Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
Su regolamento di competenza richiesto dal Tribunale di Salerno ex art. 45 c.p.c. iscritto al n. 21674/2023 R.G.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del regolamento.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Agenzia delle Entrate Riscossione, la Prefettura di Salerno e la Prefettura di Roma (nella qualità di soggetti agenti della riscossione) e chiedeva accertarsi l’inesistenza dei crediti consacrati nella cartella di pagamento
n. 100 2021 00070425 12 000, con la quale le era stato ingiunto il pagamento del la somma complessiva di €. 19.537,51 a titolo di sanzioni amministrative relative a violazioni ai Codice della strada riferite all’anno 2017/2018, oneri di riscossione e diritto di notifica spettanti all’AdER.
L’attrice deduceva l’omessa notificazione del verbale presupposto della cartella esattoriale e, in ogni caso, l’estinzione dei crediti in esse consacrati in ragione del decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Il Giudice di Pace di Salerno rilevava che il credito complessivo oggetto di contestazione ammontava ad euro 19.537,51 eccedente il proprio limite di competenza per valore ex art. 7 c.p.c. e dichiarava il proprio difetto di competenza per valore a conoscere della domanda formulata da COGNOME NOME, assegnando termine per la riassunzione innanzi al Tribunale di Salerno, ritenuto competente ex artt. 27 e 480 c.p.c. per il valore della domanda.
La riassunzione aveva luogo a cura di parte attrice che comunque ribadiva “il principio secondo cui la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione del Codice della Strada è attribuita, senza limite di valore, al Giudice di Pace”.
Del pari l’agente della riscossione convenuto deduceva la incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito – in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 -instando preliminarmente affinché si accertasse e dichiarasse detta incompetenza.
Il Tribunale di Salerno ha sollevato di ufficio regolamento di competenza.
Secondo il Tribunale, concernendo la presente controversia una domanda di accertamento negativo dell’esistenza di crediti nascenti da contravvenzioni al codice della strada, deve ritenersi che sulla stessa sussista la competenza per materia del Giudice di Pace.
Infatti, richiamata la giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie la controversia vertendo sull’esistenza di un valido titolo esecutivo, competente a conoscere dell’opposizione stessa era il giudice di pace, in quanto già competente, “ratione materiae”, a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass., Sez. VI, 17/12/2021, n. 40561).
CONSIDERATO CHE:
1. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del regolamento. In particolare, osserva l’Ufficio di Procura che è condivisibile l’argomentazione decisoria svolta dal Giudice remittente sia in rapporto all’ammissibilità del richiesto regolamento relativo al profilo della violazione della competenza per materia (Cass. n. 8891 del 29/03/2023), sia in rapporto al merito della fattispecie alla luce dell’indicazione nomofilattica ex Cass. n. 40561 del 17/12/2021 circa la competenza per materia del Giudice di pace, in materia di opposizione all’esecuzione avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovite a sanzioni per violazione del codice della strada, laddove la controversia verta sull’esistenza di un valido titolo esecutivo.
Il collegio condivide le conclusioni del P.G.
Preliminarmente deve rilevarsi l’ammissibilità del regolamento sia sotto il profilo della sua tempestività sia sotto il profilo dell’oggetto.
Quanto al primo profilo deve richiamarsi il principio secondo il quale in materia di regolamento di competenza d’ufficio, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16143 del 30/07/2015, Rv. 636484 – 01).
Nella specie il Tribunale alla prima udienza di trattazione si è riservato di decidere in ordine alla questione della competenza, peraltro, sollevata dalla parte che aveva riassunto il giudizio e, a scioglimento della riserva, ha proposto il presente regolamento.
Quanto al secondo profilo deve richiamarsi il principio secondo cui il regolamento di competenza può essere richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. solo se sussiste un conflitto negativo, tra il giudice adito e quello ” ad quem “, per ragione di materia o di territorio nei casi previsti dall’art. 28 cod. proc. civ., mentre, ove si tratti di questione di competenza per valore o territoriale derogabile, il regolamento è proponibile esclusivamente dalle parti, nella cui mancanza, se la causa sia stata tempestivamente riassunta in termini dinanzi all’altro giudice, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo anche se questi la ritenga eventualmente errata, sicché l’eventuale richiesta d’ufficio avanzata da quest’ultimo va dichiarata inammissibile (in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento richiesto d’ufficio dal secondo giudice, per il quale la deroga alla competenza per territorio fuori dai casi ex art. 28 cod. proc. civ. richiedeva
l’espressa sottoscrizione delle parti ex art. 1341 e 1342 cod. civ.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15789 del 10/07/2014, Rv. 632531 – 01).
Come ben rilevato dal Tribunale nel caso di specie la questione attiene alla competenza per materia del giudice di pace e, dunque, anche sotto questo profilo il regolamento è ammissibile.
2.1 Risolte le questioni preliminari, il regolamento è fondato.
Deve darsi continuità al seguente principio già affermato da questa Corte per il quale in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01).
Nello stesso senso può richiamarsi anche il principio di diritto per il quale le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace ex artt. 204 bis del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, senza alcun limite di valore; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della
competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia (nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale, in causa relativa alla proposizione di un’unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 02).
L’istanza di regolamento di competenza d’ufficio va, pertanto, accolta e dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Salerno, davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine massimo di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara la competenza degli uffici del Giudice di pace di Salerno dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine massimo di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^