Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31133 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31133 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2023
Oggetto: c.t.u.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29554/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
-RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona le Ministro p.t..
-INTIMATO – avverso l’ordinanza del Tribunale di Lodi, depositata in data 23.9.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002 del 23.9.2022, il Tribunale di Lodi ha confermato il decreto con cui era stato liquidato un compenso a vacazioni di € 500,00 in favore di NOME COGNOMECOGNOME perito di parte di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, respingendo la richiesta
dell’opponente di ottenere un importo calcolato ai sensi dell’art. 25 D.M. 320.5.2002, in base al numero di reperti biologici esaminati.
Per la cassazione dell’ordinanza AVV_NOTAIO NOME COGNOME propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 D.M. 30.5.2002, sostenendo che la quantificazione del compenso non poteva essere effettuata a tempo, essendo il criterio delle vacazioni solo residuale, destinato ad operare ove per le attività svolte non sia previsto un diverso criterio di liquidazione, dovendosi riconoscere un importo compreso tra un minimo di € 28,92 ed €. 290,77 per ciascun reperto biologico esaminato. Inoltre, poiché gli importi contemplati dal D.M. 30.5.2002 non erano aggiornati, non era consentita la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106 bis TUGS.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente era stato nominato perito di parte nell’interesse di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovendo esprimere le proprie valutazioni sui risultati degli accertamenti svolti dal tecnico nominato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, che aveva proceduto all’esame diretto di un numero considerevole di tracce biologiche.
Per la liquidazione del compenso del perito veniva in rilievo anzitutto l’art. 25 del D.M. 30.5.2002, che prevede un onorario da € 28,92 a € 290,77 , per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche; quando i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.
Il criterio delle vacazioni è difatti utilizzabile ove si tratti di remunerare attività diverse da quelle per le quali il D.M. 30.5.2002 preveda un diverso criterio di quantificazione o quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione (Cass. 7687/1999; Cass. 17685/2010; Cass. 6019/2015).
Nel caso in esame il Tribunale ha – tuttavia – escluso che il ricorrente avesse effettivamente svolto un’ attività riconducibile all’art. 25 D.M. 30.5.2002, avendo chiarito che l’opponente aveva presenziato per appena un’ora e mezza alle operazioni peritali, al prelievo (non all’esame) di campioni salivari e redatto note tecniche estremamente sintetiche, in gran parte composte dalla trascrizione dei quesiti o da formule di rito, peraltro ammettendo di non aver potuto partecipare agli accertamenti oggetto RAGIONE_SOCIALE relazione RAGIONE_SOCIALE Polizia scientifica del 30.10.2019 e di non poter esprimere in proposito alcun parere.
La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è, sotto tale profilo, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 7687/1999; Cass. 17685/2010; 23418/2019), avendo il giudice accertato sulla base di quanto documentato, che, in effetti, il ricorrente non aveva espletato una reale verifica sui risultati dell’esame del reperti biologici compiuto dal perito del PM.
La censura è infondata anche riguardo all’ applicazione RAGIONE_SOCIALE riduzione ex art. 106 bis TUGS, norma dichiarata incostituzionale con pronuncia n. 178/2017, nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico o al perito di parte fosse operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del citato D.P.R. 115/2002.
Dall ‘esame del decreto di liquidazione, confermato all’esito RAGIONE_SOCIALE successiva opposizione, emerge che detta riduzione non è stata affatto applicata, avendo il Tribunale riconosciuto al ricorrente l’intero importo calcolato a vacazioni (art. 1 D.M. 30.5.2002), restando irrilevante che, a conferma del la congruità dell’importo liquidato, il giudice abbia ritenuto di dover menzionare anche l’art. 106 bis TUGS.
Il ricorso è quindi respinto.
Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda