Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32721 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32721 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19206/2021 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
E
sul ricorso incidentale proposto dal controricorrente COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
dal controricorrente COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l o rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- dal controricorrente COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l o rappresenta e difende
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 11902/2021 depositata il 09/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO ricorre, sulla base di un motivo unico, corredato da memoria, esponendo che:
–NOME e NOME COGNOME, con NOME COGNOME, avevano convenuto il deducente per ottenere il risarcimento dei danni affermando che aveva prestato un’attività professionale senza mandato da parte loro, nonostante l’intervenuta transazione perfezionata tra gli stessi e la controparte nella controversia interessata;
-il Giudice di Pace aveva dichiarato l’incompetenza per valore, in favore del Tribunale, senza statuire sulle spese processuali;
-il Tribunale adito in sede di appello compensava le spese del complessivo giudizio, osservando che la diversa competenza per valore era stata determinata dalla proposizione di una domanda riconvenzionale ad opera del deducente, sicché le spese di prime cure andavano compensate;
-il giudice di appello compensava poi le spese del secondo grado osservando che il deducente aveva chiesto la condanna per lite temeraria che però presupponeva lo scrutinio nel merito della controversia;
resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME, che hanno altresì proposto un motivo di ricorso incidentale;
Rilevato che
con il motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, 279, cod. proc. civ., e della legge n. 69 del 2009, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese di primo grado, mancando di considerare che, a prescindere dalla domanda riconvenzionale, la domanda principale era stata formulata indicando una somma rientrante nella competenza per valore del giudice adito, ma aggiungendo l’alternativa della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con conseguente indeterminabilità del ‘quantum’ e competenza per valore del Tribunale, sussistendo dunque piena soccombenza degli attori in prime cure sul punto;
con il motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35, 91, cod. proc. civ., poiché il
Tribunale avrebbe errato nel mancare di considerare che lo spostamento della competenza per valore determinato dalla proposizione di una domanda riconvenzionale comporta che non vi sia soccombenza, nel caso mancante anche perché la domanda principale era stata contenuta nei limiti di competenza per valore del Giudice di pace non dovendosi aver riguardo agli accessori, sicché l’appello dell’odierno ricorrente avrebbe dovuto dirsi infondato con conseguente condanna alle spese secondo soccombenza;
Considerato che
il ricorso principale è infondato;
dev’essere ribadito che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore , la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella “maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell’art. 14, primo comma, cod. proc. civ. (Cass., 02/02/2023, n. 3142, che rimanda a Cass., 18/01/2018, n. 1210);
ne discende che lo spostamento della competenza è stato correttamente vagliato come decisivo ai fini in parola, sorreggendo quindi la statuizione di compensazione delle spese;
il ricorso incidentale è infondato;
va premesso che tale gravame è tempestivo a norma degli artt. 370 e 371, cod. proc. civ., e tempestivamente notificato, in ogni caso, pure all’AVV_NOTAIO ricorrente difeso disgiuntamente anche in proprio, sicché le questioni sul punto sollevate in memoria dal medesimo ricorrente principale sono infondate ovvero, a contraddittorio instaurato, irrilevanti;
nel merito cassatorio, si osserva che ogni declinatoria di competenza implica la chiusura del processo davanti al relativo giudice, con conseguente necessità di regolare sempre le spese ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (cfr., ad esempio, Cass., 17/03/2017, n. 7010);
ne consegue che correttamente il Tribunale in sede di appello ha vagliato che lo spostamento di competenza per valore , in quanto determinato dalla sopravvenuta domanda riconvenzionale, giustificava la compensazione delle spese quale statuita;
spese compensate stante la soccombenza reciproca;
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e da parte dei ricorrenti incidentali, questi ultimi in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17/10/2023.