Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12940 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12940 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21189 del ruolo generale dell’anno 20 24, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: STN NCL 59R17 H501S)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore avvocato NOME COGNOME (C.F.: BRN
rappresentata e difes a dall’ LSS 73L60 H501Z)
-resistente-
nonché
RAGIONE_SOCIALEC.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
BANCA D’ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13886/2024, pubblicata in data 11 settembre 2024, emessa nel procedimento civile iscritto al n. 34378/2021 del R.G.;
sulle conclusioni scritte del P.G., in persona della dott. ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quanto al secondo motivo, e la dichiarazione di competenza del Tribunale;
Oggetto:
REGOLAMENTO DI COMPETENZA A ISTANZA DI PARTE
Ad. 08/04/2025 C.C.
R.G. n. 21189/2024
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da NOME COGNOME nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (terzi pignorati: Poste Italiane S.p.A. e Banca d’Italia), la società debitrice ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dalla creditrice opposta.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace.
Ricorre la COGNOME chiedendo dichiararsi la competenza per valore del Tribunale di Roma.
Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata RAGIONE_SOCIALE peraltro senza rassegnare conclusioni.
È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna aduna nza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
La ricorrente, in primo luogo, deduce la « inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza », facendo presente che tale pronuncia non è intervenuta entro la prima udienza, ma solo dopo lo svolgimento di diverse udienze, all’esito del rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Sostiene che « nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, il termine di preclusione va riferito all’udienza di cui all’art. 183, che l’art. 38, nel testo sostituito dall’art. 45 della legge, indica
come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile ». L’assunto è infondato.
La preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c. e invocata dalla ricorrente si riferisce al rilievo di ufficio della questione di competenza da parte del giudice, in mancanza di eccezione di parte. Nella specie, emerge dall’esposizione della vicenda processuale riferita nella decisione impugnata e nello stesso ricorso per regolamento di competenza che la società debitrice opponente, evocata dalla creditrice opposta nel giudizio di merito da quest’ult ima instaurato, aveva proposto, con la propria comparsa di risposta tempestivamente depositata, espressa eccezione di incompetenza per valore del giudice adìto per il giudizio di merito dell’opposizione.
Ne consegue che, essendo stata proposta tempestivamente l’eccezione di incompetenza per valore del tribunale dalla parte evocata in giudizio davanti a tale ultimo ufficio giudiziario, non si è verificata alcuna preclusione: il giudice aveva l’obbligo di decidere in ordine a tale eccezione, senza preclusioni di fase, previa precisazione delle conclusioni delle parti sulla questione, come è di fatto avvenuto.
La ricorrente, inoltre, contesta nel merito la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per valore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la competenza per valore sulla presente controversia spetterebbe proprio al tribunale.
Il tribunale ha, in proposito, affermato che « l’eccezione di compensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17699/2019), formulata da Intesa Sanpaolo S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a ‘spostare’ la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art. 35 c.p.c. ».
La ricorrente deduce , in contrario, che, nell’instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecuzione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti (per un credito di importo sensibil mente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore domanda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di propri crediti nei confronti della stessa società debitrice, per un importo superiore ad € 5.100,00.
Il motivo è fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti in ricorsi relativi a istanze di regolamento di competenza del tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe controversie pendenti fra le medesime parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025, Rv. 673417 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 16/01/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del 04/03/2025).
La domanda della COGNOME, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da Intesa San Paolo S.p.A.; per-tanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedott o quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.
Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al -la competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna -invece -un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria
combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.
A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente in -fondato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’ar t. 92, comma 2, c.p.c. (come del resto già ritenuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso), e ciò tenuto altresì conto della novità della questione di diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorso, puntualmente chiarita nei suoi esatti termini e risolta da questa Corte solo successivamente all’introduzione del regolamento (con la già
richiamata Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024). D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio, quale terza pignorata.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al