Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12268/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME (CPBPQL62S07F839Q) e NOME COGNOME (LNZRFL60R30F839A);
-ricorrenti- contro
COGNOME, COGNOME AZIENDA OSPEDALIERA COGNOMENOME E COGNOME DI CASERTA; -intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME, depositata l’1 /02/2023, r.g.n. 2900/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 1° febbraio 2023, che ha rigettato l’opposizione proposta dalle ricorrenti avverso i decreti di liquidazione dei compensi di due consulenti tecnici d’ufficio, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai quali è stata liquidata la complessiva somma di euro 3.837,03, da ripartirsi in parti uguali.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e l’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta non hanno presentato difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.P.R. n. 115/2002, 4 legge 319/1980 e 12 delle preleggi: il citato art. 53 stabilisce che in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al singolo consulente aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti salvo che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente per intero l’incarico; la decisione è illegittima in quanto, pur non avendo il giudice adottato due distinti decreti di liquidazione, ha duplicato le vacazioni indicate da COGNOME nella propria istanza di liquidazione del compenso così violando il dato normativo; la decisione è poi illegittima in quanto ha violato il principio per il quale gli onorari a vacazione devono essere commisurati non a un tempo presumibile, ma a quello effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico; l’indicazione del numero di vacazioni da parte di uno dei componenti del collegio peritale non può che riferirsi alla prestazione nel suo complesso, essendo l’incarico unitario, cosicché si effettua la maggiorazione del 40% per ciascuno degli altri componenti di quanto spettante al singolo consulente. Il ricorso è fondato.
L’art. 53 del d.P.R. n. 115/2002 prescrive che ‘quando l’incarico è stato conferito a un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli’.
Nel caso in esame risulta che sia stato conferito un unico incarico a due ausiliari e non emerge che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli. Il compenso doveva quindi essere determinato in modo globale sulla base di quello spettante al singolo ausiliario aumentato del quaranta per cento.
Il ricorso va pertanto accolto, cassa l’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato, che deciderà alla luce dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione