Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22178-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 186/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 572/2018;
Oggetto
R.G.N.22178/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/07/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
La Corte di Appello di Genova ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso degli epigrafati controricorrenti.
1.1. Questi, dirigenti medici dipendenti del sopraindicato ospedale, avevano dedotto di aver svolto numerose ore di guardia, denunziando l’inadempimento contrattuale dell’azienda che aveva omesso di corrispondere loro gli emolumenti retributivi previsti per dette prestazioni rese in regime di straordinario.
1.2. La Corte territoriale, come anticipato, confermando la statuizione di prime cure, ha condannato l’ente RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei dirigenti medici degli importi specificamente indicati in sentenza.
Nel dettaglio, la sentenza di appello motiva l’accoglimento sulla scorta dei seguenti passaggi argomentativi (cfr. pagg. 2023):
le prestazioni oggetto di causa -turni di guardia notturni e festivi -sono state espletate oltre il normale orario di lavoro (cfr. sentenza pag. 20, 1^ capoverso, in cui testualmente si afferma ‘va osservato come sia pacifico che le prestazioni straordinarie oggetto di causa siano state effettuate
esclusivamente per coprire i turni obbligatori di guardia medica notturna e festiva, oltre il normale orario di lavoro’ );
-secondo l’orientamento del giudice di legittimità (Sez. U. n. 9146/2009 e Cass. n. 21010/2015), cui la Corte territoriale aderisce, in alcuni specifici casi (fra i quali i turni di guardia notturni e festivi) spetta al dirigente medico il compenso per il lavoro straordinario, quale eccezione alla regola secondo cui l’eccedenza oraria viene compensata solo con la retribuzione cd. di risultato:
gli artt. 16 del c.c.n.l. del 3.11.2005 e 28 del c.c.n.i. del 10.2.2004 (riportati integralmente nel percorso motivazionale) dispongono, infatti, rispettivamente, per quanto qui rileva: a) che ‘ il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro’ e le ‘guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 55 ovvero con il recupero orario’; b) ‘le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all’art. 16, comma 1, del c.c.n.l. 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del c.c.n.l. del 5.12.1996, nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda dal dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo’;
le guardie espletate ‘fuori dal normale orario di servizio hanno una specifica disciplina contrattuale che prevede la compensazione a domanda con riposi sostitutivi o la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario’.
2.1. Alla luce di detto quadro, afferma il giudice del gravame, è erroneo l’assunto della parte datoriale secondo cui ‘ le ore di straordinario per i turni di guardia notturna e festiva andrebbero utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento del debito orario con possibilità di utilizzo a tali fini anche oltre il termine semestrale previsto dall’art. 2 del medesimo Accordo,’ (cfr. pagg. 21-22);
2.2. Tale interpretazione non può essere raggiunta, si aggiunge nella pronunzia qui impugnata, nemmeno alla luce dell’art. 8 dell’accordo del 15.4.2013 sottoscritto dall’ ospedale in epigrafe indicato e dalle organizzazioni sindacali. Se si seguissero, infatti, l’impostazione ed il criterio di calcolo proposti dalla parte datoriale, nell’interpretazione di detto accordo le ore di guardia dovrebbero concorrere alla formazione del debito orario mensile prima ancora dello stesso servizio di lavoro istituzionale, con la conseguenza di azzerare la remunerazione del lavoro straordinario legato all’espletamento dei turni di guardia, in contraddizione con i principi espressi nella contrattazione collettiva e con gli intendimenti della stessa direzione generale dell’azienda, all’atto della sottoscrizione dell’accordo innanzi ricordato.
2.3. La sentenza conclude, quindi, che, per non incorrere nella cancellazione automatica delle eccedenze, nel debito orario vengano computate, in primo luogo, quelle relative alle eccedenze ordinarie e, in seconda battuta, quelle rappresentate dalle ore di guardia notturne e festive.
2.4. Tale criterio di computo, si aggiunge ancora nella pronunzia, è quello utilizzato anche dall’ente RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla introduzione del sistema cd. di timbratura differenziata (con utilizzo di apposito codice per i turni di guardia
-il codice 30). L’ente RAGIONE_SOCIALE ha , infatti, provveduto ad effettuare ‘la compensazione attingendo proprio alle ore ordinarie pregresse rimanendo inalterato il monte ore di guardia; laddove invece non vi è stata disponibilità di eccedenze orarie ordinarie cui attingere, il debito è stato compensato attingendo alle ore di gua rdia’.
2.5. Alla luce di quanto innanzi la sentenza di appello confermava il diritto dei medici al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, come già riconosciuti e liquidati nella sentenza di prime cure.
Propone ricorso, articolato in tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
Resistono con controricorso i dirigenti medici indicati in epigrafe.
Entrambe le parti depositano memorie.
Considerato che
Con il primo mezzo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, commi 1 e 7, e 16 del c.c.n.l. del 3.11.2005 dell’Area della Dirigenza medica e dell’art. 28 del c.c.n.l. integrativo del 10.2.2004, in relazione alla violazione dell’ar t. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
1.1. Nel motivo, dopo aver ricordato che il debito orario del dirigente apicale viene soddisfatto sia con l’attività istituzionale, cd. lavoro diurno, sia effettuando turni di guardia notturna e festiva, sicché le guardie non costituiscono necessariamente lavoro straordinario, si rimarca come, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le guardie sono le prime a dover essere utilizzate al fine di soddisfare il debito orario. Si aggiunge
che il sistema è quindi congegnato nel modo che segue: nel caso in cui l’attività lavorativa prestata dal dirigente nell’arco di un mese non sia sufficiente a colmare il proprio ‘debito orario’, egli può soddisfarlo aggiungendo alle ore effettivamente lavorate in quel mese, le eccedenze orarie accumulate nei mesi precedenti in cui, invece, ha prestato la propria attività oltre l’orario previsto (ferma restando, in caso di mancata fruizione a recupero, la cancellazione automatica, nei termini previsti dalla disciplina aziendale, delle ore eccedenti maturate).
1.2. Al contrario, la sentenza impugnata avrebbe, secondo quanto denunziato nel motivo, accolto una diversa modalità compensativa che si assume essere erronea.
1.2.1. Si sottolinea, nello specifico, che, secondo il giudice di appello, la compensazione andrebbe effettuata utilizzando, in prima battuta, il monte ore eccedente cd. ordinario (ovvero le ore di straordinario espletate per lo svolgimento del lavoro diurno) e solo in seconda battuta, e quindi nel limitato caso in cui tale prima operazione di compensazione non sia stata sufficiente al soddisfacimento del debito orario, attraverso il ricorso alle ore prestate per l’effettuazione dei turni di guardia notturn i e festivi, ancorché questi ultimi ‘ facenti parte del normale nastro lavorativo del dirigente’ (in una parola espletati nell’ambito del cd. debito orario e non oltre lo stesso).
1.3. Il motivo censura tale modalità di calcolo ed afferma che il lavoro espletato per i turni di guardia (se effettuato entro il cd. debito orario), attenendo al normale orario di lavoro, avrebbe dovuto essere fatto oggetto di compensazione in prima battuta.
1.5. Le ore di guardia – ribadisce la parte ricorrente in cassazione – non possono essere considerate ex se quale lavoro
straordinario, e come tale liquidato, bensì vanno conteggiate integralmente nel normale orario di lavoro ed eventualmente, ma solo per la parte eccedente il cd. debito orario e qualora aventi connotazione di turno di guardia aggiuntivo, possono considerarsi lavoro straordinario.
1.6. Tali essendo le doglianze svolte, premesso che giammai è stata posta in discussione dalle parti la validità degli accordi sindacali del 15.4.2013, il Collegio osserva quanto segue: lavoro straordinario è tutto quello che si colloca oltre il cd. debito orario, sia che sia svolto per lo svolgimento di attività istituzionale cd. diurna, sia che sia svolto per lo svolgimento delle ‘ordinarie’ guardie mediche (ovvero inerenti la normale organizzazione dell’ospedale).
1.7. Ancor più chiaramente, straordinario è quello che si colloca oltre il debito orario settimanale e mensile, sicché la sola circostanza che la guardia notturna e festiva sia inserita nel normale sistema di turnazione non porta ad escludere che le ore effettuate possano qualificarsi come ore di straordinario, se i turni di lavoro effettuati portano ad una eccedenza oraria.
1.8. Il motivo, invece, ruota attorno al diverso ed erroneo presupposto che i turni di guardia, per essere qualificati lavoro straordinario, debbano essere aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, laddove la Corte territoriale, sulla scorta dell’accordo sindacale innanzi ricordato (e sul quale si veda anche infra) ha argomentato in senso contrario.
1.9. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto che il senso da attribuire all’accordo sindacale fosse il seguente: in ragione della non retribuibilità dell’eccedenza oraria cd. ordinaria, compensata dalla sola retribuzione di risultato, per preservare il
diritto al pagamento delle ore di straordinario previsto per il sol caso dello svolgimento di turni di guardia, in caso di svolgimento di ore di lavoro che superino il debito orario, la compensazione va effettuata portando in detrazione le ore svolte per il servizio ordinario diurno, con conservazione dei servizi di guardia, sottratti alla cancellazione automatica al fine di preservare il diritto al pagamento degli straordinari in capo ai dirigenti medici.
1.9.1. Questo meccanismo di scomputo ha effettivamente l’effetto di portare in compensazione per ultime le ore svolte per la copertura dei turni di guardia medica notturna e festiva rispetto a quelle svolte in eccedenza, per l’espletamento dell’ordinario l avoro istituzionale diurno.
1.10. La previsione di tale meccanismo di calcolo produce concretamente -sebbene non nei termini espressi nella doglianza dalla parte ricorrente in cassazione che postula una automatica e surrettizia trasformazione di tutte le ore di guardia medica in ore di straordinario, giammai affermata dalla Corte territoriale una maggiore ‘resistenza’ delle ore di straordinario destinate allo svolgimento dei turni.
1.11. Tale sopravvivenza, così come sostenuta dalla Corte territoriale nel riconoscere la fondatezza della pretesa per cui è causa, non si pone in contrasto con nessuna delle previsioni del contratto collettivo nazionale rubricate nel motivo, mettendo solo al riparo -e peraltro solo in prima battuta, qualora vi siano ore eccedenti il debito orario svolte per lo svolgimento dell’ordinaria attività le ore svolte per l’espletamento delle guardie mediche festive e notturne, evitandone l’azzeramento
automatico a mezzo compensazione e quindi il mancato pagamento degli emolumenti.
1.12. Ancora più chiaramente, il meccanismo di compensazione delineato dalla Corte di appello evita l’azzeramento automatico del compenso economico per una delle poche ipotesi in cui il lavoro oltre il debito orario dei dirigenti medici viene retribuito con emolumenti economici ad hoc e non con la mera retribuzione di risultato.
1.13. Conclusivamente, il motivo è infondato perché la Corte di appello nella sentenza impugnata, a differenza di quanto sostenuto nel mezzo, lungi dall’affermare che i turni di guardia notturni e festivi siano da qualificare sempre come ore di straordinario (affermazione che effettivamente, se fosse stata compiuta, si sarebbe posta in contrasto con il contenuto degli artt. 14 e 16 del c.c.n.l. del 3.11.2005) accerta e afferma che quelli -i turni di guardia -per cui è causa sono da qualificare quale lavoro straordinario, in applicazione delle operazioni di compensazione delle ore in eccedenza rispetto al debito orario svolte, in applicazione delle previsioni dell’accordo sindacale già più volte richiamato.
1.14. Ad ulteriore conferma dell’infondatezza del motivo, si osserva altresì che la sentenza di appello, nell’esaminare la normativa contrattuale, richiama e parte proprio dalle norme contrattuali poste a fondamento della doglianza, espressamente evidenziando che le guardie mediche possono essere espletate sia in adempimento del debito orario che al di fuori di esso.
La seconda censura ruota attorno alla deduzione, svolta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., che vi sia stata
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del c.c.n.l. del 2005 dell’area della dirigenza medica.
2.1. La decisione della Corte di merito, si insiste, si pone, altresì, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si rinvia in particolare a Cass. n. 12687/2016), secondo cui il diritto al compenso per lavoro straordinario per i dirigenti medici può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto definitivo) delimiti anche per essi un orario di lavoro, che risulti nel caso concreto superato ovvero allorquando, non sussistendo tale delimitazione, la prestazione lavorativa ecceda comunque i limiti di ragionevolezza, restando quindi confinata la corresponsione di compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario ad ipotesi residuali.
2.2. Si ribadisce ancora che -contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello genovese -non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio straordinario e che, nel caso di specie, non ricorrono né fattori eccezionali, né la previa autorizzazione dell’ente datoriale allo svolgimento del lavoro straordinario, presupposti né allegati, né provati nel giudizio di merito.
2.3. Il motivo è infondato alla luce di quanto già esposto ai punti da 1.6 a 1.14.
2.4. A tanto va altresì aggiunto ed ulteriormente ribadito che il regime dei compensi economici per i turni di guardia ratione temporis vigente è diverso da quello del lavoro straordinario tout court (espletamento di orario di lavoro aggiuntivo diurno) e compensato con un diverso fondo, quello di cui all’art. 51 del ccnl dell’8.6.2000 (fondo accessorio per le condizioni di lavoro),
anziché ex art. 52 del medesimo c.c.n.l. che prevede il fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato.
2.5. Conclusivamente, se il lavoro straordinario diurno è compensato con la percezione della sola retribuzione cd. di risultato, non così l’espletamento di turni di guardia notturni e festivi che, in caso di eccedenza, rispetto al normale debito orario danno luogo all’erogazione di specifici emolumenti retributivi.
2.6. L’art. 28 del c.c.n.l del 10.2.2004 al comma 2 prevede, infatti, che i servizi di guardia svolti in regime di lavoro straordinario generino differenze retributive in capo ai dirigenti medici, non essendo compensato detto svolgimento di lavoro straordi nario (quello prestato per l’espletamento di turni di guardia notturni e festivi), attraverso la corresponsione della sola retribuzione di risultato.
2.7. Del resto per i turni di guardia i compensi, come già anticipato, non sono attinti dal fondo retribuzione di risultato di cui all’art 52 del c.c.n.l cit. ma dal fondo accessorio per le condizioni di lavoro di cui all’art. 51 del c.c.n.l. cit.
Con il terzo mezzo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 et ss. c.c., dell’art. 8 dell’Accordo sindacale del 15.4.2013, in relazione alla violazione del 1^ comma n. 3 c.p.c.
3.1. Nella doglianza, riprodotto il testo dell’art. 8 del sopraindicato accordo, si osserva che l’interpretazione che di detta norma è stata data dalla sentenza di appello è contraria alla disciplina che governa l’ermeneusi dei contratti e che un’interpret azione che si conformi alla regolamentazione
dettata dagli artt. 1362 et ss. avrebbe dovuto condurre alle seguenti conclusioni:
ai fini del soddisfacimento del debito orario devono essere utilizzate anzitutto le ore di guardia svolte dal dirigente nel mese di riferimento;
-qualora risultino effettuate guardie e risulti un’eccedenza oraria, le ore di guardia che fanno parte della detta eccedenza (e solo quelle) potranno essere utilizzate per il soddisfacimento del debito orario anche oltre il termine previsto dal Regolamento;
il trascinamento delle eccedenze orarie oltre il termine via via previsto dalla disciplina aziendale può verificarsi solamente con riguardo a quella parte delle dette eccedenze costituita dal lavoro prestato in servizio di guardia.
3.2. La modalità di computo adottata, invece, dalla Corte territoriale conduce all’aberrante risultato di utilizzare, a scomputo del debito orario, prima le eccedenze determinatesi nei mesi precedenti per il servizio istituzionale (diurno) e, solo se ed in quanto queste non siano sufficienti, anche quelle maturate per i servizi di guardia notturni e festivi.
3.3. Gli effetti di tale sistema di computo sono contra legem dal momento che conducono: a) ad un accumulo di ‘ore di guardia’ destinato a lievitare costantemente che crea, in modo automatico e fittizio un’eccedenza di lavoro straordinario al di fuori dei canoni legali ed in assenza di qualsivoglia prova in ordine al carattere effettivamente straordinario del lavoro prestato, eccedenza realizzata facendo confluire tutte le ore di guardia nell’alveo del lavoro straordinario, operazione contraria alle previsioni del c.c.n.l. che ha limitato tale facoltà a situazioni
determinate da straordinarietà, eccezionalità e necessariamente circoscritte nel tempo; b) il meccanismo di computo prospettato da parte resistente finisce inammissibilmente per condurre -mediante una mera operazione algebrica -a riqualificare come straordinario il lavoro istituzionale prestato dal dirigente e ciò in assenza di tutti i requisiti legali e contrattuali, attraverso una operazione che fa confluire tutte le ore di guardia nell’alveo del lavoro straordinario.
3.4. Il motivo è inammissibile.
3.5. Preliminarmente va ricordato che , secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, l’interprete dovrà tenere in conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall ‘ utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall ‘ intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (si veda in tal senso, tra le più recenti, la massimata Cass. n. 30141/2022, rv. 66575901).
3.6. Conseguentemente, essendo denunziata l’erronea interpretazione del l’accordo aziendale per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ( si ricorda al riguarda che solo l’erronea interpretazione della contrattazione nazionale può essere denunciata nel giudizio di legittimità ex art. 360 n. 3 c.p.c.), la parte ricorrente in cassazione avrebbe dovuto precisare in quale modo il ragionamento del giudice abbia
deviato da detti canoni, senza che sia ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica dell’interpretazione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto dalla sentenza impugnata (cfr. Cass. 12104/2004, rv. 57402701 e successive conformi).
3.7. Ebbene, nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi, il mezzo non può essere accolto in quanto la doglianza non prospetta affatto la violazione dei canoni ermeneutici, ma si limita a proporre, inammissibilmente, una interpretazione alternativa dell’accordo sindacale rispe tto a quella fornita dalla Corte territoriale.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi, € 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2024