Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 6565/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti
– resistente – avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 20.2.2025, resa nel procedimento iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno
8.10.2025 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME;
Rilevato che
– con l ‘ ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma – nel procedimento N. 33317/24 R.G., vertente tra NOME COGNOME contro NOME COGNOME, avente ad oggetto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione al precetto di pagamento da quest ‘ ultima alla prima notificato, per il complessivo importo di € 11.485,86 – dopo aver preso atto della adesione, da parte dell ‘ intimante opposta, alle ragioni dell ‘ opposizione, spiegata per la sola somma di € 208,00, ha dichiarato d’ ufficio la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di pace di Roma, proprio in considerazione del limitato importo in contestazione; – avverso detta ordinanza, NOME COGNOME ha proposto regolamento necessario di competenza, contestando la superiore statuizione sulla
scorta di un unico articolato motivo;
NOME COGNOME resiste con memoria difensiva;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso;
la ricorrente ha depositato memoria;
-il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che
preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile a norma dell ‘ art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regola definitivamente la competenza, declinandola;
ciò posto, il proposto regolamento è fondato e va accolto, nei termini di cui appresso;
infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidato l ‘ orientamento per cui ‘ Nei giudizi di opposizione all ‘ esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell ‘ art. 17 c.p.c., in base all ‘ importo indicato nell ‘ atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l ‘ opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente ‘ (per tutte, Cass. n. 16920/2018);
non rileva, dunque, che le ragioni dell ‘ opposizione fossero limitate alla contestazione del solo importo di € 208,00, giacché l’ importo complessivamente precettato rientra senz ‘ altro nell ‘ ambito della competenza per valore del Tribunale capitolino;
per tali ragioni, dunque, quest ‘ ultimo non avrebbe potuto declinare la propria competenza per valore;
in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui a Cass. n. 8912/2023, seguono la soccombenza della resistente e di esse va disposta la distrazione, a seguito della richiesta in tal senso;
p. q. m.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale rimette le parti con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna la resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente e con distrazione al suo difensore , che liquida in € 2. 800,00 per compensi, oltre € 200,00 per
N. 6565/25 R.G.
esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 8.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME