Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25623 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 25623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12328/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all ‘ AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
Regione RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente AVV_NOTAIOa Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO‘Ente ;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, e lettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEle;
-controricorrente-
nonché contro
Commissario ad acta pro tempore per la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore RAGIONE_SOCIALE, Regione RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 5018/2018 depositata il 06/03/2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per delega AVV_NOTAIO‘ AVV_NOTAIO; udit a l’ AVV_NOTAIO;
udita l’ AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il gravame principale proposto dalla Regione RAGIONE_SOCIALE -cui aveva aderito l ‘ RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e respinto l’appello incidentale proposto da NOME COGNOMECOGNOME direttore generale AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, in tal modo rigettando integralmente la domanda dal predetto avanzata per ottenere sia l’affermazione AVV_NOTAIO‘illegittimità AVV_NOTAIOa rid uzione del compenso originariamente pattuito per effetto AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008 sia l’adeguamento del compenso lordo annuo in applicazione del dPCM n. 502 del 1995.
Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto:
con riferimento alla domanda volta all’affermazione AVV_NOTAIO‘illegittimità AVV_NOTAIOa ritenuta operata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE -domanda già accolta dal giudice di primo grado -che l’interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, cit., escludeva che la decurtazione ivi disposta fosse necessariamente correlata all’abolizione/riduzione del ticket finanziario
prevista dal successivo comma 19, sicché era irrilevante che la Regione RAGIONE_SOCIALE non avesse provveduto ad adottare tale misura, in quanto il provvedimento di riduzione dei compensi, come desumibile anche dalla sentenza n. 341 del 2009 AVV_NOTAIOa Corte cost., pur finalizzato in via principale alla abolizione del ticket, era più in generale funzionale al contesto di riduzione AVV_NOTAIOa spesa sanitaria, ai sensi del comma 1, del citato art. 61. La facoltà di tale decurtazione era dunque rimessa alla Regione ed espressamente richiamata nel contratto stipulato dal direttore generale;
con riferimento alla domanda di adeguamento AVV_NOTAIOa retribuzione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 2 del dPCM n. 502 del 1995 che le disposizioni poste a fondamento AVV_NOTAIOa pretesa (segnatamente, l’art. 3 -bis , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l’art. 2, comma 5, del dPCM n. 502 del 1995) riguardavano il trattamento economico del direttore RAGIONE_SOCIALE e del direttore amministrativo nonché il rapporto fra il compenso spettante ai predetti e quello stabilito per il direttore generale, mentre il trattamento del direttore generale, per il tramite del richiamo operato dall’a rt. 3bis , comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, era previsto dall’art. 1, comma 5, del dPCM n. 502 del 1995 con riferimento ad altri parametri ivi specificamente indicati, con rinvio per quanto non disposto alle norme del titolo terzo del cod. civ, (artt. 2222 e ss. c.c. in tema di lavoro autonomo); anche il rinvio alla contrattazione collettiva era previsto solo per il direttore RAGIONE_SOCIALE ed il direttore amministrativo; infine, non era pertinente il riferimento all’art. 36 Cost., considerata la natura autonoma del rapporto di lavoro.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistono la Regione RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con autonomi controricorsi, mentre il Commissario ad acta , pure evocato in giudizio, è rimasto intimato.
Il rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
La causa giunge in decisione all’esito AVV_NOTAIOa trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori AVV_NOTAIO ‘RAGIONE_SOCIALE e il
rappresentante del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha insistito per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero falsa o erronea applicazione AVV_NOTAIO‘art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice d’appello, in violazione dei criteri di interpretazione letterale, teleologic a e sistematica AVV_NOTAIOa predetta disposizione normativa, corroborati anche dalla ricognizione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale, ha incongruamente escluso che la decurtazione, ivi prevista, dei compensi dovuti ai titolari di incarichi di direzione RAGIONE_SOCIALEle sanitaria presupponesse necessariamente l’attuazione AVV_NOTAIOa facoltà di riduzione o abolizione AVV_NOTAIOe quote di partecipazione AVV_NOTAIO‘utenza, così detti ‘ ticket ‘ , alla spesa per le prestazioni mediche specialistiche.
Il motivo si incentra, dunque, sull’interpretazione AVV_NOTAIO‘art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, cit., che, nella prospettazione del ricorrente, condizionerebbe la legittimità AVV_NOTAIOa decurtazione ivi prevista alla abolizione del ticket RAGIONE_SOCIALE, misura pacificamente non adottata dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha correttamente interpretato la disposizione in commento.
Preliminarmente è bene puntualizzare che, in punto di fatto, dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
NOME COGNOME ebbe a stipulare in data 23 novembre 2010 un contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale direttore generale AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, con il quale gli è stato attribuito un trattamento economico omnicomprensivo annuo di euro 153.387,70 « come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta regionale, fatti salvi gli effetti di cui all’art. 61, comma 14, AVV_NOTAIOa legge 6 agosto 2008, n. 133 in combinato disposto con l’art. 1, comma 5, AVV_NOTAIOa legge 4 dicembre 2008 n. 189 ».
Con decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, a seguito AVV_NOTAIO‘approvazione del documento contenente i programmi operativi per
l’anno 2011 -2012, in un più vasto ambito di interventi finalizzati alla riduzione AVV_NOTAIOa spesa sanitaria, è stata disposta, a decorrere dalla data di conferimento di rinnovo degli incarichi, una riduzione del 20% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi.
Pertanto, al COGNOME è stata corrisposta l’inferiore retribuzione mensile di euro 10.225,82, corrispondente ad una retribuzione annuale di euro 122.709,84.
1.2. Così delineati i fatti, occorre senz’altro muovere dal dato letterale AVV_NOTAIO ‘ art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 cit., nella parte di interesse (commi 14 e ss.), in base a quanto dedotto dal ricorrente:
« 14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali AVV_NOTAIOe aziende sanitarie locali, AVV_NOTAIOe aziende ospedaliere, AVV_NOTAIOe aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio RAGIONE_SOCIALE ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
Ai fini del contenimento AVV_NOTAIOa spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione AVV_NOTAIO ‘ ammontare dei compensi e AVV_NOTAIOe indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione AVV_NOTAIOe società partecipate, al ridimensionamento AVV_NOTAIOe
strutture organizzative ed all ‘ adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento AVV_NOTAIOa finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita AVV_NOTAIO ‘ Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall ‘ attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall ‘ attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo AVV_NOTAIO ‘ entrata del bilancio AVV_NOTAIOo Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o AVV_NOTAIOe province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall ‘ anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del AVV_NOTAIO per la pubblica amministrazione e l ‘ innovazione di concerto con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ‘ interno e con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela AVV_NOTAIOa sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l ‘ assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un ‘ ulteriore quota può essere destinata al finanziamento AVV_NOTAIOa contrattazione integrativa AVV_NOTAIOe amministrazioni indicate nell ‘ articolo 67, comma 5, ovvero AVV_NOTAIOe amministrazioni interessate dall ‘ applicazione AVV_NOTAIO ‘ articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela AVV_NOTAIOa sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del AVV_NOTAIO ‘ interno, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce RAGIONE_SOCIALE di bilancio.
Per l ‘ anno 2009 è istituito nello stato di previsione del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘interno ed i comuni interessati, AVV_NOTAIOe iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento AVV_NOTAIOa sicurezza urbana e la tutela AVV_NOTAIO‘ordine pubblico. Con decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ‘ interno, di concerto con il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE, sono adottate le disposizioni per l ‘ attuazione del presente comma.
Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all ‘ articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, AVV_NOTAIOa legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
Ai fini AVV_NOTAIOa copertura degli oneri derivanti dall ‘ attuazione del comma 19:
il livello del finanziamento del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all ‘ articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
le regioni:
destinano, ciascuna al proprio servizio RAGIONE_SOCIALE regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
adottano ulteriori misure di incremento AVV_NOTAIO ‘ efficienza e di razionalizzazione AVV_NOTAIOa spesa, dirette a realizzare la parte residuale AVV_NOTAIOa copertura degli oneri derivanti dall ‘ attuazione del comma 19.
Le regioni, comunque, in luogo AVV_NOTAIOa completa adozione AVV_NOTAIOe misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) AVV_NOTAIOa lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini AVV_NOTAIO ‘ attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il RAGIONE_SOCIALE del lavoro, AVV_NOTAIOa
salute e AVV_NOTAIOe politiche sociali, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l ‘ importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini AVV_NOTAIO ‘ equivalenza finanziaria.
1.3. Secondo la tesi del ricorrente, la norma, sul piano letterale, funzionale e sistematico evoca la stretta strumentalità AVV_NOTAIOa decurtazione di cui al comma 14 al finanziamento necessario per consentire l ‘ abolizione o riduzione del ticket, sicché, non avendo la Regione RAGIONE_SOCIALE proceduto in tal senso, verrebbe meno la legittimazione AVV_NOTAIOa unilaterale riduzione del trattamento economico. Tale tesi sarebbe suffragata: a) sul piano letterale, dal l’art. 61, comma 20, lett . b), del d.l. cit., nella parte in cui prevede espressamente che le risorse rivenienti dalle misure di cui all’anteriore comma 14 siano destinate alla «copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 19 » , cioè, per l’appunto, degli oneri derivanti dalla soppressione AVV_NOTAIOe contribuzioni AVV_NOTAIO‘utenza; ancora, sul piano letterale, dal successivo comma 21 del medesimo art. 61, nella parte in cui attribuisce alle amministrazioni regionali la facoltà di dare continuità alle contribuzioni AVV_NOTAIO‘utenza ‘in luogo’ AVV_NOTAIOe misure di riduzione dei com pensi od anche di limitare dette contribuzioni; b) sul piano teleologico, dalla disciplina AVV_NOTAIOa correlazione funzionale, persino quantitativa, tra l’intervento di riduzione dei ticket e le misure di copertura; c) sul piano sistematico, dal comma 17 AVV_NOTAIO‘art. 61 cit. , nella parte in cui prevede una specifica disciplina AVV_NOTAIOa destinazione funzionale AVV_NOTAIOe somme ricavate dalle diverse misure di riduzione AVV_NOTAIOa spesa, fatta espressa eccezione per quelle relative alla riduzione dei compensi, ciò che porrebbe in evidenza la diversa previsione (contenuta, come detto, al comma 20) AVV_NOTAIOa destinazione AVV_NOTAIOe somme ricavate dalla riduzione dei compensi, correlati unicamente alla copertura degli oneri derivanti dalla (eventuale) eliminazione o riduzione dei ticket.
1.4. Le argomentazioni addotte a sostegno AVV_NOTAIO‘interpretazione posta dal ricorrente a fondamento AVV_NOTAIOa domanda non colgono nel segno.
Infatti, è proprio il fondamentale canone letterale che vale ad escludere la lettura che subordina l’operatività AVV_NOTAIOa riduzione del compenso all’effettiva adozione AVV_NOTAIOa misura di abolizione/riduzione del ticket ove si
consideri che il comma 14 prevede l’anzidetta decurtazione nel quadro AVV_NOTAIOe misure di riduzione AVV_NOTAIOa spesa in via del tutto autonoma e prima ancora di introdurre, al comma 19, il tema AVV_NOTAIOa abolizione AVV_NOTAIOa quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica.
L’interpretazione letterale qui seguita risulta avallata anche dalla rel azione illustrativa AVV_NOTAIO‘intervento normativo in commento (relazione del Servizio Studi sui progetti di legge AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, evocata pure dal ricorrente), che considera a sé il comma 14 («Il comma 14 dispone, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, una riduzione del 20 per cento AVV_NOTAIOe retribuzioni spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi ed ai componenti dei collegi sindacali AVV_NOTAIOe strutture sanitarie del RAGIONE_SOCIALE, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.»), rispetto ai commi 19-21, presi in considerazione unitariamente ed espressamente contrassegnati d all’abolizione del ticket sull’assistenza specialistica .
Ne consegue che, seppure le risorse provenienti dal comma 14 rientrano fra quelle destinate a sostenere l’attuazione AVV_NOTAIO‘intervento prefigurato al comma 19 (come previsto dal comma 20, lett. b), nessun argomento letterale autorizza a pervenire alla conclusione prospettata dal ricorrente in ordine alla introduzione di una condizione di legittimità AVV_NOTAIOa riduzione dei compensi; al contrario, l’argomento testuale evidenzia la chiara autonomia AVV_NOTAIOa prevista decurtazione rispetto all’eventuale abolizione del ticket.
Il comma 14, pertanto, rappresenta una misura che le Regioni sono chiamate ad attuare nel quadro AVV_NOTAIO‘obiettivo generale di riduzione AVV_NOTAIOa spesa, ferma restando l’autonomia nell’individuazione in concreto del percorso da seguire, secondo quanto previsto anche dal successivo comma 21 AVV_NOTAIO‘art. 61 in commento .
1.5. Il dato letterale, che rappresenta il primo e fondamentale canone ermeneutico, vale a superare anche le ulteriori argomentazioni addotte a sostegno AVV_NOTAIOa tesi del ricorrente.
Infatti, acclarata l’autonomia AVV_NOTAIOa misura di cui al comma 14 rispetto all’eventuale intervento di cui al successivo comma 19, si ricompone anche l’esegesi teleologica e sistematica AVV_NOTAIOa previsione, per essere la stessa inserita nel quadro AVV_NOTAIOe disposizioni di coordinamento finanziario che definiscono le modalità di contenimento AVV_NOTAIOa spesa sanitaria. In questo senso depone proprio la sentenza n. 341 del 2009 AVV_NOTAIOa Corte cost., che ha incentrato il proprio vaglio di legittimità AVV_NOTAIOa normativa in esame sul rilievo che tale disciplina si mantiene sul piano AVV_NOTAIOe norme di principio e AVV_NOTAIOa indicazione di complessivi obiettivi di riequilibrio finanziario, lasciando alle Regioni sufficienti margini di autonomia circa i mezzi necessari per la realizzazione degli obiettivi stessi. Ancor più chiara, sul punto, la Corte cost. nella successiva sentenza n. 68 del 2011, nella quale si afferma espressamente che la norma regionale scrutinata nella specie violava «anche il principio di riduzione dei trattamenti economic i, ricavabile dall’art. 61, comma 14, del decreto-legge 12 luglio 2008, n. 112».
In sintesi, la decurtazione di cui al comma 14, lungi dal risultare subordinata all’effettiva abolizione del ticket, esprime l’affermazione di un principio di riduzione del trattamento economico, finalizzato più in generale al contenimento AVV_NOTAIOa spesa e, in particolare, a coprire l’intervento di cui al comma 19 che le Regioni erano tenute ad effettuare n ell’ambito AVV_NOTAIO‘autonomia loro costituzionalmente riconosciuta (art. 61, comma 21, cit.).
1.6. Va, infine, considerato che, in piena aderenza alla previsione normativa, nel contratto sottoscritto dall’odierno ricorrente era stata espressamente inserita la clausola di salvezza relativa all’adozione AVV_NOTAIOa misura di cui al comma 14 in commento, riduzione che, in concreto, venne ad essere applicata con decreto del Commissario ad acta del 31 dicembre 2010, a seguito AVV_NOTAIO‘approvazione del documento contenente i programmi operativi per l’anno 2011 -2012, in un più vasto ambito di interventi finalizzati alla riduzione AVV_NOTAIOa spesa sanitaria, come riportato nella sentenza impugnata. Pertanto, anche sul piano AVV_NOTAIOa pattuizione individuale la decurtazione operata risulta pienamente legittima.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ovvero falsa o erronea applicazione AVV_NOTAIO‘art. 3 -bis , comma 8, ultimo periodo, del d.lgs. legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, anche in relazione all’art. 2, comma 5, del dPCM 19 luglio 1995 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto il giudice d’appello avrebbe erroneamente escluso che il compenso del direttore generale di RAGIONE_SOCIALE sanitaria RAGIONE_SOCIALE dovesse essere incrementato in misura tale da determinare la conformità alle predette disposizioni, nella parte in cui prevedono l’adeguamento dei compensi del direttore RAGIONE_SOCIALE e del direttore amministrativo a quelli dei dirigenti medico-amministrativi apicali e ne individuano il limite massimo n ell’ottanta per cento del compenso del direttore generale.
2.1. Anche il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la normativa in tema di compensi del direttore generale di RAGIONE_SOCIALE sanitaria RAGIONE_SOCIALE e del direttore RAGIONE_SOCIALE e del direttore amministrativo.
In particolare, Cass. sez. L, 10 maggio 2021, n. 12359 ha ricostruito la disciplina di riferimento come segue.
Il contratto (e conseguente rapporto) intercorrente tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE sanitaria ed il direttore RAGIONE_SOCIALE ( idem est per il direttore generale ed il direttore amministrativo), è regolato per legge (art. 3, comma 6 del d.lgs. 502 del 1992 e 3bis , comma 8, introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999) come contratto di diritto privato, stipulato in osservanza AVV_NOTAIOe norme sul lavoro autonomo, alla cui tipologia, sub specie di prestazione d ‘ opera professionale-intellettuale, esso dunque si riporta, con i tratti propri anche AVV_NOTAIOa collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta di contratto caratterizzato da significativi tratti eteronomi, essendo rimessa la determinazione dei suoi contenuti «ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti» ad appositi d.P.C.M. (art. 3, comma 6 cit.).
Successivamente all ‘ emanazione AVV_NOTAIO ‘ art. 3, comma 6, del d.lgs. 502 del 1992 è stato emanato il d.P.C.M. n. 502 del 1995 che, nel testo originario, ha distinto, quanto al trattamento economico, il direttore
generale rispetto ai direttori RAGIONE_SOCIALE e amministrativo (pur introducendo elementi di raccordo tra l ‘ uno e gli altri).
L ‘ art. 1, comma 5, di tale d.P.C.M. ha previsto che il trattamento economico omnicomprensivo del direttore generale è individuato dalla Regione in relazione a determinati parametri (a. volume AVV_NOTAIOe entrate di parte corrente AVV_NOTAIOa unità sanitaria RAGIONE_SOCIALE o AVV_NOTAIO ‘ RAGIONE_SOCIALE ospedaliera; b. numero di assistiti e di posti letto; c. numero di dipendenti) e non poteva risultare superiore a lire duecentomilioni (AVV_NOTAIO‘epoca) , potendo essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% AVV_NOTAIOo stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e AVV_NOTAIOa realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, misurati mediante appositi indicatori. L ‘ art. 2, comma 5, del medesimo d.P.C.M. si è occupato del trattamento economico del direttore RAGIONE_SOCIALE e del direttore amministrativo stabilendo che lo stesso è fissato dalla Regione in misura pari al 70% del trattamento base attribuito al direttore generale. Anche in questo caso è stata riconosciuta la possibilità AVV_NOTAIO ‘ integrazione di un ‘ ulteriore quota, fino al 20% AVV_NOTAIOo stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e AVV_NOTAIOa realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurati mediante appositi indicatori. É stato, altresì, precisato che tale trattamento economico complessivo non può risultare inferiore alla somma AVV_NOTAIOo stipendio iniziale lordo, AVV_NOTAIO ‘ indennità integrativa speciale, AVV_NOTAIOa tredicesima mensilità e AVV_NOTAIO ‘ indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
É, quindi, intervenuto l ‘ art. 3bis, c omma 8, del d.lgs. 502 del 1992 introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999 il quale, dopo aver ribadito che il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore RAGIONE_SOCIALE è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza AVV_NOTAIOe norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, ha stabilito che il trattamento economico dei suddetti direttori è definito «in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti
dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE per le posizioni apicali AVV_NOTAIOa dirigenza medica e amministrativa».
È così stato emanato il d.P.C.M. n. 319 del 2001 che, modificando il precedente d.P.C.M. n. 592 del 1992, ha disposto, all ‘ art. 1, comma 5, che, fermi i parametri da considerare così come già previsti, il trattamento economico annuo del direttore generale non può essere superiore a lire trecentomilioni oggi pari ad euro 154.937,06, potendo essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% AVV_NOTAIOo stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 AVV_NOTAIO ‘ art. 3bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e AVV_NOTAIOa realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla Regione. Al successivo art. 2, comma 5, è stato previsto che al direttore RAGIONE_SOCIALE e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE rispettivamente per le posizioni apicali AVV_NOTAIOa dirigenza medica ed amministrativa e che la Regione definisce tale trattamento economico tenendo conto sia di quello attribuito al direttore generale sia AVV_NOTAIOe posizioni in strutture organizzative complesse, in un ‘ ottica di equilibrio RAGIONE_SOCIALEle. La disposizione ha, altresì, precisato che i trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo (misura non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE rispettivamente per le posizioni apicali AVV_NOTAIOa dirigenza medica ed amministrativa), non possono essere fissati in misura superiore all ‘ 80% del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un ‘ ulteriore quota, fino al 20% AVV_NOTAIOo stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e AVV_NOTAIOa realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. È stato, inoltre, inserito il comma 5bis secondo cui la Regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento,
promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.
Così ricostruita la normativa nel suo sviluppo diacronico, nel citato precedente sono stati affermati alcuni principi di rilievo generale: a) la regola di ‘ definizione ‘ dei compensi in coerenza con la contrattazione collettiva, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 3 -bis , comma 8, nei rapporti di durata limitata, è rispettata anche se non si realizza una revisione dinamica dei corrispettivi; b) la fissazione di massimi, operata con i d.P.C.M., rappresenta «un coerente sviluppo e un completamento AVV_NOTAIOe scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo» (Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 278; Corte Cost. 24 settembre 2015, n. 194), ove si consideri, in una logica che guardi all ‘ intervento normativo nella sua globalità e non nella solo prospettiva di singoli interessati, la regolazione uniforme sul piano RAGIONE_SOCIALE dei servizi e AVV_NOTAIO ‘ organizzazione sanitaria che si andava nel complesso a realizzare; c) e il vincolo imposto dalla norma primaria (art. 3bis , comma 8 cit.) rispetto alla contrattazione collettiva è del tutto generico, prevedendosi soltanto che i trattamenti economici siano definiti «anche con riferimento, ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE per le posizioni apicali AVV_NOTAIOa dirigenza medica e amministrativa»; d) i d.P.C.M. non prevedono l’ adeguamento dinamico alla contrattazione collettiva, non essendovi alcuna disposizione circa la pretesa equivalenza nel tempo del compenso del direttore RAGIONE_SOCIALE al trattamento stipendiale AVV_NOTAIOa dirigenza medica; e) il rinvio fisso (come, nella specie, senza alcuna clausola espressa di incremento in ragione dei miglioramenti futuri) non comporta la violazione dei principi di adeguatezza e sufficienza di cui all ‘ art. 36 Cost. ed all ‘ art. 2233, comma 2, cod. civ., in quanto il l rapporto tra le aziende e il direttore RAGIONE_SOCIALE (come anche quello con il direttore generale ed il direttore amministrativo), ha natura di rapporto di lavoro autonomo, come espressamente desumibile dal richiamo AVV_NOTAIO ‘ art. 3bis , comma 8, al «titolo terzo del libro quinto del codice civile», sicché costituisce ius receptum quello per cui soltanto ove il contratto non sia
liberamente pattuito è ammessa la determinazione del compenso in ragione AVV_NOTAIO ‘ importanza AVV_NOTAIO ‘ opera; f) è analogamente ius receptum il fatto che l ‘ art. 36 Cost. si riferisce soltanto ai rapporti di natura subordinata e non al lavoro autonomo, né, rispetto ai rapporti qui in esame, esiste una norma di richiamo vincolistico ad un ‘ apposta contrattazione collettiva, come è per i rapporti convenzionali di cui all ‘ art. 48 legge n. 833 del 1978 ed all ‘ art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992; g) né può ritenersi la normativa irragionevole, sul rilievo che la rigidità del sistema comporti il rischio di alterare l ‘ ordine di rilevanza degli incarichi, dal momento che vengono in rilievo posizioni diverse, sicché non si può ragionare in termini di assoluta e costante proporzionalità; viceversa, il quadro complessivo (mera eventualità AVV_NOTAIO ‘ effettivo disallinearsi dei compensi e comunque natura temporanea AVV_NOTAIO ‘ effetto, in ragione AVV_NOTAIOa limitata durata del vincolo contrattuale dei direttori RAGIONE_SOCIALE e amministrativo e del direttore generale; diversità AVV_NOTAIOe posizioni professionali) consente di ritenere non necessariamente irragionevole il fatto che solo in via iniziale vi sia precisa parametrazione sui compensi dei medici apicali.
Questa Corte ha anche esaminato il tema dei diversi criteri di determinazione del trattamento economico previsti per il direttore generale rispetto a quelli stabiliti per i direttori sanitari e amministrativi (Cass. Sez. L, 17/01/2024, n. 1796). In particolare, è stato precisato che la disciplina traccia una chiara distinzione fra il trattamento del direttore generale, prefissato con riferimento a determinati parametri, e quello del direttore amministrativo, ancorato alla contrattazione collettiva.
2.2. In base alla ricostruzione AVV_NOTAIOa disciplina di riferimento ed avuto riguardo ai principi sopra richiamati, può agevolmente concludersi per l’ infondatezza AVV_NOTAIOe argomentazioni sviluppate a sostegno del motivo.
Infatti, come sopra enunciato, il rinvio alla contrattazione collettiva è solo tendenziale, e non comporta il rinvio dinamico alle modifiche nel mentre intervenute. Inoltre, il trattamento del direttore generale, a differenza di quello dei direttori RAGIONE_SOCIALE e amministrativo, è previsto dall’art. 1 del d.P.C.M. con riferimento a precisi parametri, senza un chiaro
richiamo alla contrattazione collettiva, con la previsione di un tetto massimo e la facoltà di un aumento percentuale in presenza di determinati requisiti; viceversa, l’art. 2 del d.P.C.M. collega espressamente il trattamento del direttore RAGIONE_SOCIALE e del direttore amministrativo a quello previsto dalla contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE rispettivamente per le posizioni apicali AVV_NOTAIOa dirigenza medica ed amministrativa e prevede come tetto massimo l’ ottanta per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Pertanto, il predetto art. 2 determina il tetto massimo in rapporto a quello del direttore generale, ma ciò non può condurre ad alcuna conclusione sul trattamento del direttore generale nel senso auspicato dal ricorrente, considerato, peraltro, che il citato art. 1 disciplina compiutamente la posizione del direttore generale.
2.3. Va aggiunto che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 cit. qualunque meccanismo di rivalutazione o di indicizzazione AVV_NOTAIOe retribuzioni dei Direttori Generali AVV_NOTAIOe Aziende del Servizio Sanitario introdotto con legge regionale è da considerare contraria alle disposizioni di principio in materia introdotte dall’art. art. 61, comma 14, del suddetto d.l. (vedi, per tutte: Corte dei conti C. Conti Basilicata Sez. contr., Delib., 2409-2015, n. 53).
E tali disposizioni, in base al consolidato indirizzo AVV_NOTAIOa Corte costituzionale, vanno qualificate di coordinamento AVV_NOTAIOa finanza pubblica -e, in quanto tali, contenenti principi vincolanti per tutte le Regioni e per le Province autonome -perché si tratta di disposizioni legislative statali volte a contenere entro limiti quantitativi e temporali prefissati la spesa pubblica corrente (Corte cost. sentenze n. 4 del 2004 e n. 417 del 2005) e, in particolare, la ‘spesa complessiva per il personale regionale e RAGIONE_SOCIALE‘, che è una AVV_NOTAIOe più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico (Corte cost. sentenze nn. 153 del 2015; 169 del 2007; 4 del 2004).
2.4. Occorre, qui, richiamare anche le ulteriori valutazioni svolte in ordine alla natura del rapporto, di carattere autonomo (in tal senso, anche Cass. Sez. U, 11/11/2020, n. 25369), con conseguente inapplicabilità del
parametro di cui all’art. 36 Cost. ovvero quello di cui a ll’art. 3 Cost. , stante la non comparabilità AVV_NOTAIOe posizioni.
In definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione AVV_NOTAIOe spese processuali, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo in ragione AVV_NOTAIO‘attività difensiva svolta. Nulla per le spese del Commissario, rimasto intimato.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, AVV_NOTAIOa sussistenza AVV_NOTAIOe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi in favore AVV_NOTAIOa Regione RAGIONE_SOCIALE e in euro 3.500,00 per compensi in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, AVV_NOTAIO‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , AVV_NOTAIOo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Lavoro AVV_NOTAIOa