Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28327 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36737 -2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI PIACENZA nel giudizio RG 1460/2017, pubblicata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/9/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza pubblicata in data 18/10/2018, il Tribunale di Piacenza condannò NOME COGNOME, in parziale accoglimento dell’opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 392/2017, al pagamento, in favore dello RAGIONE_SOCIALE, della somma di Euro 5.603,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di compenso professionale per l’attività giudiziale e stragiudiziale svolta in suo favore.
In particolare, il Tribunale liquidò in Euro 3.996,75, oltre Euro 106,92 per esborsi, il compenso per l’attività svolta nel giudizio ex art. 671 cod. proc. civ. fino alla definizione transattiva e in Euro 1.500,00 il compenso per l’attività stragiudiziale prestata nella vertenza con il terzo COGNOME.
Per quel che qui ancora rileva, affermò che la somma di Euro 800,00, che l’opponente aveva rappresentato di aver già corrisposto per la vertenza COGNOME, non fosse da decurtare dagli importi riconosciuti a titolo di compenso perché imputabile a diversa prestazione; escluse quindi la fondatezza delle domande ex art. 96 cod. proc. reciprocamente proposte da opponente e opposto.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi; lo RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ.
e degli artt. 18 e 19 del D .M. 55/14 per l’erronea liquidazione del compenso per l’attività stragiudiziale relativa alla «pratica COGNOME».
Il Tribunale, escludendo lo scomputo della somma di Euro 800,00 già corrisposta perché compenso di un’altra prestazione non oggetto del procedimento di ingiunzione, avrebbe violato il principio dell’onnicomprensività del compenso dell’attività stragiudiziale di cui all’art. 18 D.M. 55/14 , atteso che quel pagamento, oggetto della fattura 13/16, era comunque relativo alla «vertenza COGNOME».
1.1. Il motivo è fondato. Lo stesso controricorrente AVV_NOTAIO ha riportato in controricorso di aver rappresentato, sin dalla comparsa di risposta, che la somma di Euro 800 è stata corrisposta per l’attività stragiudiziale svolta per lo stesso affare COGNOME, seppure soltanto fino al 2 febbraio 2016, sostenendo quindi, come poi ha deciso il Tribunale, che la pretesa azionata in decreto ingiuntivo concernesse attività diversa e ulteriore.
Sul punto, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è limitato ad affermare unicamente (pag. 4 dell’ordinanza, secondo capoverso), che il versamento risulta essere stato imputato a titolo di compenso per «altra e diversa attività», senza alcuna specificazione in merito alla natura di quest’ultima ; non ha, perciò, verificato se l’imputazione di questo pagamento, corrisposto per un’attività stragiudiziale che pure è stata dedotta dallo stesso avvocato come espletata per lo stesso affare, risultasse conforme al principio di onnicomprensività come sancito dall’art. 18 dm 55/14 .
Secondo l’unico comma di questo articolo, nella formulazione applicabile ratione temporis , infatti, i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.
Il comma 1 dell’art. 4 del dm 147/22 ha aggiunto un secondo comma a questo articolo, prevedendo la possibilità di una liquidazione
«per ciascuna fase o parte» quando però l’affare si componga «di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata».
Quel che dunque emerge evidente nel raffronto tra il testo applicabile alla fattispecie e la nuova formulazione è il permanere tendenziale del principio di onnicomprensività: la liquidazione di un compenso per fasi o parti è infatti possibile purché, in ragione della materia trattata, la fase o la part e dell’affare per cui è stata prestata l’attività stragiudiziale sia individuabile come «autonoma»; conferma questa ricostruzione la persistenza di un’unica voce nella tabella 25 che individua i parametri di liquidazione.
Ciò precisato, deve allora considerarsi che già l’originario unico comma dell’art. 18 , per sua formulazione, consentiva di ritenere, nell’ipotesi di attività stragiudiziale resa per uno stesso affare, la spettanza di più compensi per differenti segmenti temporali nell’ipotesi in cui l’avvocato dimostrasse che l’affare fosse distinguibile in più fasi, nel senso che si fosse concluso e poi fosse stato riaperto; ugualmente, separato compenso spettava se, nell’ambito di quello stesso affare, l’attività da retribuire si connotasse come autonoma per sua specifica funzione.
Questa interpretazione era -ed è – necessitata dal principio di correlazione tra il compenso e l’effettività della prestazione professionale resa e può ora trovare conferma proprio nella aggiunta, all’art. 18, come riportata, del secondo comma, di più esplicita formulazione: in tal senso può ritenersi che questo nuovo precetto assolva una funzione interpretativa, chiarendo il senso e la portata del primo comma.
In fatto, dunque, deve prendersi atto che il Tribunale ha ritenuto che per l’affare COGNOME spettassero due separati compensi per l’attività prestata prima e dopo la fattura 13/2016 e, cioè, prima e dopo la data del 2 febbraio 2016 indicata dallo stesso avvocato
contro
ricorrente, senza chiarire perché l’ attività successiva fosse da ritenere «altra e diversa»; avrebbe dovuto, invece, verificare se quell’attività successiva inerisse o non ad una fase «nuova» dell’ affare, valorizzando, per esempio, il tempo trascorso tra le due prestazioni stragiudiziali e l’avvenuta conclusione della precedente fase in riferimento all’obiettivo da conseguire , la diversità dell’ oggetto controverso, la natura dei diritti in gioco tra le parti o inerisse ad una fase da considerarsi comunque «autonoma» per sua specifica funzione.
In difetto di questa verifica, il mancato scomputo del compenso corrisposto per l’attività svolta prima del 2 febbraio 2016, ma relativa allo stesso affare, risulta non conforme al principio di onnicomprensività.
Con il secondo motivo, COGNOME ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 8 ( così in rubrica ) del D.M. 55/14 per l’errata liquidazione dei compensi per l’attività giudiziale relativi alla «pratica RAGIONE_SOCIALE».
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che lo RAGIONE_SOCIALE avesse compiuto lunghe trattative per concludere l’accordo transattivo e avrebbe mal applicato l’art. 12 D.M. 55/14, in quanto avrebbe dovuto applicare il valore minimo dello scaglione di riferimento anziché quello medio.
Inoltre, con un secondo profilo, la ricorrente ha lamentato che mancherebbe la prova documentale attestante l’effettivo esborso della somma di Euro 106,92, ritenuto invece comprovato da Tribunale.
2.1. Il motivo è inammissibile. Quanto al primo profilo di censura, questa Corte ha più volte ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al DM n. 55/2014, la scelta degli importi da liquidare
tra i minimi e i massimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sono indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto se il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso è necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 05/05/2022; Cass. n. 19989 del 13/07/2021; Cass. n. 89 del 07/01/2021, Cass. n. 2386 del 31/01/2017; Cass. n. 11601 del 14/05/2018).
Inammissibile è anche il secondo profilo (che si risolve in una richiesta di riesame del merito precluso in questa sede di legittimità), innanzitutto perché articolato in riferimento alla contestuale violazione di due norme, l’art . 2697 cod. civ. e l’art. 115 cod. proc. civ., invece operanti su piani del tutto differenti. Sul punto, questa Corte ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 – 3, n. 26769 del 23/10/2018, con richiami, in particolare a Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione).
A ciò si aggiunga che, per altro verso, il profilo risulta pure inammissibile laddove prospetta l’omesso esame di una censura di cui non è riportato il contenuto e la sede in cui sarebbe stata sollevata e di un elemento di prova senza riferire quando ne sarebbe avvenuta l’acquisizione.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ., con un primo profilo, l’omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione delle ipoteche iscritte in forza del d.i. opposto e, con un secondo profilo, l’«omessa motivazione» sul rigetto della domanda da lei proposta ex art. 96 cod. proc. civ. per l’avvenuta iscrizione di un’ipoteca sproporzionata rispetto al valore del credito.
3.1. Il motivo è infondato per entrambi i profili.
In disparte ogni considerazione sulla correttezza della formulazione della censura di omessa pronuncia, da un canto questa Corte ha sempre ribadito che nel caso di accoglimento parziale dell’opposizione, l’art 653, secondo comma, cod. proc. civ., pur precisando che il titolo esecutivo e costituito dalla sentenza, data la sopravvenuta inefficacia del decreto, fa salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto, limitatamente alla somma di denaro ed alla quantità di cose riconosciute nella sentenza; nel concetto di atto esecutivo, di cui è statuita in tal caso la conservazione degli effetti, rientra anche la iscrizione di ipoteca, che è anch’essa uno dei possibili effetti dell’esecutività del decreto. (Cass. Sez. 1, n. 1158 del 06/05/1966; Sez. 1, n. 249 del 06/02/1970; Sez. 1, n. 14234 del 25/09/2003, Sez. 3, n. 21840 del 24/09/2013).
D’altro canto, i l creditore che iscrive ipoteca giudiziale incorre in responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. civ., esclusivamente nell’ipotesi in cui sia accertata l’inesistenza del diritto per cui l’iscrizione è avvenuta (Sez. 3, n. 6533
del 05/04/2016; Sez. 1, n. 23271 del 15/11/2016), ma non quando, come nella specie, il credito sia stato riconosciuto sia pure in misura inferiore.
4.1. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del quarto con cui COGNOME ha prospettato, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. per essere stata condannata alla rifusione delle spese di lite senza considerare che lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era dichiarato indisponibile alla possibilità di soluzioni conciliative.
Il ricorso è perciò accolto limitatamente al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, respinto il terzo ed assorbito il quarto motivo. L’ordinanza impugnata è perciò cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, respinge il terzo ed assorbe il quarto motivo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Piacenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda