Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3611 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 32892-2018 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/01/2024
CC
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 420/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/05/2018 R.G.N. 14/2016 e 21/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2018, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME ed altri 56 nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto, in via principale, il riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALE istanti, tutti medici iscritti ai corsi di specializzazione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di medicina presso l’RAGIONE_SOCIALE nel periodo antecedente il 2007, del diritto alle differenze retributive dovute ai sensi del DPCM 7.3.2007, in subordine, in applicazione anche retroattiva RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale e sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa diretta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria in materia, il riconoscimento d el diritto ad un’adeguata remunerazione ovvero al trattamento previsto per gli specializzandi a far tempo dall ‘ottobre 2006 e, in ulteriore subordine, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano per la tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive comunitarie in materia, con conseguente riconoscimento del risarcimento del danno;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che il tirocinio sub iudice non configurava, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente ratione temporis , un rapporto di lavoro subordinato, che in base ai principi RAGIONE_SOCIALEa materia quali desumibili dalle pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, vi è un difetto di autoapplicatività RAGIONE_SOCIALEa direttiva in questione, atteso che la stessa si limitava a prescrivere una nozione di adeguatezza, che necessitava di essere concretamente individuata dal legislatore nazionale, che non sia ravvisabile alcuna inadeguatezza nel mero differimento RAGIONE_SOCIALE aumenti previsti dal d.lgs. n. 368/1999 né dalla
sterilizzazione parziale del meccanismo di indicizzazione previsto dall’art. 6 d.lgs. n. 257//1991;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 7, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996, 32, comma 12 , l. n. 449/1997, 22, l. n. 488/1999, 3, comma 36, l. n. 289/2002, lamentano la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale a motivo del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento dei minimi tabellari previsto dal CCNL per i medici neoassunti nell’ambito del SSN ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, d.lgs. n. 257/1991 in relazione agli artt. 234, 249 del Trattato CEE e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 76/82/CEE e 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CEE, i ricorrenti la mentano l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per non aver riconosciuto a titolo di risarcimento del danno conseguente all’omesso o tardivo adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo discendente dalle richiamate direttive all’adeguata remunerazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego RAGIONE_SOCIALE spec ializzandi;
-che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6, d.lgs. n. 257/1991, 7, d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, 3, comma 36, l. n. 537/1993, 1, comma 33, l. n. 549/1995, 1, commi 66 e 67, l. n. 662/1996, 32, comma 12, l. n. 449/1997, 22, l. n. 488/1999, 3, comma 36, l. n. 289/2002 è prospettata con riguardo al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per
indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo RAGIONE_SOCIALEa vita ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991;
-che con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c. per aver la Corte territoriale disconosciuto l’assoggettamento dei diritti azionati alla prescrizione ordinaria decennale;
-che con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE art. 112 c.p.c., 39 d.lgs. n. 368/1999 e 6 commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257/1991, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale il mancato riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva in capo a tutte le Amministrazioni originariamente convenute;
-che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91 e 97 c.p.c. nonché del DM 55/14 è prospettata in relazione all’asserita fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda, con riferimento alla quale poi si censura la pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in prime cure asserendo il carattere quantomeno non consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza espressasi in senso contrario;
-che, i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , per essersi la Corte territoriale pronunciata in conformità all’orien tamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 35613/2023 e Cass. n. 20692/2023) per il quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi prevista dall’art. 39 d.lgs. n. 368/1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la direttiva 93/16/CEE non introduce
alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio di cui al citato d.lgs. n, 257/1991 ed altresì in conformità ad altro principio di diritto invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 20692/2023) secon do cui l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici antecedenti al 2006/2007 non è soggetto né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, né all’adeguamento trie nnale previsto dal d.lgs. n. 257/1991;
-che parimenti inammissibili devono ritenersi il quarto ed il quinto motivo, presupponendo entrambi la configurabilità in astratto del diritto azionato in capo ai ricorrenti;
-che inammissibile si rivela pure il sesto motivo sia nella parte in cui la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘accollo RAGIONE_SOCIALEe spese di lite presupponeva il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda sia nella parte in cui censura la statuizione di riforma RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese disposta in primo grado, essendo insindacabile l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale circa la corretta applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe due parti costituite, oltre spese prenotate a debito per l’Amminis trazione ed euro 200.00 per esborsi spese generali al 15% ed altri accessori di legge per l’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10.1.2024