Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10316 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
1. La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto le domande risarcitorie proposte da NOME COGNOME (operatore RAGIONE_SOCIALE con qualifica di infermiere professionale), NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (operatori sanitari con qualifica di infermiere), volte ad ottenere la rideterminazione biennale del compenso orario ed il risarcimento del danno derivato dalla mancata rideterminazione.
Gli originari ricorrenti, che avevano prestato servRAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso la Casa circondariale di Rebibbia di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, avevano dedotto che in forza del DPCM del 1.4.2008, a decorrere dal 1.10.2008 i loro rapporti di lavoro erano stati trasferiti ex lege presso l’RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ed avevano lamentato la mancata rideterminazione del compenso orario.
2. Respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, la Corte territoriale ha rilevato che l’unico motivo di appello in diritto riguardava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado nella parte in cui in forza del principio iura novit curia aveva omesso di considerare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE normativa di cui all’art. 9 lege n. 122/2010, come prorogato dall’art. 16, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 111/2011 e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 122/2013 pur in assenza di un’eccezione di parte.
Ha osservato che erano passate in giudicato le argomentazioni in fatto ed in diritto non toccate da tale eccezione, proposta in grado di appello sotto forma di motivo di impugnazione.
Il giudice di appello ha evidenziato che il cd. blocco degli emolumenti dei dipendenti pubblici invocato dagli appellanti aveva trovato applicazione anche nei confronti del personale convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE, ma solo con riferimento ‘alle procedure contrattuali e negoziali’ sino agli anni 2013/2014; ha tuttavia ritenuto che la determinazione del compenso non avrebbe dovuto formare oggetto di una procedura contrattuale o negoziale, essendo diversamente disciplinata dal solo art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970.
Ha in particolare rilevato che la determinazione del compenso orario era stata prevista da tale disposRAGIONE_SOCIALEne, mai abrogata, come atto unilaterale datoriale RAGIONE_SOCIALE parte pubblica, pur acquisite le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali ed in assenza di una procedura che stabilisse lo svolgimento di vere e proprie trattative realizzate attraverso incontri RAGIONE_SOCIALEe parti interessate al fine del raggiungimento di un accordo, ha escluso che tale procedimento avesse il carattere negoziale tipico RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva.
Considerato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 il compenso orario viene determinato ‘tenute presenti le indicazioni RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali’, ha ritenuto irrilevanti i riferimenti alle indicazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) contenuto nei decreti interministeriali 11.12.2002 e 11.2.2006.
In ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE disciplina relativa al trattamento economico dei suddetti lavoratori, e RAGIONE_SOCIALE sottrazione di tale disciplina alla contrattazione collettiva, ha escluso che fosse venuta in questione la violazione del principio di uguaglianza.
Ha condiviso la statuRAGIONE_SOCIALEne del primo giudice, secondo cui a seguito del DPCM del 14.2.2008 la rideterminazione del compenso deve avvenire ad opera RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE tramite atto unilaterale datoriale; ha in proposito evidenziato che la parte appellante non aveva contestato la sentenza oggetto di gravame nella
parte in cui ha ritenuto tuttora vigente ed applicabile l’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione di legge, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 e del d.lgs. n. 230/1999.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la determinazione del compenso dei ricorrenti sarebbe tuttora disciplinata esclusivamente dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, dovendo escludersi che tale disposRAGIONE_SOCIALEne avesse continuato a produrre effetti dopo che il personale RAGIONE_SOCIALEiario era stato di fatto trasferito presso gli enti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza RAGIONE_SOCIALEe disposRAGIONE_SOCIALEni contenute nel DPCM 1.4.2008.
Evidenzia che i rapporti di lavoro in questione sono di natura libero professionale e risultano disciplinati dai singoli contratti di lavoro predisposti secondo le indicazioni di cui all’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, e che tale disposRAGIONE_SOCIALEne, non modificabile da un DPCM, non attribuisce al lavoratore il diritto all’incremento RAGIONE_SOCIALE paga oraria con cadenza biennale.
Richiama altro precedente RAGIONE_SOCIALE stessa Corte territoriale, secondo cui titolare del rapporto dal lato datoriale è la RAGIONE_SOCIALE, che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale determinazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei lavoratori non può prescindere dalla previa contrattazione con le O.S . nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione RAGIONE_SOCIALE‘ACN di categoria.
2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘ACN di categoria Torna a sostenere che dal 1.4.2008 il rapporto di lavoro del personale di cui alla legge n. 740/1970 è transitato in capo alle ASL ed è assoggettato al sistema RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva che regola in via esclusiva sia i rapporti di lavoro dipendente che quelli convenzionati intrattenuti da ciascuna ASL.
Aggiunge che l’assoggettamento alla disciplina negoziale dei rapporti di lavoro in questione risulta sia dall’ACN del 2009 che dall’ACN del 2010, che avevano stabilito la proroga dei rapporti ex artt. 50 e 51 legge n. 740/1970 in
essere fino alle successive decisioni RAGIONE_SOCIALE stessa contrattazione collettiva; evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE in forza di tali pattuRAGIONE_SOCIALEni aveva prorogato i rapporti in essere, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe norme imperative ed eccezionali sul blocco degli stipendi.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE legge regionale Lazio n. 14/2008, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse il potere di determinare con cadenza biennale i compensi dei sanitari RAGIONE_SOCIALEiari.
Evidenzia che dal 2008 al 2020 la sanità regionale laziale era stata commissariata dal Governo italiano e che il Direttore Generale era stato esautorato dei suoi poteri in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 73 e 76, RAGIONE_SOCIALE legge regionale Lazio n. 14/2008, emanata in osservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 198 RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/2005 e d ell’art. 1, comma 565 RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/2006, ed era pertanto impossibilitato a rideterminare unilateralmente i compensi in assenza di una specifica autorizzazione regionale.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 e dei D.M. attuativi del 11.10.2000, del 11.12.2002 e del 11.2.2006, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che anche prima del passaggio di competenza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE la rideterminazione dei compensi fosse il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro.
Addebita alla Corte territoriale l’omesso esame dei decreti ministeriali relativi alla rideterminazione dei compensi di cui agli artt. 50, 51 e 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, da cui risulta che vi era stata una procedura negoziale
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost.; grave disparità di trattamento; erronea lettura dei principi di cui alla sentenza n. 76/2015 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Critica la sentenza impugnata per avere determinato un’irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e quelli a convenzione ‘ordinari’ da una parte, e gli infermieri transitati dal RAGIONE_SOCIALE dall’altra, avendo i primi s ubito il blocco degli stipendi per tutto il periodo di
commissariamento (2010-2014), mentre i secondi si sono visti riconoscere l’incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
L’eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, secondo cui tutte le censure proposte dalla RAGIONE_SOCIALE riguardano questioni coperte dal giudicato, è infondata.
Infatti la sentenza impugnata ha espressamente statuito che la determinazione del compenso orario è prevista dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970, mai abrogata, come atto unilaterale RAGIONE_SOCIALE parte datoriale pubblica ed ha ritenuto che la determinazione debba avvenire ad opera RAGIONE_SOCIALEe ASL tramite atto unilaterale datoriale.
Né può diversamente argomentarsi sulla base RAGIONE_SOCIALEe statuRAGIONE_SOCIALEni contenute nella sentenza impugnata secondo cui ‘la sentenza n. 812/2018 risulta ormai passata in giudicato riguardo alle ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto non toccate dalla proposta eccezione ‘ e secondo cui ‘D’altr o canto, l’appellante non ha in alcun modo contestato la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui ha ritenuto tuttora vigente e applicabile l’art. 53 legge n. 740 del 1970, limitandosi ad invocarne un preteso ‘superamento’ in ragione RAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta che ha imposto il cd. blocco degli stipendi dei pubblici dipendenti’ .
La Corte territoriale ha infatti dato atto del percorso argomentativo del Tribunale, secondo cui la legge n. 740/1970 ha continuato a disciplinare il rapporto lavorativo dei sanitari transitati in forza del DPCM 14.2.2008 dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle ASL del SSN e secondo cui l’obbligo di rideterminazione del compenso avrebbe dovuto essere assolto dalle ASL; il giudice di primo grado ha altresì ritenuto che la mancata rideterminazione è contraria a correttezza e buona fede, che nessuna prescrRAGIONE_SOCIALEne era maturata e che l’aumento salariale determinato con l’ultimo decreto interministeriale del 19.11.2007 costituisse adeguato parametro per la determinazione del danno subito.
Come risulta dalla sentenza impugnata, con l’unico motivo di appello la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che a fronte del carattere parasubordinato dei rapporti di lavoro, la rideterminazione degli emolumenti non poteva essere effettuata in ragione RAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta ed ha altresì invocato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa di
cui all’art. 9 legge n. 122/2010, come prorogato dall’art. 16, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 111/2011 e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 122/2013 lamentandone il mancato rilievo da parte del giudice di primo grado in forza del principio iura novit curia , pur in assenza di un’eccezione di parte.
Tra le argomentazioni ‘non toccate’ dal motivo di appello non può dunque essere ricompresa quella RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 .
Questa Corte ha infatti chiarito (Cass. n. 24358/2018) che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi RAGIONE_SOCIALE sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008); si è inoltre precisato che costituisce capo autonomo RAGIONE_SOCIALE sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico RAGIONE_SOCIALE decisione (Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863 del 2007; Cass. n. 27196 del 2006).
Questa Corte ha inoltre chiarito che la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognRAGIONE_SOCIALEne sull’intera statuRAGIONE_SOCIALEne, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).
Alla luce di tali principi, avendo la ASL denunciato con l’unico motivo di appello il mancato rilievo d’ufficio da parte del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALE normativa sopravvenuta costituita all’art. 9 legge n. 122/2010, come prorogato dall’art. 16, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 111/2011 e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 122/2013 da parte del giudice di primo grado e la gravissima disparità di trattamento tra il personale dipendente parasubordinato, convenzionato e
assimilabile da un lato, e i liberi professionisti a convenzione di cui alla legge n. 740/1970 dall’altro, si deve pertanto ritenere che abbia devoluto alla Corte territoriale la cognRAGIONE_SOCIALEne sulla normativa applicabile e sulla sussistenza de ll’obbligo RAGIONE_SOCIALE ASL di determinare il compenso.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.
Il D.P.C.M. 1.4.2008, pubblicato in G.U. 30.5.2008 n. 126 ha dato attuazione all’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007 a termini del quale ‘ sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie (…) b) le modalità e le procedure (…) per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro in essere (…) relativi all’esercRAGIONE_SOCIALE di funzioni RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE ‘ ed ha disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento dei rapporti di lavoro relativi alla sanità RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l’ art. 3, comma 4, del suddetto D.P.C.M. ha previsto espressamente che: ‘ 4. I rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle Aziende RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi RAGIONE_SOCIALEiari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ‘.
E’ stato dunque disposto il trasferimento ex lege al RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE PenitenzRAGIONE_SOCIALE ‘instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. n. 740/1970 ‘ ed ‘in essere alla data del 15 marzo 2008’.
Questa Corte ha recentemente ribadito la peculiarità di una prestazione d’opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione RAGIONE_SOCIALE complessa realtà del carcere e non in ragione del potere direttivo tipico RAGIONE_SOCIALE subordinazione ed ha pertanto ritenuto che tale peculiarità non consenta una trasposRAGIONE_SOCIALEne RAGIONE_SOCIALE disciplina già prevista nella diversa realtà, giuridica e professionale, determinata dal trasferimento ai sensi del DPCM del 1.4.2008 (Cass. n. 20159/2024).
Si è dunque chiarito che con il transito dei rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, tali rapporti sono stati ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE contrattazione RAGIONE_SOCIALE Medicina generale; pertanto la previsione relativa all’adeguamento del compenso non era più invocabile in mancanza di una negoziazione collettiva che l’avesse recepita trasponendola anche nella diversa realtà giuridica.
C on il trasferimento e l’incardinamento presso il RAGIONE_SOCIALE, anche tali peculiari rapporti sono stati dunque ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE contrattazione RAGIONE_SOCIALE Medicina generale, la cui norma fondativa è l’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978 istitutiva del SSN.
Tale disposRAGIONE_SOCIALEne ha previsto che l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale è garantita sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l’RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo RAGIONE_SOCIALE di ciascuna categoria.
Pertanto, se a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, i suddetti rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla relativa scadenza e ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM, quelli scaduti dopo tale entrata in vigore ovvero comunque affidati o rinnovati
dopo tale data non possono più essere disciplinati dalla legge n. 740/1970, essendo esclusa una iperestensione degli ambiti stabiliti dalla stessa legge.
Si è inoltre evidenziato che il blocco RAGIONE_SOCIALEe procedure negoziali ha riguardato anche quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 24, RAGIONE_SOCIALE legge n. 122/2010, dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALE legge n.111/2011, dall’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 4.9.2013 e dall’art. 1, commi 254, 255, 256 RAGIONE_SOCIALE legge n. 190/2014, nonché la sussistenza in capo alla ASL di qualsivoglia potere unilaterale di rideterminazione del compenso oggetto del giudRAGIONE_SOCIALE.
10. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto ha erroneamente escluso che la determinazione del compenso orario degli operatori sanitari transitati alle Aziende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi del D.P.C.M. 1.4.2008 è oggetto di contrattazione, non ha considerato che il riferimento all’art. 53 RAGIONE_SOCIALE legge n. 740/1970 deve essere letto riguardo al nuovo regime ed ha erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto unilateralmente rideterminare il compenso prima definito con decreto interministeriale; non ha inoltre tenuto conto del blocco di tutte le procedure negoziali, ivi comprese quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN.
11. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
12. Le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno compensate , considerato che la decisione di questa Corte sulle questioni giuridiche oggetto del presente giudRAGIONE_SOCIALE è successiva alla sentenza impugnata.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quinto motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME,
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
compensa le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte