Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3703 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8485-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
– controricorrente incidentale-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 553/2020 della CORTE D’APPELLO di L’RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
1. La Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, ha limitato ad euro 10.730,00, oltre accessori, l’importo per il quale era da ritenere fondata la pretesa, azionata con decreto ingiuntivo per euro 18.795,42 da NOME COGNOME, medico convenzionato di continuità assistenziale, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
La Corte territoriale riteneva, come già in altre proprie pronunce, che fosse fondata la pretesa del medico di sentirsi riconoscere gli importi a titolo di governo clinico, accessi ADI, reperibilità domiciliare, zone disagiate e festività di particolare rilevanza per il periodo dal 2012 al 2018, quali indennità previste dall’Accordo Integrativo Regionale ed unilateralmente ridotte dalla RAGIONE_SOCIALE per ragioni di recupero economico conseguenti anche a delibera del Commissario ad acta nominato per la realizzazione in sede regionale del Piano di rientro definito tra la Regione Abruzzo e i Ministeri competenti.
La sentenza di appello riteneva invece non dovute le somme pretese a titolo di indennità di rischio per l’attività riguardante la c.d. continuità assistenziale e ciò sul presupposto della nullità RAGIONE_SOCIALE clausole della contrattazione integrativa che l’avevano prevista, ritenute in contrasto con la contrattazione nazionale di riferimento.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui NOME COGNOME ha opposto difese con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, sviluppato sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
La ricorrente principale antepone alla formulazione RAGIONE_SOCIALE censure la ricostruzione del quadro normativo e, con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia l’erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell’intesa RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del 23 marzo 2005, della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b) dell’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Disposizioni sulla legge in generale, degli artt. 1339, 1418, 1419 e 1374 cod. civ.
Essa sostiene, in sintesi, che le delibere del D.G. dell’RAGIONE_SOCIALE e quelle del Commissario ad acta hanno natura autoritativa ed inderogabile e sono state adottate sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni richiamate in rubrica che hanno imposto alle RAGIONE_SOCIALE di perseguire l’obiettivo del contenimento della complessiva spesa sanitaria e dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
La RAGIONE_SOCIALE deduce poi che la Regione Abruzzo, in quanto soggetta al Piano di Rientro, non poteva erogare servizi sanitari ulteriori a quelli previsti nei L.E.A., secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (dec. n. 117/2018) e rileva che nella fattispecie di causa erano in questione incentivi facoltativi e volontari, che esulavano dai
L.E.A. e che, come tali, non potevano essere erogati nella loro interezza.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto altro profilo e sempre ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 173, 176, 178 e 180, dell’art. 6 dell’intesa RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE del 23 marzo 2005, della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 278 e 281, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. b) dell’art. 12 disposizioni sulla legge in generale.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha tratto conferma della necessità di una modifica consensuale dell’A.I.R. dai contenuti della Delib. di Giunta Regionale n. 592 del 2008 e della successiva Delib. Commissariale n. 27 del 2011, ed evidenzia che in detti atti si faceva riferimento alla sola riapertura dei tavoli di concertazione – nella specie avvenuta – e non anche alla modifica dell’A.I.R.; la delibera Commissariale, poi, faceva espressamente salvi i contenimenti di spesa effettuati fino a quel momento dalle RAGIONE_SOCIALE e, dunque, anche di quelli adottati con la Delib. n. 563 del 2009 (poi modificata, in recepimento della Delib. del Commissario ad acta n. 24 del 2012, con la Delib. n. 150 del 2013);
Rileva altresì la contraddittorietà tra il riconoscimento del carattere vincolante del tetto di spesa fissato dal Commissario ad acta e dalla Regione e la conclusione secondo cui per la sua attuazione sarebbe stato necessario il consenso dei sindacati.
La medesima rubrica è anteposta al terzo motivo con il quale l’RAGIONE_SOCIALE torna a sostenere che la rimodulazione dei compensi poteva essere disposta unilateralmente a livello aziendale perché imposta dai provvedimenti regionali, non sindacabili, a loro volta emanati in attuazione del piano di rientro dal deficit in materia di spese sanitarie.
4. Con il quarto motivo, formulato sempre i sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 1326 cod. civ. e deduce che la riduzione aveva interessato prestazioni facoltative, non rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), sicché il medico convenzionato avrebbe potuto decidere di non accettare le nuove condizioni, astenendosi dal rendere le prestazioni accessorie perché non adeguatamente compensate, mentre il diverso comportamento concludente tenuto doveva essere valorizzato perché sintomatico della conclusione di un nuovo accordo fra le parti.
5. La quinta critica, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’accodo collettivo nazionale 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi della L. n. 421 del 1992, art. 1 e del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8 come modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993 ed in particolare dell’art. 54, nonché dell’art. 5 dell’Accordo Integrativo Regionale Abruzzo.
La ricorrente contesta la qualificazione del compenso previsto dall’art. 5 A.I.R. e dell’art. 54 A.C.N., per i “Nuclei RAGIONE_SOCIALE cure primarie” (e, in generale, per le altre voci contrattuali oggetto di riduzione) operata nella sentenza impugnata e deduce che si tratta di compensi di natura incentivante, corrisposti a fronte di una forma volontaria e facoltativa di esercizio dell’attività medica (aggregazione di medici, su base volontaria, per assicurare la copertura della assistenza nell’arco RAGIONE_SOCIALE 24 ore) – e non già di corrispettivi di prestazioni che rendono più usurante l’attività.
Con il sesto motivo è denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere nulle le clausole del contratto decentrato comportanti oneri economici non più
compatibili con gli strumenti di programmazione economica ed in particolare con l’Accordo sottoscritto il 6 marzo 2007 dalla Regione Abruzzo con il Governo.
7. La settima censura, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, allegato E, art. 5, perché non potevano essere disapplicati gli atti amministrativi con i quali la Pubblica Amministrazione, intervenendo sulla base di quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 592 del 2008, aveva, in concreto, realizzato i risparmi di spesa. La ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2244/2015) per sostenere che il potere di disapplicazione può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto non costituisca il fondamento del diritto dedotto in giudizio bensì rappresenti un mero antecedente logico, sì da integrare un pregiudiziale in senso tecnico.
8. Su tutti i predetti motivi questa S.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566, poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette, il principio per cui « il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il RAGIONE_SOCIALE è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della l. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto RAGIONE_SOCIALE procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, posto
che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti RAGIONE_SOCIALE parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata ».
Ne deriva il rigetto del ricorso principale.
9. Il ricorso incidentale riguarda la parte della sentenza di appello che, riformando la p ronuncia di primo grado, ha ritenuto l’invalidità della clausola dell’Accordo Integrativo Regionale (di seguito, AIR) che prevedeva l’indennità di rischio per i medici addetti al servizio di continuità assistenziale (c.d. ‘guardia medica’), escludendo quin di il riconoscimento di essa a favore del ricorrente.
10. La Corte d’Appello, sul punto, ha premesso come l’art. 31 dell’AIR prevedesse per tutti i medici di continuità assistenziale un compenso aggiuntivo di 4 euro l’ora ‘per i rischi legati alla tipologia dell’incarico’ ed ha fatto riferimento al fatto che la Corte dei Conti aveva mosso rilievi alla Regione Abruzzo, la quale nel 2017 aveva disposto la sospensione di quell’erogazione, seguita però dalla Legge Regione Abruzzo 14/2018, la quale aveva previs to la conferma ‘a tempo’ dell’emolumento, nelle more dell’efficacia della Delibera di sospensione e dell’adozione di iniziative alternative; legge regionale poi dichiarata, per impugnazione promossa dallo RAGIONE_SOCIALE, costituzionalmente illegittima per esorbitan za nell’ambito della materia dell’ ‘ordinamento civile’ (Corte Costituzionale 25 giugno 2019, n. 157).
La Corte d’Appello ha rilevato, in diritto, che l’art. 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) del 2005 ha delineato, per tutti i medici convenzionati, guardie mediche e non, la struttura del compenso, prevedendo una quota capitaria (numero pazienti) e quote per incentivi vari, tra cui un incentivo ‘di processo’, ma ha ritenuto che l’art. 4 dell’ACN, pur demandando l’attuazione in punto incent ivi
agli AIR, non poteva avere rilievo, perché l’indennità di rischio da ‘guardia medica’ non rientrava tra gli incentivi di cui all’art. 8 cit.
La Corte territoriale aggiungeva il rilievo in ordine all’onnicomprensività del compenso, sancita dall’art. 72 dell’ACN e sosteneva che, attribuendo l’indennità di rischio a tutte le ‘guardie mediche’, quell’onnicomprensività e la struttura della retribuzione quale delineata dall’ACN ne sarebbero risultate alterate.
Era poi vero -si afferma ancora nella motivazione -che, secondo l’art. 14 ACN, gli AIR potevano definire parametri di valutazione di ‘particolari e specifiche’ condizioni di ‘disagio e difficoltà’ della prestazione, ma l’AIR del 2006, attribuendo l’indennità di rischio a tutti i medici di guardia medica, violava quel parametro di specificità, anche perché l’impegno sul territorio era differenziato per i diversi medici della continuità assistenziale e non poteva dunque ammettersi un generalizzato riconoscimento di quella voce a tutti.
Pertanto, poiché la violazione dell’ACN comportava la nullità RAGIONE_SOCIALE clausole degli AIR, la previsione dell’indennità in questione, nei termini sopra detti, era invalida e l’emolumento non poteva essere riconosciuto.
11. Il primo motivo del ricorso incidentale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 4, co. 9, L. 412/1991 e dell’art. 40 d. lgs. 165/2001; dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, dell’art. 8 d. lgs. 502/1992 e dell’art. 48 della legge 833/1978, soste nendo in diritto l’infondatezza dell’estensione ai rapporti convenzionati RAGIONE_SOCIALE regole di nullità per violazione dell’accordo nazionale proprie del rapporto di impiego in senso stretto.
Il secondo motivo è formulato nei termini della violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 8, 14 e 72 ACN. Si assume
che, come contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, i predetti articoli dell’ACN 2005, in combinato disposto, non vietino la corresponsione ai medici di continuità assistenziale di una indennità legata alla particolare rischiosità della loro professione in relazione sia alle peculiari caratteristiche geografiche del territorio, sia alle peculiari caratteristiche strutturali RAGIONE_SOCIALE sedi in cui sono chiamati ad operare, ben potendo detta indennità rientrare tra gli ‘incentivi di struttura’ di cui all’art. 8, comma 2, ACN. In particolare, la ‘omnicomprensività’ della retribuzione del medico di C.A. di cui all’articolo 72 ACN non deve essere intesa in senso letterale, quindi preclusiva della corresponsione della ‘indennità di rischio’.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 1362, 1344 c.c., in relazione all’art. 13 dell’AIR Abruzzo del 2016, nonché degli artt. 115 e 416 c.p.c. ed afferma che la Corte d’appello ha violato i canoni ermeneutici quando, nell’interpretare l’art. 13, comma 1, dell’AIR ha ritenuto che lo stesso non potesse considerarsi disposizione attuativa dell’art. 14, comma 9, ACN non descrivendo alcuna particolare specifica condizione di disagio e limitandosi a creare un indebito automatismo tra lo svolgimento di attività in servizio di continuità assistenziale e la fruizione dell’emolumento, così omettendo di indagare sulla comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti e sul complessivo comportamento RAGIONE_SOCIALE stesse anche successivo alla conclusione del contratto.
12. I motivi, con i quali si affrontano tutti i profili coinvolti dal tema del contendere, possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni, richiamando, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni adottate da questa Corte in contenzioso analogo (v. da ultimo Cass. n. 204 del 2023).
13. Va dapprima definita la relazione esistente tra la contrattazione di livello nazio nale e quella regionale, nell’ambito dei rapporti convenzionati riguardanti i medici.
La norma originaria si individua nell’art. 48 L. 833/1978, con il quale era stato introdotto, in una evidente logica di uniformità, il principio generale per cui le convenzioni con i singoli medici dovessero essere conformi alle previsioni della contrattazione collettiva di rango nazionale.
L’art. 8 d. lgs. 502/1992, precisando ed aggiornando la medesima impostazione, ha previsto che i rapporti con i medici di medicina generale siano regolati da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali, per la cui stipulazione era fatto rinvio all’art. 4, co. 9, L. 412/1991 e che, in origine, erano destinati a rifluire in d.p.r. di rango regolamentare (attra verso il rinvio all’art. 6, co. 8 e 9, L. 93/1983) e, successivamente, sono stati destinati ad essere resi esecutivi sulla base di intese in sede di RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, l’art. 2 -nonies d.l. 81/2004, conv. con mod. in L., 138/2004, sovrapponendosi alle precedenti norme, ha stabilito che « il contratto del personale RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in sede di RAGIONE_SOCIALE rapporti tra lo RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. Tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella citata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
L’art. 4, co. 9, nella sua versione aggiornata alle modifiche ad essa apportate dalla L. 289/2002 e qui applicabile ratione temporis , prevede al contempo che « è istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio RAGIONE_SOCIALE nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale RAGIONE_SOCIALE a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla RAGIONE_SOCIALE. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze, del lavoro e RAGIONE_SOCIALE politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i rapporti tra lo RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
13.1 Questa SRAGIONE_SOCIALE. non ha mai dubitato che il contenuto degli accordi raggiunti ai sensi dei citati artt. 8 e 2nonies esprima principi generali di regolazione del rapporto di lavoro a livello nazionale, cui sono tenute ad uniformarsi (Cass., S.U., 7 gennaio 2014, n. 67) anche eventuali norme di legge regionale (o provinciale) ed evidentemente anche la contrattazione territoriale o aziendale.
Ciò è stato ritenuto sia quando gli accordi nazionali venivano acquisiti attraverso d.p.r. di natura regolamentare (Cass. 29 aprile 2004, n. 8244), sia quando alla fonte regolamentare si è sostituita la forma dell’esecutività sulla base di intesa RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (Cass., S.U., 67/2014 cit.) e quindi si è definito un taglio più squisitamente negoziale, ma pur sempre ispirato, attraverso il richiamo alle norme del pubblico impiego privatizzato (art. 40, co. 3, d. lgs. 165/2001), ad una regola di gerarchia e competenza che non consente al contratto di livello inferiore di violare quello di livello superiore, ma solo di provvedere, nei propri margini di autonomia, in modo coerente rispetto ad esso.
Sul punto, va fatto riferimento a Corte Costituzionale 25 giugno 2019, n. 157 che, nell’interv enire proprio sulla vicenda normativa che qui interessa, ha ritenuto rispetto ad essa che « particolare rilievo assume il ricordato richiamo, operato dall’art. 4 della legge n. 412 del 1991, all’art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi) del d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di rapporto tra i diversi livelli di negoziazione collettiva (nazionale, regionale e aziendale), secondo cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono ».
14. Venendo al più specifico ambito retributivo qui di interesse, l’art. 8 del d. lgs. 502 cit. assicura la modulazione dei compensi, in parte variabile, anche rispetto a prestazioni ed attività prevista dagli accordi regionali, ma ciò non significa che la legislazione sovverta il sistema di contrattazione nazionale parimenti istituito e le regole di gerarchia e competenza ad esso proprie.
Non ne resta dunque per nulla avallata la possibilità di un contrasto con la disciplina nazionale, ma solo la possibilità di stabilire regole di remunerazione più adeguate rispetto alla realtà ed alla particolarità dell’ambito regionale interessato.
Ne deriva altresì che le regole del livello regionale sono invalide allorquando esse vengano a mancare del presupposto legittimante, in cui si esprime il principio di gerarchia e competenza sopra richiamato, costituito dalla coerenza o non contraddittorietà rispetto al livello nazionale.
Anche da questo punto di vista va richiamato quanto affermato da Corte Costituzionale 157/2019 cit., che ha letto la relazione tra livello nazionale e livello regionale in termini di vincoli che, qualora concretamente individuabili, sono da ritenere secondo la Consulta « stringenti », al fine di non alterare la tendenziale uniformità di disciplina
sul piano nazionale, concludendosi infine nel senso che « la regolazione specifica è la risultante di una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite, secondo lo schema comune al pubblico impiego contrattu alizzato, come reso evidente dal ricordato richiamo operato dall’innovato art. 4 della legge n. 412 del 1991 alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 ».
15. Ciò posto, l’art. 8 dell’ACN individua, nel definire la struttura dei compensi, tra gli incentivi, quelli « di processo » (comma 2, lett. b) che effettivamente potrebbero riferirsi anche alle particolarità nell’esecuzione di certe prestazioni assistenziali e che rientrano tra quelli il cui riconoscimento è riservato -a titolo retributivo, perché di remunerazioni si tratta, per quanto conseguenti a modalità particolari di svolgimento o difficoltà della prestazione dall’art. 4 lett. j) del medesimo ACN alla contrattazione regionale, in un contesto in cui le misure dei compensi « in rapporto al tipo di attività svolte » sono rimesse dall’art. 14, co. 7, del medesimo ACN, sempre alla contrattazione regionale.
Al contempo l’art. 14 del medesimo ACN, individuando i contenuti demandati alla contrattazione regionale, con il fine di cogliere le specificità locali (comma 2), nel successivo comma 9 stabilisce che, rispetto ai compensi, « nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale ».
Tuttavia, la Corte territoriale ha ben evidenziato -ed in ciò sta una ratio decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta – come il livello regionale nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio, per i
medici della continuità assistenziale, « in modo automatico ed indifferenziato » – si cita testualmente dalla sentenza di appello – per tutti coloro « che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese », laddove la prestazione presenta « caratteristiche indefettibili, comuni a tutto il territorio italiano », in violazione quindi del criterio di specificità (« particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla contrattazione regionale.
Neppure può avallarsi la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la contrattazione regionale esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese.
Si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro che notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze addotte -di cui al quarto motivo del ricorso incidentale – sul trovarsi gli ambulatori e le strutture disseminati sull’intero territorio e ‘talvolta’ in zone di montagna o impervie, nonché su non meglio precisate carenze di sicurezza dei mezzi e RAGIONE_SOCIALE sedi; non potendosi poi riferire ad un insindacabile scelta di ‘merito’ ciò che attiene ad un dato di fatto, se vi sia incoerenza rispetto all’effettiva realtà.
16. Su tali premesse è sterile richiamarsi, rispetto ai contratti decentrati, ai canoni ermeneutici e ciò perché nessuna volontà collettiva regionale potrebbe superare quel criterio di specificità richiesto dalla normativa nazionale, attribuendo indiscriminatamente un indennizzo aggiuntivo
non coerente con una reale diffusione della specificità lavorativa da esso remunerata.
Anche il ricorso incidentale va dunque disatteso.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 14.12.2022