Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28489 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28489 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 35096 -2018 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, quale erede della defunta NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di uniche eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di unici eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2427/18 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, pubblicata in data 07/09/2018 e notificata a mezzo pec il 28/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023 dal consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO chiese al AVV_NOTAIO di pace di Bologna la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME al pagamento, in suo favore, del compenso professionale per l’attività difensiva svolta per loro, quali residenti nelle aree vicine al cantiere della nuova stazione di Bologna RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento civile instaurato, dinanzi al Tribunale di Bologna, nei
confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; il giudizio aveva avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per il superamento dei limiti consentiti di emissione di polveri sottili e si era concluso con il rigetto della domanda e la condanna al rimborso delle spese.
1.1. Con sentenza n. 1487/2016, il AVV_NOTAIO di Pace di Bologna rigettò la domanda, compensando le spese; ritenne che non fosse possibile distinguere l’attività di studio, di preparazione degli atti difensivi e processuale per ciascun assistito e, pertanto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 del D.M. 140/2012, riconobbe al difensore un unico compenso con le maggiorazioni previste dalle tabelle professionali; liquidò, perciò, il corrispettivo in complessivi Euro 21,600,00, pari ad euro 112,00 per ciascuno degli assistiti e riscontrò che era stato da ognuno pagato più del dovuto.
Con sentenza n. 2427/2018, il Tribunale di Bologna rigettò l’appello dell’AVV_NOTAIO, confermando la motivazione del primo grado; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da tutti i convenuti, ad eccezione di NOME COGNOME e in parziale riforma della sentenza del AVV_NOTAIO di pace, condannò lo stesso avvocato al rimborso delle spese del doppio grado in loro favore.
Avverso questa sentenza l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e, a mezzo di diverso difensore, NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che nessuno dei motivi di ricorso è formulato con la specificazione dell’ipotesi del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. in cui sarebbe sussumibile.
In ogni caso, dall’articolazione dell e rubriche, può escludersi la loro inammissibilità per difetto di specificità, perché può dedursi che le prime due censure siano state articolate in riferimento al n. 3 e la terza censura in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ..
Con il primo motivo il ricorrente ha infatti lamentato la violazione dell’art. 2233 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che non fosse possibile distinguere l’attività difensiva svolta nei confronti di ciascuno degli assistiti e liquidato in conseguenza un compenso unitario con le maggiorazioni , non adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella istanza di rivalutazione in m erito dell’attività svolta dal difensore, evidentemente invece preclusa in questa sede di legittimità.
Il Tribunale ha motivato la liquidazione di un unico compenso richiamando la motivazione del AVV_NOTAIO di pace che aveva applicato, ratione temporis , l’art. 4 comma 4 del d.m. 140/2012 in riferimento a specifici elementi di fatto quali la redazione unica di atti a nome di tutti gli assistiti e l’utilizzo della stessa strategia difensiva ; così decidendo, ha correttamente applicato il principio di diritto consolidato secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia
presentato distinti atti difensivi (Cass. Sez. 6 – 2, n. 21320 del 29/11/2012; ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017).
Con il secondo motivo l’AVV_NOTAIO ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell’ar t. 4 comma 4 D.M. 140/12, per non avere il giudice motivato l’ulteriore diminuzione dei valori minimi stabiliti dalle tabelle professionali.
2.1. Il motivo è inammissibile. Il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass. Sez. L, n. 19943 del 2023 con numerosi richiami); nella censura, invece, manca ogni specificazione sul punto.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’insufficie nte e contraddittoria motivazione in merito alla spettanza del «diritto a percepire somme ulteriori per l ‘ attività svolta»; il Tribunale avrebbe ritenuto «tale assunto non dimostrato» (così in ricorso), senza adeguata motivazione; a sostegno probatorio del «diritto» suindicato, il ricorrente ha reiterato la richiesta di prova testimoniale già dedotte nei gradi di merito.
3.1. Il motivo è inammissibile. La censura che deduca in sede di legittimità un vizio di motivazione non può essere diretta -come invece ha chiesto il ricorrente – al riesame in merito dell’intera vicenda processuale, perché a questa Corte è demandato soltanto il controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito o in
riferimento all’omessa valutazione di un fatto decisivo per una diversa decisione. Allo stesso modo non può censurarsi la mancata ammissione di un mezzo istruttorio senza indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, senza dover compiere inammissibili indagini integrative.
3. Il ricorso è perciò inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, costituiti a mezzo di un unico difensore e considerati quale unica parte processuale e di NOME COGNOME.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO al rimborso delle spese processuali in favore dei controricorrenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e di NOME COGNOME, liquidandole per compensi, per i primi, in complessivi Euro 3.000,00 e per NOME COGNOME in Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 sia per i primi che per COGNOME e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda