Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19852 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 19852 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11782/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domiciliano
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Torino n. 569/2021 depositata il 02/11/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ) e il RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME, professore RAGIONE_SOCIALE‘Università RAGIONE_SOCIALE, e confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza fra l’intero emolumento spettante per l’incarico di AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ricoperto senza optare per l’aspettativa dall’insegnamento, e quanto corrisposto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa decurtazione prevista d all’art . 23ter , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in legge n. 214 del 2011.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione adottata dal primo giudice, ha ritenuto che l ‘art. 23 -ter , cit., al primo comma, individua un limite al trattamento retributivo per tutti coloro che percepiscono somme a carico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE pubbliche, mentre, al secondo comma, limita il trattamento riconosciuto a coloro che, essendo già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. e come tali retribuiti, ricevano un ulteriore incarico da un altro ente pubblico, stabilendo che costoro non possano ricevere più del 25% del trattamento previsto per il secondo incarico. Secondo la Corte torinese, la disposizione di cui al secondo comma, laddove utilizza l’espressione ‘funzioni direttive, dirigenziali o equiparate’, va intesa -in linea con la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma, chiaramente diretta al contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica -come espressione appositamente atecnica, volta a ricomprendere le possibili funzioni apicali di governo, indirizzo e direzione, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti. In questo senso, anche il AVV_NOTAIO di un istituto di RAGIONE_SOCIALE come l’RAGIONE_SOCIALE sarebbe chiamato a svolgere funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , comma 2, cit.; infatti, la contrapposizione fra organi di indirizzo politico-amministrativo e attività di amministrazione attiva non avrebbe ragion d’essere con riguardo
a soggetti i cui organi di vertice non siano titolari di una responsabilità politica, in quanto per essi l’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 si limita a fare riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo (inquadrabili in quelle latu sensu direttive), distinte da quelle di attuazione e gestione.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi, cui resistono il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), il RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_SOCIALE, con controricorso.
Il rappresentante RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso, conclusioni confermate nella pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 in relazione agli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), in quanto l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata erroneamente influenzata dalla ratio RAGIONE_SOCIALE‘intervento legislativo di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , che è l’unico a fissare un limite retributivo ai trattamenti economici più elevati con riferimento all’intera platea del pers onale pubblico, e non da quella del secondo comma, che attiene ad un diverso e più stringente parametro restrittivo.
1.1. La censura non è fondata.
Nell’esegesi RAGIONE_SOCIALEa norma è necessario partire dalla disamina del tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘intero articolo su cui si incentra la presente controversia.
Il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 23ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede: «1. Con decreto del AVV_NOTAIO, previo parere RAGIONE_SOCIALEe competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, è definito
il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE pubbliche emolumenti o retribuzioni nell ‘ ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all ‘ articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione. Ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all ‘ interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso RAGIONE_SOCIALE ‘ anno.».
Il secondo comma, che rileva direttamente nella specie, stabilisce poi che: «Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall ‘ amministrazione di appartenenza, all ‘ esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese, più del 25 per cento RAGIONE_SOCIALE ‘ ammontare complessivo del trattamento economico percepito.».
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, l ‘interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione non consente di dirimere, all’evidenza, il dubbio circa l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa limitazione contenuta nel secondo comma, considerato che viene in rilievo, oltre all’esercizio di funzioni direttive o dirigenziali, anche il più generico concetto di funzioni ad esse equiparate, con ciò evocando la necessità di un’integrazione extratestuale per comprendere l’effettivo senso RAGIONE_SOCIALEe espressioni ivi indicate.
1.2. A fronte RAGIONE_SOCIALE‘ambiguità o non univocità del testo, occorre valorizzare congiuntamente anche il criterio RAGIONE_SOCIALEa ratio complessiva RAGIONE_SOCIALEa norma , quale criterio comprimario di ermeneutica ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe
preleggi (in tal senso, già Cass. Sez. L, 26/02/1983, n. 1482, conforme Cass. Sez. L. 26/08/1983, n. 5493).
In tale ottica, non può non cogliersi il chiaro raccordo fra il primo e il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , quali disposizioni complessivamente convergenti nell’introdurre limit azioni al trattamento economico funzionali al contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, da assumere quale criterio ermeneutico che valga a ricondurre il senso RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate in coerenza con la finalità perseguita dalla previsione normativa.
In proposito, come osservato dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, giova anche richiamare la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (n. 124 del 2017), secondo cui il limite RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, immanente al settore pubblico, vincola il legislatore a scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un ‘ esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto a un ‘ adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In tale prospettiva -secondo il giudice di legittimità RAGIONE_SOCIALEe leggi -non è precluso al legislatore dettare un limite massimo alle retribuzioni e al cumulo tra retribuzioni e pensioni, a condizione che la scelta, volta a bilanciare i diversi valori coinvolti, non sia manifestamente irragionevole, e rispetti requisiti rigorosi che salvaguardino l ‘ idoneità del limite fissato a garantire un adeguato e proporzionato contemperamento degli interessi contrapposti, atteso che il fine prioritario RAGIONE_SOCIALEa razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa spesa deve tener conto RAGIONE_SOCIALEe risorse concretamente disponibili senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate.
Ne consegue che, per corrispondere alla finalità di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa cui è chiaramente preordinata la norma, occorre approdare ad un’interpretazione che non faccia riferimento alle qualifiche funzionali previste dalla contrattazione collettiva bensì ad una nozione ampia di funzioni direttive, atte a ricomprendere posizioni apicali di enti o istituti, cui,
anche secondo un’interpretazione conforme a Costituzione, nel senso sopra evidenziato, può principalmente indirizzarsi una limitazione del compenso previsto per il secondo incarico, avuto pure riguardo alla conservazione del trattamento economico riconosciuto dall ‘ amministrazione di appartenenza, nell’ottica del bilanciamento e contemperamento degli interessi contrapposti.
Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, ultimo comma, del d .lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d .lgs. n. 213 del 2009, in relazione all’art. 23 -ter , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), in quanto la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato, che l’espressione legislativa sarebbe «espressione appositamente atecnica, generalizzata, volta a ricomprendere tutte le possibili funzioni apicali di governo, di indirizzo e di direzione» , dall’altro, che sarebbe rilevante distinguere tra amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica ed enti di RAGIONE_SOCIALE i cui organi di vertice non siano espressione di rappresentanza politica.
2.1. La censura di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata -in disparte ogni ulteriore profilo di inammissibilità -non coglie nel segno, risultando chiaro che la lettura resa dalla Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio RAGIONE_SOCIALEa distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall ‘ altro.») è del tutto coerente con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate nell’art. 23 -ter in senso ampio. Infatti, proprio la distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo da un lato e quelle di attuazione e gestione dall’altro porta a riconoscere alle prime – che connotano la posizione di un presidente di ente pubblico, che non è espressione di rappresentanza politica -quel carattere ‘direttivo’, nel senso di elaborazione, programmazione ed assegnazione RAGIONE_SOCIALEe direttive strategiche, cui l’art. 23 –
ter , comma 2, cit., ricollega la decurtazione del compenso previsto per il secondo incarico.
Con il terzo motivo è, poi, dedotta la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 4, ultimo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, poiché la pronuncia impugnata avrebbe omesso ogni indagine in ordine alle funzioni esercitate dal ricorrente quale AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si denuncia anche l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE o Statuto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che affida al AVV_NOTAIO compiti esclusivi di programmazione e indirizzo strategico, con affidamento al Direttore RAGIONE_SOCIALE di funzioni di amministrazione attiva, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
3.1. La censura è infondata nella parte in cui prospetta la violazione di legge, in quanto presuppone erroneamente che, per la corretta individuazione RAGIONE_SOCIALEe ipotesi soggette a decurtazione, ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 -ter , occorra rimandare, di volta in volta, alla interpretazione RAGIONE_SOCIALEo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘ente, al fine di verificare se, in base ad esso, siano o meno attribuiti poteri gestionali. Infatti, come sopra osservato, occorre interpretare le espressioni ivi contenute (funzioni direttive, dirigenziali o equiparate) nel senso ampio pure sopra ricostruito, in chiave funzionale al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo del contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, senza rimettere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa a soggettivismi ricollegati all’esegesi dei singoli Statuti degli enti.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore censura proposta nel motivo ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., difettando, a prescindere da ogni altro profilo, la decisività del denunciato omesso esame.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla novità RAGIONE_SOCIALEa questione, risolta in senso non univoco dalla giurisprudenza di RAGIONE_SOCIALE e non ancora esaminata da questa Corte.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa