrasto alla dichiarazione o elezione del creditore – ad incardinare la controversia oppositiva presso un ufficio giudiziario diverso, territorialmente individuato in base al luogo di notifica del precetto.
È questa la strada (singolare, senza dubbio, ma giustificata da esigenze di equilibrio tra le parti) tracciata dal ius positum al debitore intimato per far valere l’anomalia della dichiarazione o elezione resa in precetto dal creditore : la proposizione dell’opposizione esecutiva preventiva presso il giudice del foro sussidiario integra comportamento concludente, legalmente tipizzato, con cui addurre l’impossibilità di promuovere esecuzione (per inesistenza di beni pignorabili o per altro motivo) nel luogo indicato dal precettante.
3.7.3. Ad avviso della Corte, quella ora descritta rappresenta l’unica ed esclusiva modalità di esplicazione della specifica tutela accordata al debitore intimato, al quale non è invece consentito dispiegare l’opposizione esecutiva innanzi il giudice corrispondente alla residenza dichiarata o al domicilio eletto dal creditore e, nel giudizio così promosso, contestare la competenza del giudice adito.
Depongono nel senso enunciato i princìpi, di respiro sistematico, di autoresponsabilità delle parti e di economia dei mezzi processuali (cui è ispirata la disciplina del rilievo dell’incompetenza, « costretto » in rigorosissimi limiti temporali), nonché la regola anch’essa di carattere generale e di cui è manifestazione l’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ. – in forza della quale alla parte non è permesso di far valere il vizio dell’atto processuale cui essa stessa abbia dato causa : tanto rende
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giuridicamente inconcepibile permettere alla parte che abbia scelto il giudice da evocare di eccepire l’incompetenza di quello stesso giudice.
Ulteriori, convergenti argomenti offre la disamina dei modi tipici di emersione nel processo dell’incompetenza territoriale inderogabile.
Come è noto, il difetto di incompetenza per tale profilo può essere oggetto di rilievo officioso o di eccezione di parte.
L’eccezione, nella sua accezione propria, consiste nell’allegazione di un fatto estintivo, impeditivo o modificativo del diritto ex adverso azionato: quella di incompetenza è un’eccezione processuale o di rito.
L’eccezione è – pertanto e coerentemente – attività difensiva propria ed esclusiva della parte nei cui confronti la domanda è proposta: spetta alla parte convenuta, non alla parte attrice.
Ma il debitore intimato che spiega opposizione esecutiva avverso il precetto è attore, tanto in senso sostanziale quanto in senso formale, dacché propone domanda di accertamento negativo dell’altrui diritto a procedere esecutivamente (se opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) o della nullità dell’atto di precetto (se opposizione ex art. 617, primo comma, cod. proc. civ.): come tale, non è abilitato a contestare l’incompetenza del giudice da lui stesso adito e la relativa eccezione, ove proposta, è da considerarsi inammissibile.
In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: «il debitore intimato che formuli opposizione esecutiva preventiva dinanzi al giudice della residenza dichiarata o del domicilio eletto dal creditore nel precetto non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice così adito e la relativa eccezione, se sollevata, è inammissibile».
3.8. Nella vicenda in esame, l’eccezione di incompetenza ratione loci del Tribunale di Roma mossa dal NOME COGNOME che tale giudice aveva evocato, in conformità al domicilio in precetto eletto dalle società intimanti, è dunque inammissibile.
In conclusione, va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma a decidere sull’opposizione in parola, assegnando termine per la riassunzione della controversia come in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (Cass., Sez. U., 18/01/2018, n. 1202; Cass., 1° aprile 2011, n. 7596).
P. Q. M.
Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma.
Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME