Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30682 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 38674/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 38674-2019 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2484/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2019 R.G.N. 3941/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott.
NOME COGNOME.
RILEVATO CHE :
1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva accolto l’originaria domanda, rigettava il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME dipendente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE appartenente al ruolo tecnico-edilizio (ingegneri, architetti e geometri), volto ad ottenere la condanna dell’I stituto a corrispondere gli ’emolumenti -compensi’ (pari a complessivi euro 8.400, ossia euro 300 a perizia) per avere effettuato, nel secondo quadrimestre del 2013, stime immobiliari propedeutiche all’erogazione da parte dell’ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di mutui per la prima casa in favore di dipendenti pubblici assicurati presso il soppresso Istituto;
2. la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’indebito oggettivo, fondava le ragioni della decisione sui seguenti argomenti: i ) tra l’utente e il singolo dipendente/perito, in forza della disciplina contenuta nel regolamento del 23 settembre 2011, n. 362, articoli 8 e 14, non si instaurava un rapporto contrattuale, venendo il dipendente incaricato direttamente dall’Ente con determina dirigenziale; ii ) seppure l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse ritenuto di conferire incarichi liberoprofessionali, da espletarsi fuori dell’orario di servizio, non v’era un formale atto in tal senso e il profilo professionale del dipendente comprendeva l’esecuzione di perizie, qui eseguite per i fini istituzionali dell’Ente ; iii) era escluso che il compenso per la perizia potesse riconoscersi in forza del rapporto
di servizio con l’Ente, a ciò ostando l’art. 45 d.lgs. n. 165/2001, nonché il principio di onnicomprensività della retribuzione; iv) occorreva verificare se tali incarichi fossero suscettibili di autonoma remunerazione ma tanto era inibito dall’art. 53, comma 2, stesso d.lgs., disposizione che si applica all’ incarico conferito dall’amministrazione d’appartenenza in relazione a compiti non compresi nei compiti e doveri d’ufficio; v) salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non potevano conferirsi, infine, ai dipendenti incarichi ab extra per prestazioni libero-professionali, pena la violazione del principio di esclusività che vieta indebite commistioni tra interessi pubblici e privati;
avverso detta decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ai quali si è opposto con controricorso l’I NPS; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle previsioni di cui agli artt. 8, 11 comma 3, 14 commi da 1 a 7, del regolamento RAGIONE_SOCIALE n. 1066 del 1.7.2010 (in seguito anche regolamento Mutui) con riferimento al mancato riconoscimento di un rapporto contrattuale di natura libero professionale tra l’utente ed il tecnico indicato dall’I NPS; con la presentazione della domanda di mutuo del richiedente e l’accettazione del perito designato dall’Ente si crea un ‘ rapporto trilaterale ‘ con obbligazione diretta fra i due soggetti (utente e perito, il primo committente della prestazione e il secondo professionista incaricato, mentre l’Ente «non conferiva un incarico proprio, ma agiva in nome e per conto dell’utente»);
con il secondo mezzo si lamenta violazione ed errata interpretazione dell’art. 14 del regolamento Mutui nonché violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., in relazione a circostanze di fatto ritenute provate in primo grado e
poste a base della motivazione del Tribunale, non fatte oggetto di impugnazione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da ritenersi quindi acquisite;
il giudice d’appello , nel dire che l’incarico era assegnato con ordine di servizio non rifiutabile, aveva ignorato il fatto, acclarato in primo grado e non oggetto di impugnazione, che i periti potevano accettare o meno gli incarichi de quibus ; aveva poi negato vi fosse una quantificazione del compenso per il perito negli ordini di servizio interni, salvo aggiungere contraddittoriamente che esso era stato determinato ‘a monte’ con precedente delibera presidenziale dell’Ente; aveva sottolineato la natura risarcitoria delle somme versate dall’utente, ma, se è vero che l’art. 14 del regolamento forniva tale qualificazione, il precedente art. 8 parlava inequivocabilmente di ‘ compensi professionali ‘ ;
con il terzo motivo si denuncia violazione ed omessa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. sia nell’interpretazione degli artt. 8, 11 e 14 del regolamento Mutui sia nella interpretazione delle determinazioni di conferimento dei singoli incarichi oggetto del procedimento; nell’ipotesi in cui si annettesse natura negoziale al regolamento Mutui, l’interpretazione dello stesso sarebbe viziata per violazione dei criteri ermeneutici richiamati «per le medesime ragioni espresse nei motivi che precedono»;
con il quarto motivo si denuncia l’erronea interpretazione e la violazione delle previsioni di cui agli artt. 1, 7 e 9 del d.m. n. 463 del 1998, e degli artt. 8, 11 e 14 del regolamento Mutui, in ordine alla riconducibilità dell’attività peritale all’attività istituzionale dell’Ente, nonché, ancora, si lamenta la falsa applicazione delle previsione della contrattazione collettiva (c.c.n.l. 1998/2001) con riferimento all’appartenenza o riconducibilità delle attività svolte dal ricorrente alle mansioni oggetto del rapporto di lavoro; per il
ricorrente lo svolgimento di attività a favore dei richiedenti il mutuo non poteva rientrare nei compiti istituzionali dell’Ente, come ritenuto dal giudice d’appello, perché la prestazione professionale veniva resa in favore di soggetto esterno (utente), il quale aveva delegato l’Ente solo per l’indicazione nominativa del professionista;
con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta la falsa applicazione delle previsioni del d.lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 3, art. 45 comma 1, e 53 commi 27, nonché l’omessa applicazione dell’art. 53, comma 7, stesso d.lgs. in relazione agli incarichi di redazione delle perizie conferiti al ricorrente; l’Amministrazione non aveva in realtà conferito alcun incarico al dipendente, ma lo aveva fatto l’utente che aveva versato il relativo compenso, sicché del tutto ultroneo era il richiamo del giudice d’appello a l principio di onnicomprensività della retribuzione, non trovando applicazione gli artt. 2, 45 e 53 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 ma il comma 7 dell’art. 53 cit., per il quale bastava che l’incarico fosse stato autorizzato ( il che era implicito nella determina di conferimento);
il primo, il terzo e il quarto motivo, laddove denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) con riferimento al regolamento Mutui, sono inammissibili;
6.1 questa Corte ha già affermato che le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo sicché in sede di legittimità sono denunciabili -ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. -soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 e ss. cod. civ. (Cass., Sez. L, n. 27456 del 20.11.2017; conf. Cass., Sez. L, n. 29620/2023, n. 40408/2021 e n. 12202/2020);
senonché, tale (ultima) prospettazione non è compiutamente enunciata nei motivi di ricorso i quali, lungi dal censurare errori interpretativi della disciplina regolamentare operati dalla Corte
territoriale, si risolvono nella contestazione della qualificazione giuridica operata dal giudice di secondo grado degli atti posti in essere in relazione ai singoli incarichi, sicché, anche sotto tale profilo, le critiche si appalesano inammissibili;
in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti -è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., mentre la seconda, concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente, risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche, può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass., Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017);
orbene, l ‘accertamento compiuto dalla Corte territoriale nell’escludere che fra il perito ed il privato si fosse instaurata una relazione contrattuale, si inscrive nella prima fase, ossia nell’accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicché, anche sotto aspetto, le censure sono inammissibili;
6.2 nella specie, nonostante la premessa formale, si criticano diffusamente molti degli apprezzamenti delle circostanze fattuali così come operati dalla Corte territoriale, e, soprattutto, si rimettono in discussione gran parte degli elementi di fatto che il giudice, cui compete il dominio del merito, ha esaminato per dare
agli stessi un rilievo diverso da quello atteso o patrocinato da parte ricorrente; ma al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, essendo del tutto estranea al sindacato di legittimità la funzione di procedere a una nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie;
tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, va ribadito che il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (Cass., Sez. L, n. 22057/2022); all’opposto parte ricorrente trascura di considerare il rilievo decisivo che la Corte d’appello, nell’esplicitare il proprio convincimento, ha attribuito alla circostanza che i singoli incarichi erano nella specie conferiti al tecnico con «ordini di servizio interni» e che il regolamento Mutui si limitava a porre a carico del privato il costo della perizia estimativa (lasciando all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la scelta del soggetto del quale avvalersi per la stima dell’immobile) e a richiedere il versamento di un importo forfettario (‘risarcitorio’) in favore dell’ Istituto, senza che fosse configurabile, quindi, alcuna relazione negoziale diretta fra il terzo richiedente ed il tecnico;
si tratta di un percorso motivazionale del tutto plausibile e sorretto da intrinseca razionalità, oltre che coerente (invero) con la disciplina regolamentare nell’ accertare il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento;
la seconda censura, ascrivibile al paradigma (seppure non espressamente richiamato) d ell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., propone una lettura diversa degli atti volta sempre a propugnare l’esistenza di una relazione contrattuale diretta fra il tecnico ed il privato richiedente
mutuo; in tale ottica, si rimette in discussione, ancora una volta e inammissibilmente, l’apprezzamento del compendio documentale operato dal giudice del merito;
7.1 in particolare il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 cod. proc civ. e 2909 cod. civ., sostiene che il dipendente, per come emerso in primo grado con accertamento di fatto non oggetto di impugnazione, poteva anche non accettare gli incarichi in questione «nel caso (fossero) di eccessiva quantità», sicché se ne desumerebbe per ciò solo che essi non rientrassero nei doveri d’ufficio; il COGNOME richiama, a riguardo, specifica documentazione a supporto del suo assunto valorizzata anche nella sentenza di primo grado;
7.2 senonché, nel giudizio di legittimità, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, perché la violazione della norma processuale può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);
7.3 la censura, inoltre, infondatamente assume che il giudicato interno si possa formare su un mero passaggio argomentativo della decisione; occorre ribadire che sono suscettibili di giudicato interno solo i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti d all’impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi
efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in relazione ad affermazioni che costituiscono la premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto di gravame (Cass. n. 18713/2016); è stato precisato altresì, ed al principio va data continuità, che sono privi della necessaria autonomia i meri passaggi motivazionali (Cass. n. 24358/2018) e che «la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017);
nella fattispecie, pertanto, l’impugnazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , tesa a negare in radice la ricostruzione di fatto operata dal primo giudice e la spettanza delle somme ex adverso reclamate per le perizie di stima, ha impedito il passaggio in giudicato della decisione, sicché era consentito al giudice d’appello rigettare la domanda anche sulla base di argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti;
il giudizio di appello, infatti, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, tal ché non viola il principio del ‘tantum devolutum quantum appellatum ‘ il giudice di secondo grado che esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (cfr. fra le tante Cass. n. 2101/2023, Cass. n. 8604/2017);
7.4 non vale poi passare in rassegna, come fa il ricorrente, le singole risultanze documentali e procedere, rispetto ad esse, all’ individuazione di ulteriori elementi di presunta contraddittorietà della motivazione, atteso che esula dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;
8. nel quinto motivo, il ricorrente insiste nella proposta lettura degli atti volta ad accreditare l’esistenza di una prestazione professionale del dipendente resa, ex art. 53 comma 7 d.lgs. n. 165/2001, direttamente in favore dell’utente , il quale avrebbe delegato l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la sola indicazione del nome del professionista, sicché, una volta assolto tale adempimento, l’autorizzazione sarebbe implicitamente concessa;
8.1 com’è agevole constatare, la censura muove da una ricostruzione in fatto alternativa a quella affermata in sentenza, sicché si rivela inammissibile;
8.2 come rettamente affermato dalla Corte di merito, se l’attività richiesta al dipendente è compresa nei compiti ‘d’ufficio’ opera il principio secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono attribuire trattamenti economici che non siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva; se l’attività , invece, è estranea a tali compiti (ma così non è per la Corte territoriale perché la perizia estimativa è chiaramente un momento dell’istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l’erogazione del mutuo ipotecario), opera il comma 2 dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 che preclude in linea di massima il conferimento dell’incarico al singolo dipendente;
8.3 quest’ultima disposizione , in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevede infatti il divieto di «conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati»; e l’autorizzazione al la quale il comma 2 fa riferimento è quella, qui insussistente, che deve essere espressamente rilasciata all’ente da altra fonte sovraordinata e non già l’autorizzazione che l’ente rilascia al proprio dipendente ed è disciplinata dal successivo comma 7, art. 53 cit.;
8.4 l’incarico in favore di soggetto esterno, ai sensi dell’art. 53 co. 7, d.lgs., cit., non è qui (poi) utilmente predicabile: invero, una relazione contrattuale diretta fra il tecnico ed il privato (implicitamente autorizzata, a parere del COGNOME, al momento della scelta da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del dipendente al quale assegnare l’incarico) finirebbe, infatti, per collidere con il principio secondo cui in nessun caso possono essere autorizzati incarichi dai quali può sorgere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi (art. 53, comma 7, secondo periodo); ed è evidente, a riguardo , che l’interesse del privato ad un dato esito della procedura valutativa del bene non è (e non potrebbe mai essere) coincidente con quello del soggetto erogatore del mutuo che sulla base della valutazione determina il quantum erogabile;
conclusivamente, per tutte le ragioni suesposte, il ricorso dev’essere rigettato, con addebito delle spese del presente giudizio di legittimità alla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.10.2023.