Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7674 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7674 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicRAGIONE_SOCIALE: 22/03/2025
La Corte di Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha riconosciuto ad NOME COGNOME (infermiera professionale presso la RAGIONE_SOCIALE dal 18.6.2003 fino al 2008) il risarcimento del danno subito dal 2009 al 2018 a causa RAGIONE_SOCIALEa mancata rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso orario in ossequio alle previsioni di cui all’art. 53 del la legge n. 740/1970 e al DPCM 1.4.2008 ed ha quantificato i relativi importi.
Richiamato il proprio orientamento , ha osservato che nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo intercorso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fino al biennio 2007/2008 il compenso orario degli infermieri adibiti al servizio di guardia infermieristica era stato rideterminato tramite decreti ministeriali, l’ultimo dei quali del 19.11.2007 e che successivamente il DPCM del 1.4.2008, in attuRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007, aveva disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al SSN RAGIONE_SOCIALEe funzioni RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, RAGIONE_SOCIALEe attrezzature, degli arredi e beni strumentali relativi alla sanità RAGIONE_SOCIALE.
Ha dunque evidenziato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, pubblicato sulla G.U. del 30.5.2008, il rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era stato trasferito in capo alla ASL di RAGIONE_SOCIALE, pur continuando ad essere disciplinato dalla l egge n. 740/1970, ivi compreso l’art. 53 ed ha osservato che, una volta attuato il trasferimento del rapporto in capo al nuovo datore di lavoro, era transitato in capo al medesimo anche il potere/dovere di procedere, con atto unilaterale, alla rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso ed ha pertanto ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse adempiuto ai propri obblighi contrattuali e avesse tenuto una condotta non conforme ai doveri di correttezza e buona fede.
Considerato che la determinRAGIONE_SOCIALE del compenso spettante all’ appellante non avrebbe dovuto formare oggetto di una procedura contrattuale o negoziale, stante il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 740/1970, ha ritenuto inapplicabile la disciplina relativa al blocco dei meccanismi di adeguamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dei dipendenti pubblici previsto dalla legge n. 122/2010 ed ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassRAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
La COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, legge n. 740/1970, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 502/1992, del d.lgs. n. 56/2000, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, D.P.C.M. 1.4.2008 e degli artt. 3, 81 e 120 Cost., in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il potere/dovere di procedere alla rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso con atto unilaterale fosse transitato in capo al nuovo datore di lavoro.
Evidenzia che la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma è rimasta invariata ed è tuttora vigente e che pertanto l’adozione del decreto ministeriale è a tal fine ineludibile, necessitando un atto normativo avente efficacia generale e astratta per la rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso.
Argomenta che la RAGIONE_SOCIALE non può stabilire alcun onere o capitolo di spesa, evidenziando che il fabbisogno RAGIONE_SOCIALE è determinato annualmente da una legge statale.
Aggiunge che dal 2009 in poi la Regione Lazio non aveva potuto assegnare alcuna risorsa alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto dal 2007 si trovava in una situRAGIONE_SOCIALE di disavanzo RAGIONE_SOCIALE ed era stata commissariata.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia violRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 17, d.l. n. 78/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, terzo comma, Cost., in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente
ritenuto che il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 17, d.l. n. 78/2010 riguardi solo le procedure contrattuali e negoziali.
Evidenzia che la rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso dei lavoratori parasubordinati avrebbe comportato un aggravamento di spesa; richiama le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale nn. 89 e 61 del 2014.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia omessa pronuncia in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la specifica eccezione e deduzione relativa al commissariamento RAGIONE_SOCIALEa Regione Lazio.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia omessa pronuncia in relRAGIONE_SOCIALE all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione.
I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.
Il DPCM 1.4.2008, pubblicato in G.U. 30.5.2008 n. 126 ha dato attuRAGIONE_SOCIALE all’art. 2, comma 283, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 244/2007 a termini del quale ‘ sono definiti, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislRAGIONE_SOCIALE vigente e RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie (…) b) le modalità e le procedure (…) per il trasferimento al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro in essere (…) relativi all’esercizio di funzioni RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e del Di partimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con contestuale riduzione RAGIONE_SOCIALEe dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al RAGIONE_SOCIALE ‘ ed ha disciplinato le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento dei rapporti di lavoro relativi alla sanità RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, l ‘art. 3, comma 4, del suddetto DPCM ha previsto espressamente che: ‘ 4. I rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 15 marzo 2008 sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle Aziende RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ‘.
E’ stato dunque disposto il trasferimento ex lege al RAGIONE_SOCIALE dei rapporti di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria ‘instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 740/1970′ ed ‘in essere alla data del 15 marzo 2008’.
7. Questa Corte ha recentemente ribadito la peculiarità di una prestRAGIONE_SOCIALE d’opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione RAGIONE_SOCIALEa complessa realtà del carcere e non in ragione del potere direttivo tipico RAGIONE_SOCIALEa subordinRAGIONE_SOCIALE ed ha pertanto ritenuto che tale peculiarità non consenta una trasposizione RAGIONE_SOCIALEa disciplina già prevista nella diversa realtà, giuridica e professionale, determinata dal trasferimento ai sensi del DPCM del 1.4.2008 (Cass. n. 20159/2024).
Si è dunque chiarito che con il transito dei rapporti di lavoro del personale RAGIONE_SOCIALE instaurati ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 740/1970 dal RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, tali rapporti sono stati ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa contrattRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Medicina generale; pertanto la previsione relativa all’adeguamento del compenso non era più invocabile in mancanza di una negoziRAGIONE_SOCIALE collettiva che l’avesse recepita trasponendola anche nella diversa realtà giuridica.
C on il trasferimento e l’incardinamento presso il RAGIONE_SOCIALE , anche tali peculiari rapporti sono stati dunque ricondotti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa contrattRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Medicina generale, la cui norma fondativa è l’art. 48 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 833 del 1978 istitutiva del SSN.
Tale disposizione ha previsto che l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale è garantita sull’intero territorio RAGIONE_SOCIALE da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l’RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo RAGIONE_SOCIALE di ciascuna categoria.
Pertanto, se a termini RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, i suddetti rapporti continuano ad essere disciplinati dalla legge n. 740/1970 fino alla relativa scadenza e ove siano a tempo determinato con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, sono prorogati per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM, quelli scaduti dopo tale entrata in vigore ovvero comunque affidati o rinnovati dopo tale data non possono più essere disciplinati dalla legge n. 740/1970, essendo esclusa una iperestensione degli ambiti stabiliti dalla stessa legge.
Si è inoltre evidenziato che il blocco RAGIONE_SOCIALEe procedure negoziali ha riguardato anche quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 24, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 122/2010, dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n.111/2011, d all’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 4.9.2013 e dall’art. 1, commi 254, 255, 256 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 190/2014, nonché la sussistenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE di qualsivoglia potere unilaterale di rideterminRAGIONE_SOCIALE del compenso oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto non ha considerato che il riferimento all’art. 53 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 740/1970 deve essere letto con riguardo al nuovo regime, ha erroneamente escluso che la determinRAGIONE_SOCIALE del compenso orario degli infermieri adibiti al servizio di guardia infermieristica trasferiti al RAGIONE_SOCIALE rientri nella contrattRAGIONE_SOCIALE ed ha erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto unilateralmente rideterminare il compenso prima definito con decreto interministeriale; non ha inoltre tenuto conto del blocco di tutte le procedure negoziali, ivi comprese quelle relative ai rapporti convenzionali esistenti nel SSN.
In conclusione, il primo ed il secondo motivo vanno accolti, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relRAGIONE_SOCIALE ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande originariamente proposte da NOME COGNOME.
10. Le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo vanno compensate, considerato che la decisione di questa Corte sulle questioni giuridiche oggetto del giudizio è successiva alla sentenza impugnata.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME;
compensa le spese di lite RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte