Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
R.G.N. 9088/24
C.C. 10/07/2025
ORDINANZA
Compenso C.T.U. -Liquidazione successiva alla pronuncia -Ricorso straordinario sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9088/2024) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME nel cui studio in Roma, INDIRIZZO ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (C.F.: 13953131003); COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE e COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE); RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA); Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA);
-intimati –
avverso il decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio del Tribunale di Roma in composizione monocratica cron. n. 6011/2024, depositato il 22 marzo 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Nel corso del giudizio civile intrapreso davanti al Tribunale di Roma R.G. n. 56606/2017 era espletata da NOME consulenza tecnica d’ufficio.
Depositato l’elaborato peritale, il giudice non provvedeva sull’istanza di liquidazione del compenso, nonostante la reiterazione di tale richiesta a cura del nominato consulente tecnico d’ufficio.
Quindi, il giudizio era definito con sentenza n. 13761/2023, depositata il 29 settembre 2023.
Successivamente alla definizione del giudizio era emesso il decreto di liquidazione di cui in epigrafe, che aveva dimezzato il compenso richiesto, adottando il sussidiario criterio di liquidazione a tempo, anziché quello ordinario a percentuale.
2. -Avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., affidato ad un unico motivo, NOMECOGNOME
Le controparti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 91 c.p.c. nonché la nullità del provvedimento impugnato, per avere il
Tribunale di Roma liquidato il compenso del consulente tecnico d’ufficio con decreto pubblicato il 22 marzo 2024, successivamente al deposito della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado n. 13761/2023, pubblicata il 29 settembre 2023.
Osserva l’istante che, in tal caso, il decreto di liquidazione sarebbe stato emesso in assoluta carenza di potestas iudicandi , tale da imporre l’annullamento dell’atto, in quanto emesso da un giudice carente di potere, sebbene il provvedimento fosse in grado di incidere in maniera illegittima e definitiva su posizioni di diritto soggettivo.
1.1. -Il motivo è fondato.
1.1.1. -Anzitutto vi è l’interesse ad agire dell’istante ex art. 100 c.p.c., stante che il consulente d’ufficio ha lamentato che, a fronte della richiesta inoltrata, la liquidazione è stata dimezzata rispetto a quella in tesi spettante e domandata.
1.1.2. -Nel merito il ricorso straordinario merita accoglimento.
E ciò perché il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.
Peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel
rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017; Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26062 del 04/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 28699 del 16/10/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 6934 del 08/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24101 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19580 del 17/06/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 37480 del 30/11/2021).
I requisiti suddetti ricorrono tutti nella fattispecie, anche con riguardo alla tempestività dell’impugnazione interposta.
-In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, c.p.c.
Le spese e compensi lite vanno dichiarati irripetibili, non avendo alcuna delle parti intimate dato causa al vizio del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio impugnato e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 10 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME