Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30125 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30125 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
OGGETTO:
patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – regolamento di competenza
R.G. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 7-9-2023
sul ricorso n. 7785/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL, ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, RAGIONE_SOCIALE, c.f. 80415740580, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliat i in Roma presso gli uffici in INDIRIZZO,
resistente
avverso l’ordinanza R.G. 334/2021 del Tribunale di Ancona
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7-92023 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-1.NOME COGNOME ha proposto avanti il Tribunale di Ancona opposizione ex art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 avverso il decreto n. 2021/2017 depositato il 9-12-2020, con il quale il magistrato di sorveglianza di Ancona nel procedimento n. SIUS 2020/5867 ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE « in quanto non ricorre il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di ottenere la certificazione circa i redditi esteri da parte del Consolato, al quale non è stata chiesta la certificazione per i redditi del 2019».
Si sono costituiti il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e con ordinanza depositata il 20 -2-2023 il Tribunale di Ancona, richiamando Cass. Sez. 2 11-11-2015 n 23020 Rv. 637160-01, ha dichiarato il difetto di competenza funzionale del Presidente del Tribunale di Ancona, essendo competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona quale capo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
-2.Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 22-32023 NOME ha impugnato l’ordinanza sulla base di due motivi.
-2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto ‘ violazione e errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 c.p.c. per avere il Tribunale di Ancona rilevato d’ufficio tardivamente l’eccezione di incompetenza funzionale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)’ , sostenendo che l’omesso tempestivo rilievo RAGIONE_SOCIALEa questione di competenza avesse comportato che la causa restasse radicata davanti al giudice adito.
-2.2.Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto ‘violazione e errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 del d.P.R. n. 115/2012, come
modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, per avere il Tribunale di Ancona erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, l’opposizione fosse riferita alla liquidazione di onorario’, evidenziando che l’opposizione era rivolta contro provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione e pertanto il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale di Ancona non era pertinente.
-Si sono costituiti con unica memoria l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi di gravam e, chiedendo la rimessione del ricorso alla Sezione Penale e riproponendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE.
-3.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 7-6-2023 il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del giorno 7-9-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
-1.Il ricorso, in quanto proposto avverso ordinanza che ha pronunciato su ll’ opposizione a provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emesso nell’ambito di procedimento penale avanti al giudice di sorveglianza, non rientra nelle attribuzioni RAGIONE_SOCIALEe sezioni civili di questa Corte in materia di spese di giustizia.
-2.Alla luce di Cass. Sez.U. 3-9-2009 n. 19161 la cognizione RAGIONE_SOCIALEe sezioni civili è limitata ai ricorsi avverso i provvedimenti che decidono le opposizioni ex art. 170 d.P.R. 30-5-2002 n. 115 ai decreti di liquidazione dei compensi per i custodi e gli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari spettanti ai difensori nominati da
soggetti ammessi al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dal fatto che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in giudizio penale. Pertanto la cognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze RAGIONE_SOCIALEe sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale, si richiamano Cass. Pen. Sez. 4 27-2-2019 n. 16616, Cass. Pen. Sez. 4 14 luglio 2010 n. 32057, per tutte. Per la giurisprudenza civile, si richiamano a Cass. Sez. 6-2 16-4-2021 n. 10136 Rv. 66103301, Cass. Sez. 2 16-6-2022 n. 19348, Cass. Sez. 6-2 17-8-2022 n. 24869, Cass. 6-2 31-1-2023 n. 2841, per tutte; per fattispecie di ricorso avverso ordinanza emessa nell’ambito di procedimento di sorveglianza, nel quale si poneva questione di competenza analoga a quella RAGIONE_SOCIALEa presente fattispecie, Cass. Sez. 6-2 25-7-2022 n. 23205).
-Pertanto gli atti sono rimessi alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione a sezione penale.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione a sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione