Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato .
Ricorrente
contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso da se stesso ex art.86 c.p.c.
Controricorrente avverso l’ordinanza n. 8571/2019 del Tribunale di Ancona, depositata il 2.7.2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa e ragioni della decisione
Con ordinanza n. 8571 del 2.7.2019 il Tribunale di Ancona, accogliendo in parte l’opposizione proposta dall’avvocato NOME COGNOME difensore di ufficio di imputato irreperibile, ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002, liquidò il suo onorario nella somma di euro 855,00 oltre accessori, escludendo, per quanto interessa in questa sede, l’applicabilità della riduzione prevista dall’art. 106 bis d.p.r. citato.
Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dall’avvocato COGNOME
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 106 bis e 116 e 117 d.p.r. n. 115 del 2002, censurando la decisione del Tribunale per avere liquidato il compenso senza la riduzione prevista dall’art. 106 bis in tema di patrocinio a spese dello Stato, che invece si assume sia applicabile anche al difensore di ufficio di imputato nel processo penale.
Il ricorso è fondato.
La questione di diritto posta dal ricorso, concernente l’applicabilità della disposizione dell’art. 106 bis d.p.r. n. 115 del 2002 al difensore di ufficio di imputato irreperibile, è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte nel senso proposto dal Ministero ricorrente (Cass. n. 4048 del 2024; Cass. n. 36059 del 2023; Cass. n. 22257 del 2022).
In particolare è stato affermato che la disposizione di cui al l’art. 106 bis d.p.r. citato, introdotta dall’art. 1 , comma 606 lett. b) della legge n. 147 del 2013, costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, ragioni che avevano già condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. n. 9808 del 2013; Corte cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006 e n. 270 del 2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo e non integra alcuna violazione del minimo tariffario, posto che la riduzione prevista dall’art. 106 bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né esso viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell’attività difensiva svolta.
L’ordinanza impugnata, che ha escluso l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis , va pertanto cassata; sussistendone le condizioni, la causa è
decisa nel merito, applicando al compenso liquidato dal tribunale di euro 855,00 la riduzione di un terzo.
Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità si dichiarano interamente compensate, tenuto conto che l’orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto applicazione si è affermato successivamente alla decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e , decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato NOME COGNOME per l’attività prestata nel procedimento penale n. 80/2018 -709/2016 RGNR svoltosi dinanzi al giudice di pace di Ancona, l’onorario di euro 570,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di opposizione e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 aprile 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME