Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6150-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 24/08/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso il decreto del 13/01/2020 con il quale il Tribunale di Campobasso aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata in qualità di difensore d’ufficio dell’imputato NOME COGNOME, nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, escludendo però il rimborso delle spese sostenute per il procedimento monitorio finalizzato al recupero del credito.
Il Tribunale adito con decreto del 24/08/2020 rigettava l’opposizione rilevando che il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto a recuperare i compensi dallo Stato nel caso in cui sia stato dimostrato di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Poiché è necessario effettuare un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, nella specie effettivamente il difensore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito ed aveva tentato anche infruttuosamente il pignoramento mobiliare, che però era mancato in quanto il debitore non era mai stato rivenuto nel proprio domicilio.
Tuttavia, il difensore avrebbe dovuto approfondire le condizioni patrimoniali del COGNOME, non essendo stata compiuta alcuna ricerca dei beni mobili registrati eventualmente intestati al cliente.
Tale omissione faceva sì che il tentativo di recupero si fosse dimostrato insufficiente e che quindi la richiesta del difensore non potesse essere accolta.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso COGNOME NOME sulla base di un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa fase.
Il motivo di ricorso, proposto , n. 3 e 5, denuncia erronea applicazione degli artt. 82 e 116 del DPR n. 115/2002 laddove è stata rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi sul presupposto RAGIONE_SOCIALE insufficienza del tentativo di recupero dei compensi nei confronti del cliente prima di accedere alla richiesta nei confronti dello Stato.
Si evidenzia che la più recente giurisprudenza di legittimità, in relazione a casi analoghi, ha ritenuto che la richiesta del difensore d’ufficio non debba anche provare l’impossidenza del proprio assistito, in quanto ciò si tradurrebbe in un onere eccessivo per il difensore.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l’emissione del decreto ingiuntivo, l’intimazione dell’atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l’impossidenza dell’assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto RAGIONE_SOCIALE difesa d’ufficio. (Cass. n. 8359/2020; Cass. n. 8361/2020; Cass. n. 3673/2019; Cass. n. 3489/2024).
La decisione impugnata non si è conformata ai principi espressi da questa Corte e pertanto deve essere cassata con rinvio al
Tribunale di Campobasso, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME