Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 207 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Oggetto: Dirigente regionale nominato liquidatore società partecipate -applicabilità dell’art. 9 co. 3 del D.L. 78/2010 principio di onnicomprensività rispetto ai compensi percepiti come dirigente
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13152/2021 R.G. proposto da:
CORSELLO NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME E NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DELL’ECONOMIA, ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA;
-intimati –
avverso la sentenza n. 818/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 215/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio con le Amministrazioni in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME intesa ad ottenere l’accertamento del suo diritto a ritenere la retribuzioni liquidatele dagli organi assembleari delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente, in data 6/9/2011 e 5/12/2011 in ragione del conferimento dell’incarico di commissario liquidatore delle predette società partecipate.
La Corte territoriale disattendeva la tesi della ricorrente, secondo la quale gli incarichi in parola avevano una matrice privatistica e rientravano nella categoria delle prestazioni libero-professionali, e riteneva, come già il giudice di prime cure, che gli stessi andassero assimilati agli incarichi aggiuntivi ed assoggettati al principio di onnicomprensività delle retribuzioni dirigenziali.
Richiamava il contenuto dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000 (« Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai RAGIONE_SOCIALE in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti sono corrisposti direttamente dall’amministrazione di appartenenza …») e riteneva che quindi, l’espressione « incarico conferito su designazione » dell’amministrazione fosse riferibile a tutti gli incarichi, anche assegnati da soggetti terzi, nei quali l’indicazione della persona chiamata ad espletarli avvenga in
ragione del proprio ufficio e su determinazione dell’amministrazione di appartenenza.
Riteneva che la Circolare n. 9/2009 della RAGIONE_SOCIALE Sicilia avesse correttamente fatto applicazione di tale normativa prevedendo che «devono qualificarsi come ‘conferiti in ragione del proprio ufficio’ anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella propria amministrazione o su designazione della stessa (ad esempio come amministratori di società)».
Assumeva che nel concetto di organi di gestione di una società l’ordinamento annovera tanto gli amministratori che i liquidatori, quantunque questi ultimi, per loro natura e per le finalità proprie del loro incarico, siano chiamati all’espletamento di funzioni ‘gestorie’ ridotte all’ordinaria amministrazione e rigidamente funzionali alle attività di dismissione del patrimonio e di estinzione dei rapporti obbligatori pendenti.
Riteneva infondata la deduzione mirante a sottrarre quoad tempus l’incarico della COGNOME dagli effetti vincolistici nascenti dal disposto dell’art. 9, comma 3, D.L. n. 78/2010 la cui applicabilità nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE Sicilia non era stata in alcun modo incisa dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 2014.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
Il Comune di Palermo non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, L.R. n. 10/2000, dell’art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9, comma 3 del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
Censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che gli incarichi affidati alla dottNOME COGNOME dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE rientrassero tra quelli soggetti alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 nonché al principio di onnicomprensività.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000 n 10.
Critica la sentenza impugnata in relazione all’errato inquadramento dell’incarico di liquidatore delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, partecipate dalla RAGIONE_SOCIALE Siciliana, nella fattispecie RAGIONE_SOCIALE incarichi aggiuntivi, per tali intendendosi quelli conferiti ai RAGIONE_SOCIALE dall’amministrazione di appartenenza: a) ‘in ragione del loro ufficio’; b) ‘comunque conferiti dall’amministrazione di appartenenza ove prestano servizio’; c) ‘o su designazione della stessa’.
I motivi sono infondati.
3.1. Il principio di onnicomprensività del ‘trattamento economico’ (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla PRAGIONE_SOCIALEA. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto.
L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo vige, pertanto, il divieto per il dirigente pubblico di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale).
3.2. In virtù del citato principio di onnicomprensività applicato al dirigente pubblico, di cui all’articolo 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, cui siano stati attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario ‘normale’ stabilito dalla contrattazione collettiva, alcuna
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remunerazione è posta a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario (così, Cass. n. 32617 del 4 novembre 2022).
Con il primo comma del medesimo art. 24, così come modificato dall’art. 45, comma 1, lett. a), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Brunetta), attraverso un meccanismo di progressiva sostituzione alla previgente disciplina pubblicistica, dapprima con la legge delega n. 421 e, quindi, con la legge n. 59/1997, si è ribadito, con sempre maggiore chiarezza, l’uso della contrattazione collettiva diretta ad estendere le disposizioni di matrice contrattuale tanto ai RAGIONE_SOCIALE non generali, quanto a quelli generali.
3.3. Dall’entrata in vigore dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, non si applicano le disposizioni di legge o contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi (« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’RAGIONE_SOCIALE), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi» ).
In tal modo, il legislatore ha inteso rafforzare il principio già affermato dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale il trattamento economico corrisposto ai RAGIONE_SOCIALE remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai RAGIONE_SOCIALE, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
La disposizione contenuta nell’art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre ad aver formato oggetto di chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato, è stata ritenuta, con sentenze n. 173 del 2012 e n. 61 del 2014 della Corte costituzionale, conforme ai principi contenuti nella Costituzione e applicabile anche ai RAGIONE_SOCIALE delle Regioni a statuto speciale.
3.4. È pur vero che sussistono eccezioni ma non riguardano casi come quello qui in esame.
Se l’incarico è per conto terzi (cioè, non direttamente riconducibile all’amministrazione di appartenenza), può essere previsto un compenso, ma questo deve essere versato all’amministrazione e non trattenuto dal dirigente (ed è quello che è avvenuto nella specie visto che la COGNOME è stata sottoposta a giudizio contabile -e condannata – per aver trattenuto compensi che invece andavano versati all’amministrazione di appartenenza).
La contrattazione integrativa può prevedere quote accessorie (tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile) per incarichi aggiuntivi, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.
3.5. Quanto alla normativa della RAGIONE_SOCIALE Sicilia, il relativo quadro è stato ben ricostruito dal Giudice contabile nella sentenza n. 143 dell’8 aprile 2020, in riferimento ad una fattispecie di incameramento da parte di una dirigente esterna della RAGIONE_SOCIALE Siciliana delle somme percepite per la carica di componente del RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione di una RAGIONE_SOCIALE, in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione o, in subordine, per l’omesso versamento delle predette somme nel conto entrata del bilancio della amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.
In tale sede si è delineato con chiarezza l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità del principio di onnicomprensività.
L’art. 13, comma 4, della L.R. n. 10 del 2000, ha disposto che: « Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai RAGIONE_SOCIALE in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenz a».
Il principio di onnicomprensività della retribuzione è stato, poi, riaffermato dal legislatore regionale allorché, con l’art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 2008, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 19 del 2008, ha previsto che: « Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi RAGIONE_SOCIALE oneri sociali e dell’I.R.A.P. a carico dell’Amministrazione regionale, per il personale della RAGIONE_SOCIALE con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell’ articolo 4 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l’anno 2007 di 1.670 migliaia di Euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di Euro annui, ferme restando le disposizioni dell’articolo 13, comma 4, della L.R. 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della RAGIONE_SOCIALE, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi ».
Dal rinvio legale, in tema di incarichi aggiuntivi del personale regionale con qualifica dirigenziale, a quanto previsto per i RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Lavoro Area Dirigenziale -Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, discende l’applicabilità dell’art. 60, comma 1, del
citato contratto, che, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione, prevedeva che: « In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai RAGIONE_SOCIALE in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei RAGIONE_SOCIALE di prima fascia Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei RAGIONE_SOCIALE di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 ».
Inoltre, l’art. 13, comma 1, del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, per il Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, prevedeva che: « Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei RAGIONE_SOCIALE che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposto ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto dai terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione ».
Quindi, la maggiorazione va attuata sul trattamento accessorio ma non legittima il dirigente a trattenere l’importo corrisposto dal terzo.
3.5. Si aggiunga, da ultimo, che questa Corte si è già pronunciata in ordine alla diretta applicabilità alla RAGIONE_SOCIALE Sicilia dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010 di cui al punto sub 3.3. che precede che, in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale, si applica anche alla RAGIONE_SOCIALE Sicilia senza invadere il campo riservato alla legislazione regionale, ed è idonea a sterilizzare anche le disposizioni della contrattazione collettiva (v. Cass. n. 13773 del 23 maggio 2025).
3.6. Tutta la normativa innanzi riportata, prevede, quindi, univocamente che i compensi in discussione non possono essere erogati al dirigente incaricato, ma devono essere, invece, versati direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza, che provvederà a liquidare al dirigente non apicale o al semplice funzionario la percentuale dovuta (il 50% del compenso, previa detrazione RAGIONE_SOCIALE oneri) o a trattenere il 100% del compenso ricevuto, nel caso di dirigente apicale (dirigente generale della RAGIONE_SOCIALE Siciliana).
3.7. Nello specifico risulta dallo stesso ricorso per cassazione che la RAGIONE_SOCIALE Siciliana è socio pubblico delle società poste in liquidazione: totalitario per RAGIONE_SOCIALE e di maggioranza per RAGIONE_SOCIALE
Ed allora la scelta dell’RAGIONE_SOCIALE di nominare quale liquidatore un proprio dirigente è dettata da esigenze e compiti propri; di conseguenza, l’incarico conferito alla COGNOME ben poteva considerarsi come incarico comunque riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto, ed a mansioni cui il dirigente è obbligato rientrando nei normali compiti dirigenziali.
Quindi correttamente è stato ritenuto che rientrasse nel concetto di incarico conferiti in ragione del proprio ufficio anche quello formalmente attribuito da un soggetto terzo ma su designazione della stessa amministrazione di appartenenza del dirigente (socio pubblico del soggetto terzo).
Sul punto vi è un accertamento in fatto della Corte territoriale secondo cui ‘la nomina della COGNOME alla funzione di commissario liquidatore venne deliberata sulla base di un preciso mandato in tal senso conferito dall’amministrazione regionale al rappresentante nominato dalla RAGIONE_SOCIALE a partecipare all’assemblea straordinaria delle due società controllate’.
Risulta sempre dalla sentenza impugnata che la COGNOME era ‘già dirigente generale della RAGIONE_SOCIALE Siciliana’.
3.8. Inoltre, come evidenziato nella sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 74/A/2017 del 15/6/2017, con cui la COGNOME è stata condannata al risarcimento del danno di euro 163.730,33, in favore della RAGIONE_SOCIALE ‘al momento di assunzione da parte dell’odierna appellante RAGIONE_SOCIALE incarichi di liquidatore, erano già in vigore le disposizioni che vietavano ai RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di percepire l’intero compenso aggiuntivo o, a seconda della posizione funzionale rivestita, il 50 per cento di esso’.
Sempre il giudice contabile ha escluso che potesse essere attribuita valenza alla contestazione della difesa dell’appellante (anche qui reiterata), secondo cui la tipologia di incarichi di liquidatore di società, conferiti alla medesima da soggetti privati diversi dall’amministrazione di appartenenza, non sarebbe ricompresa nell’ambito RAGIONE_SOCIALE incarichi aggiuntivi rientranti tra quelli soggetti al principio di onnicomprensività.
In effetti, la dizione usata dal legislatore nel testo dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2000, – con riferimento a « qualsiasi incarico conferito » in ragione dell’ufficio o « comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa » – non lascia margini di dubbio sull’ampia portata dell’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività.
In primo luogo, il tenore letterale della disposizione autorizza l’estensione dell’applicabilità del principio, in termini generali, a tutti gli incarichi, di qualsiasi natura, compresa la tipologia di quelli di liquidatore di società private, conferiti alla dottoressa COGNOME, nel caso in esame, dalle assemblee dei soci delle società partecipate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, nella fattispecie, sussiste anche il secondo requisito menzionato dalla norma ai fini dell’applicabilità del divieto di percepire emolumenti aggiuntivi al trattamento economico previsto.
Infatti, il conferimento di entrambi gli incarichi in questione da parte dell’Assemblea dei soci delle società partecipate è stato preceduto da espressa designazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.9. Corretta, infine, è l’inclusione nel concetto di ‘organi di gestione’ anche dei liquidatori di una società partecipata. Ed infatti, nel caso di liquidazione, ex art. 2489 cod. civ., il potere gestionale passa dai precedenti amministratori ai liquidatori, i quali a ssumono la gestione della società con l’obiettivo esclusivo di liquidare il patrimonio. Essi devono agire con diligenza e professionalità, come richiesto dalla natura dell’incarico e sono responsabili per danni derivanti da negligenza o violazione dei doveri, analogamente agli amministratori; inoltre, la loro attività può includere anche la continuazione temporanea dell’esercizio aziendale, se utile a preservare l’avviamento in vista di una cessione.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME