Competenza Fermo Amministrativo: la Cassazione conferma il Giudice di Pace
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere un conflitto di giurisdizione, chiarendo definitivamente la competenza per il fermo amministrativo relativo a sanzioni per violazioni del codice della strada. La decisione riafferma un principio consolidato, assegnando la materia al Giudice di Pace e offrendo certezze ai cittadini che intendono contestare tali provvedimenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dall’opposizione promossa da un automobilista contro un fermo amministrativo sul proprio veicolo, notificato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il mancato pagamento di alcune sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni al codice della strada.
Inizialmente, l’azione legale era stata intentata dinanzi al Giudice di Pace di Roma, il quale, tuttavia, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia. Di conseguenza, il cittadino aveva riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma. Quest’ultimo, in disaccordo con la decisione del primo giudice, ha ritenuto che la competenza spettasse proprio al Giudice di Pace e ha sollevato d’ufficio un regolamento di competenza presso la Corte di Cassazione per ottenere una pronuncia definitiva sulla questione.
La Questione sulla Competenza per il Fermo Amministrativo
Il nucleo del problema risiedeva nell’individuare correttamente il giudice a cui spetta decidere sulle opposizioni ai fermi amministrativi. Si trattava di stabilire se tale misura, essendo uno strumento di riscossione coattiva, dovesse rientrare nella competenza del Tribunale, oppure se, data la natura del credito sottostante (multe stradali), dovesse essere trattata dal Giudice di Pace, che è tipicamente competente per le sanzioni amministrative di questo tipo.
Il Tribunale di Roma, basandosi su una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, ha sostenuto che la competenza dovesse essere radicata presso il Giudice di Pace, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte per una risoluzione vincolante.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi del Tribunale, dichiarando fondato il regolamento di competenza. I giudici di legittimità hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, basato su due punti cardine.
In primo luogo, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, così come l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, non ha la natura di un atto di espropriazione forzata. Non è, quindi, l’inizio di una procedura volta a vendere il bene all’asta. Si tratta, invece, di una misura puramente ‘afflittiva’, finalizzata a indurre il debitore all’adempimento spontaneo del proprio debito.
In secondo luogo, proprio per questa sua natura, l’impugnazione del fermo amministrativo non è un’opposizione all’esecuzione, ma si sostanzia in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria. In altre parole, con l’opposizione il cittadino chiede al giudice di verificare se il debito esista davvero e se sia legittima la pretesa dell’ente di riscossione. Di conseguenza, per stabilire la competenza, si devono applicare le regole generali basate sulla materia e sul valore del contendere.
Nel caso specifico di multe per violazioni del codice della strada, la legge (in particolare l’art. 7 del D.Lgs. 150/2011) attribuisce una competenza per materia esclusiva al Giudice di Pace per tutte le controversie relative all’opposizione a sanzioni amministrative. Tale competenza, secondo la Corte, si estende anche agli atti funzionali a riscuotere tali sanzioni, come il preavviso di fermo amministrativo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Roma a decidere sul caso. Questa ordinanza rafforza la tutela del cittadino, confermando che per contestare un fermo amministrativo derivante da multe stradali, l’organo giudiziario di riferimento è il Giudice di Pace. La decisione garantisce uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale e semplifica l’accesso alla giustizia per controversie molto comuni, che vengono così trattate dal giudice specializzato per quella specifica materia.
A quale giudice bisogna rivolgersi per contestare un fermo amministrativo per multe stradali?
Secondo la Corte di Cassazione, la competenza spetta al Giudice di Pace, in quanto si tratta di un’opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
Il fermo amministrativo è considerato un atto di pignoramento?
No, la Corte chiarisce che il fermo amministrativo non è un atto di espropriazione forzata (come un pignoramento), ma una misura afflittiva volta a spingere il debitore a pagare il proprio debito.
Perché l’opposizione al fermo amministrativo segue le regole di competenza del Giudice di Pace?
Perché l’opposizione si configura come un’azione di accertamento negativo del credito. La competenza segue quindi le regole previste per la materia specifica, che nel caso di sanzioni per violazioni del codice della strada è attribuita al Giudice di Pace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6790 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-opposta contumace-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento d’ufficio di competenza, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. sollevato dal:
TRIBUNALE di ROMA, con l’ ORDINANZA depositata il 17/12/2020, r.g.n. 68038/2018;
nel procedimento r.g.n. 68038/2018, tra COGNOME NOME
-opponente-
Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero – il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME – che ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorso.
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2020, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio. Adito in riassunzione da NOME COGNOME, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di pace di Roma a decidere l’opposizione avverso il fermo amministrativo di un veicolo da questi proposta, il Tribunale ha ritenuto, richiamando una pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (n. 15354/2015), che la competenza in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spetti alla competenza del giudice di pace.
CONSIDERATO CHE
1. Il regolamento è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.P .R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del d.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., n. 15354 del 22/07/2015). Come ulteriormente specificato, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per
quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza -ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261 del 27/04/2018).
Come sottolinea il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, nel caso in esame sussiste in ogni caso la competenza del Giudice di pace di Roma, sia che il preavviso di fermo abbia quale