Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28787 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28787 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29184/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, MANTELLO ADRIANO e PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO -in composizione monocratica n. 5081/2020, depositata il 20.2.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 19.7.2019, comunicato il 22.7.2019, il Tribunale di Busto Arsizio, dopo aver dichiarato con separata ordinanza la nullità della prima CTU espletata da NOME COGNOME nel giudizio di divorzio (proc. n. 2231/2015 R.G.) tra i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, e degli atti conseguenti, disponendone la rinnovazione, CTU per la quale era stato già liquidato all’ausiliario un compenso di € 3.843,18 oltre accessori, con decreto del 28.5.2018 liquidava, ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 30.5.2002, al medesimo CTU il compenso di € 7.000,00, oltre accessori per la stima del patrimonio dei coniugi (calcolato in € 3.973.645,00) dallo stesso effettuata a seguito della disposta rinnovazione.
Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 170 del d.P.R. n.115/2002 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio COGNOME NOME, notificandola insieme al decreto di fissazione di udienza a COGNOME ed alle altre parti del giudizio di divorzio (COGNOME e Pubblico Ministero); si costituiva il solo COGNOME NOME, insistendo per la conferma del decreto di liquidazione del 19.7.2019, mentre l’opponente chiedeva di produrre l’atto di appello proposto contro la sentenza di divorzio di primo grado nel frattempo intervenuta e la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione del gravame.
La COGNOME restava contumace.
Acquisiti alcuni documenti in formato cartaceo, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 20.2.2020, dichiarava inammissibile la domanda del COGNOME tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della CTU espletata dal AVV_NOTAIO a seguito della disposta rinnovazione, respingeva l’istanza di
sospensione per pregiudizialità avanzata dal COGNOME, riteneva congruo il compenso di € 7.000,00 liquidato al CTU per la relazione depositata dopo la disposta rinnovazione applicando, in senso correttivo, l’art. 3 del D.M. 30.5.2002 (sui compensi per la stima di patrimoni), anziché l’art. 4, attinente ai compensi relativi ai bilanci di società, dichiarava la nullità del decreto di liquidazione del compenso a favore dello stesso ausiliario, per la prima relazione espletata, emesso il 28.5.2018 quale atto conseguenziale alla dichiarata nullità di quella relazione e degli atti conseguenti pronunciata nel giudizio di cognizione, e condannava il COGNOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione in favore di COGNOME NOME, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori.
Avverso tale ordinanza, non notificata, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Pubblico Ministero l’11.11.2020 ed a COGNOME NOME e NOME il 12.11.2020, affidandosi a tre motivi.
Le suddette parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 10.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta -ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata ha erroneamente individuato la prima domanda proposta dall’opponente nella richiesta di dichiarazione della nullità dell’elaborato del CTU, ritenendola inammissibile perché già oggetto dell’appello proposto dal COGNOME contro la sentenza di divorzio del Tribunale di Busto Arsizio, benché mai il COGNOME avesse avanzato una siffatta richiesta al giudice dell’opposizione, avendo egli domandato solo in via principale di dichiarare nullo il decreto di
liquidazione del compenso del 19.7.2019 del Tribunale di Busto Arsizio emesso nel procedimento n. 2231/2015 R.G., confermando invece il decreto di liquidazione emesso a favore dello stesso CTU il 28.5.2018, ed in subordine di rideterminare il compenso del CTU tenendo ferma l’esclusione della maggiorazione ex art. 52 del d.P.R. n. 115/2002 per la particolare complessità, ma attenendosi alle prescrizioni del testo unico in materia di spese di giustizia. Ad ulteriore conferma del fatto che le sue doglianze erano solo relative al compenso liquidato al CTU, il ricorrente ha evidenziato che l’atto introduttivo nell’intestazione recava l’indicazione ‘ Ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del CTU ‘, che alla pagina 14 dello stesso aveva precisato che la questione della nullità/erroneità della CTU era riservata al giudice dell’impugnazione e che nel verbale di udienza del 29.1.2020 aveva fatto presente di avere nelle more radicato il giudizio di appello contro la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio davanti alla Corte di appello di Milano, domandando in quella sede la nullità della CTU, come da ricorso in appello depositato il 24.1.2020.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 30.5.2002 per non avere ridotto alla metà il compenso dell’ausiliario determinato ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, come testualmente previsto dallo stesso art. 3 (relativo alle CTU in materia di valutazioni di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere), pur avendo correttamente individuato l’articolo applicabile (per l’appunto l’art. 3 e non l’art. 4) e giustamente escluso ogni compenso per la prima relazione dell’ausiliario, per via della nullità della stessa e degli atti conseguenziali dichiarata nel giudizio di merito con l’ordinanza del 28.5.2018, e pur avendo correttamente escluso il raddoppio del
compenso per la particolare complessità richiesto dal CTU nell’istanza di liquidazione del compenso ex art. 52 del D.M. 30.5.2002.
Aggiunge il ricorrente che, così impostata, l’ordinanza impugnata ha liquidato al CTU un compenso di € 7.000,00 oltre accessori, superiore al massimo liquidabile secondo l’art. 3 del D.M. 30.5.2002 di € 5.128,17 (ovvero la metà dell’importo intero di euro 10.256,34), chiedendo, quindi, di procedere alla liquidazione del compenso al CTU nella misura minima, o almeno riducendo alla metà il compenso già liquidato per rispettare il dettato normativo del citato art. 3 del D.M. 30.5.2002.
Col terzo motivo il ricorrente chiede che, a seguito della fondatezza delle violazioni di legge lamentate, l’ordinanza impugnata venga riformata anche nella parte in cui è stato condannato al pagamento in favore di COGNOME NOME delle spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, dovendo, invece, essere posto a carico del COGNOME l’onere della rifusione di tali spese.
Rileva il collegio che il primo motivo è fondato sussistendo la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui l’impugnata ordinanza, in motivazione e nel dispositivo, a pagina 3, ha individuato come prima domanda del ricorrente quella di dichiarare la nullità dell’elaborato del consulente e l’ha espressamente dichiarata inammissibile perché oggetto della domanda d’appello proposta o da proporre da parte del COGNOME, benché quest’ultimo non avesse mai avanzato al giudice dell’opposizione una domanda intesa ad ottenere l’accertamento della nullità della CTU posta a base del decreto di liquidazione del 19.7.2019, avendo chiesto solo di dichiarare nullo tale decreto e non la relazione dell’ausiliario posta a base dello stesso, già sottoposta alla cognizione del giudice naturale, ossia della Corte di appello di Milano davanti alla quale aveva impugnato nel corso del
giudizio di opposizione la sentenza di divorzio del Tribunale di Busto Arsizio.
Anche il secondo motivo è fondato, in quanto l’ordinanza impugnata, dopo aver correttamente ritenuto applicabile l’art. 3 del D.M. 30.5.2002 (che prevede la determinazione del compenso col riferimento agli scaglioni individuati all’art. 2 ma con la riduzione alla metà), anziché il non pertinente art. 4, facendo riferimento al valore del patrimonio stimato di € 3.973.645,00, e pur non avendo riconosciuto il raddoppio del compenso per la particolare complessità richiesto dal CTU nell’istanza di liquidazione del compenso ex art. 52 del D.M. 30.5.2002, ha ritenuto congruo il compenso liquidato prima dell’opposizione di € 7.000,00, oltre accessori.
In realtà, applicando gli scaglioni dell’art. 2 del D.M. 30.5.2002 al valore stimato di € 3.973.645,00, si ottengono il compenso minimo di € 5.116,32, medio di € 7.686,35 e massimo di € 10.256,34, che però, ridotti alla metà secondo quanto disposto dall’art. 3 dello stesso decreto, danno, corrispondentemente, luogo al compenso minimo di € 2.558,16, medio di € 3.843,18 e massimo di € 5.128,17, con la conseguenza che il compenso riconosciuto nell’impugnata ordinanza di € 7.000,00 (più accessori) risulta superiore al massimo liquidabile.
A seguito, dunque, della ravvisata fondatezza di questa censura (cui consegue la cassazione dell’impugnata ordinanza), il compenso spettante allo stesso AVV_NOTAIO per la relazione depositata nel procedimento n. 2231/2015 R.G. dopo la disposta rinnovazione andrà rideterminato dal giudice di rinvio applicando al compenso dovuto nei limiti di legge l’omessa riduzione alla metà prevista dall’art. 3 del D.M. 30.5.2002.
Il terzo motivo, riferito – in effetti -alla violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., va
assorbito, riguardando l’aspetto accessorio dipendente della regolamentazione delle spese.
In definitiva, devono essere accolti i primi due motivi, dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata ed il derivante rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Busto Arsizio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.2023