Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1058 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1058 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 17006 del ruolo generale dell’anno 20 24, proposto da
TRENTO NOME (C.F.: non dichiarato), in proprio e n.q. di procuratore dei coeredi NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti n.q. di eredi di NOME COGNOME a sua volta erede di NOME COGNOME NOME (C.F.: non dichiarato) COGNOME NOME (C.F.: non dichiarato) COGNOME NOME (C.F.: non dichiarato) COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO) o NOME COGNOME (C.F.: STN
rappresentati e difesi dall’avvocat NCL 59R17 H501S)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’ avvocato NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-resistente-
nonché
RAGIONE_SOCIALEC.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati-
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE
Ad. 08/01/2025 C.C.
R.G. n. 17006/2024
Rep.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 9/11 luglio 2024 nel procedimento civile iscritto al n. 60489/2021 del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e la dichiara-zione di competenza del giudice di pace;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da NOME COGNOME nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (terzi pignorati: Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia), nel quale avevano spiegato intervento la stessa COGNOME e NOME COGNOME, la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Successivamente, sono intervenuti ulteriori creditori (NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) e la società debitrice ha proposto una ulteriore opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dai creditori opposti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace.
Ricorrono i creditori indicati in epigrafe, chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.
Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata RAGIONE_SOCIALE peraltro senza rassegnare conclusioni.
È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
La ricorrente, in primo luogo, deduce la « inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza », facendo presente che tale pronuncia non è intervenuta entro la prima udienza, ma solo dopo lo svolgimento di diverse udienze, all’esito del rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sostiene che « nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, il termine di preclusione va riferito all’udienza di cui all’art. 183, che l’art. 38, nel testo sostituito dall’art. 45 della legge, indica come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile ». L’assunto è infondato.
La preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c. e invocata dalla ricorrente si riferisce al rilievo di ufficio della questione di competenza da parte del giudice, in mancanza di eccezione di parte, ma non alla sua effettiva decisione.
Nella specie, emerge dalla stessa esposizione della vicenda processuale riferita nel ricorso per regolamento di competenza che il giudice istruttore del tribunale adìto, nel corso della prima udienza, aveva rilevato e sollevato la questione della propria competenza per valore (oltre al difetto di integrità del contraddittorio), rimettendo la relativa decisione all’esito dell’integ razione del contraddittorio.
Ne consegue che, essendo stata rilevata di ufficio dal giudice tempestivamente (del resto, tanto risultando possibile entro la prima udienza a contraddittorio finalmente integro) la questione della incompetenza per valore del tribunale, non si è verificata alcuna preclusione: il giudice aveva esclusivamente l’obbligo di decidere in ordine a tale questione, senza ulteriori
preclusioni, previa precisazione delle conclusioni delle parti sulla questione, come è di fatto avvenuto.
I ricorrenti, inoltre, contestano nel merito la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per valore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la competenza per valore sulla presente controversia spetterebbe proprio al tribunale.
Il tribunale ha, in proposito, affermato: « deve ritenersi che la richiesta della esecutante opposta di accertamento di un suo credito di importo maggiore rispetto a quello eccepito in compensazione dall’istituto bancario costituisca, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di c ompensazione formulata dalla banca esecutata, sicché neppure in questo caso ciò varrebbe a radicare la competenza dinnanzi al Tribunale ».
I ricorrenti deducono, in contrario, che, nell’instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti (per un credito di importo sensibilmente inferiore ad € 5.100,00 ), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a poco più di € 3.000,00, era stata avanzata (in particolare dalla opposta COGNOME) una ulteriore domanda, dirett a ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di propri crediti nei confronti della stessa società debitrice, per un importo superiore ad € 5.100,00 .
Il motivo è fondato.
La domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.A.; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00 ; di
conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria com binazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente in -fondato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018),
legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al