Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7851 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7851 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31731-2021 proposto da:
COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3210/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 2603/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
RESPONSABILITA’
CIVILE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/02/2025
CC
–
–
RILEVATO
che, con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento del compenso differenziale per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE svolte dall’istante in qualità di Presidente di sezione facente funzione per il periodo 16.7.2013/28.9.2014, nonché, in via subordinata, al pagamento di un indennizzo per l’arricchimento senza causa derivato al RAGIONE_SOCIALE dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe predette funzioni;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non dovuto alcun compenso, oltre quello già goduto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, atteso che la previsione di cui all’art. 2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 545/1992, in base al quale il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal presidente di Sezione con maggiore anzianità nell’incarico, deve essere letta nel senso che essa o pera in ogni caso di mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni da parte del presidente titolare, ivi compreso quello verificatosi nella specie di vacanza del posto, di modo che anche in questa ipotesi la sostituzione rientra nelle funzioni proprie del Presidente di sezione, che, pertanto, non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, non verificandosi neppure la prospettata ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento ingiustificato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione;
–
–
–
–
–
–
che per la cassazione di tale decisione ricorre NOME COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE, che a seguito del decesso del ricorrente si è costituita in giudizio la coniuge NOME COGNOME che ha depositato atto di costituzione e memoria;
che il RAGIONE_SOCIALE controricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992, lamentano a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata, assumendo debba leggersi, sotto il profilo letterale, logico e sistematico nel senso RAGIONE_SOCIALE‘essere la previsione attinente esclusivamente alla sostituzione del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte del Presidente di sezione riferita esclusivamente alle funzioni non giurisdizionali e non inclusiva RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi RAGIONE_SOCIALEa vacanza del posto;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 c.c. con riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa statuizione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di rigetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa avanzata in via subordinata al compenso e fondata sull’arricchimento ingiustificato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, ribadendo il rilievo circa la specificità RAGIONE_SOCIALEe funzione del Presidente di RAGIONE_SOCIALE come tali non qualificabili come proprie del Presidente di sezione;
che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dei principi già affermati da questa Corte, e rispetto ai quali gli argomenti prospettati
–
–
non offrono elementi per distaccarsene, con la sentenza n. 8873/2024, la cui motivazione si richiama ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, disp. att. cod. proc. civ., e alla quale si intende dare continuità, secondo cui al Presidente di sezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria che sostituisca il Presidente di RAGIONE_SOCIALE, nel regime previsto dall’art. 2 e 1e3 d.lgs. n. 545/1991 e 39, d.l. n. 98/2011, conv. nella legge n. 111/2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Ciò in relazione alla affermata riconducibilità alle nozioni di vacanza o impedimento di cui all’art. 2, comma 32. D.lgs. n. 545/1992 di quella di supplenza del posto di Presidente di RAGIONE_SOCIALE per il quale è ancora più avvertita la necessità di garantire, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni presidenziali nonché in relazione ad una lettura del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, d.l. n. 98/2011, secondo cui solo ai giudici tributari che non rivestano i ruoli contemplati dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992 va riconosciuto il diritto al compenso fisso e variabile di cui all’art. 13 del citato d.lgs. n. 545/1992 quando siano chiamati a svolgere le funzioni di Presidente o di Vicepresidente di Sezione da cui si fa discendere la riconducibilità alla competenza propria del Presidente di sezione RAGIONE_SOCIALEa sostituzione del Presidente di RAGIONE_SOCIALE con conseguente inconfigurabilità RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento ingiustificato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione; che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione