SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 1911 2024 – N. R.G. 00006379 2023 DEL 08 11 2024 PUBBLICATA IL 11 11 2024
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281-terdecies c.p.c. e 281-sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
Parte_1
(C.F.
P.IVA_1
COGNOME NOME
), con il
patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
RICORRENTE
contro
– PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA Controparte_1
ING.
(C.F.
,
con il
patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
Controparte_2
CodiceFiscale_1
COGNOME NOME
TABLE
RESISTENTI
alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
ING.
(C.F.
,
con
il
patrocinio
RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO
COGNOME NOME
Controparte_2
CodiceFiscale_1
RICORRENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ANCONA
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA Controparte_1
TABLE
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente come da ricorso in opposizione al decreto di pagamento emesso in favore RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario del magistrato (articoli 170 del D.P.R. 115/2002, 15 D.L. vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c.) depositato il 13/12/2023 e da comparsa di costituzione nel procedimento riunito n. 207/2024 R.G.: ‘ chiede che l’AVV_NOTAIO.mo AVV_NOTAIO del Tribunale adito voglia, previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecutorietà del provvedimento opposto ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del D. Lgs. 150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5 del medesimo Decreto, e tenuto conto del fumus del presente ricorso, – in via principale annullare i decreti di pagamento impugnati per le motivazioni di cui in parte espositiva; – in via subordinata liquidare i compensi del consulente alla luce del criterio [di cui] all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.05.2022 Con vittoria di spese ‘. Parte_1
Per il resistente ing. come da comparsa di costituzione depositata il 09/02/2024 ‘ RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: – in via principale, nel merito: rigettare l’opposizione avversaria. Con vittoria, di spese e competenze di lite.’ E da ricorso introduttivo del procedimento riunito n. 207/2024 R.G.: ‘ RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via principale, nel merito: riformare i decreti di liquidazione dei compensi per attività peritale impugnati (così come puntualmente individuati in epigrafe) e conseguentemente liquidare in favore del consulente tecnico opponente Ing. il compenso indicato nelle già depositate istanze di liquidazione, comprensivo di tutte le fasi di attività di consulenza effettivamente svolte e con l’ulteriore liquidazione anche RAGIONE_SOCIALEe spese relative al presente giudizio. Con vittoria di spese e di competenze di lite ‘. Controparte_2 Controparte_2
Per il resistente : come da comparsa di costituzione depositata RAGIONE_SOCIALE l’intestato Tribunale dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il ricorso in quanto Controparte_1
il 31/05/2024 nel presente procedimento e nel procedimento riunito n. 207/2024 R.G.: ‘ infondato in fatto e in diritto. Spese vinte ‘.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: IL PROC. 6379/2023.
1. Con ricorso in opposizione al decreto di pagamento emesso in favore RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario del magistrato (articoli 170 del D.P.R. 115/2002, 15 D.L. vo n. 150/2011 e 281 decies c.p.c.) del 13/12/2023, [d’ora in avanti, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del medesimo decreto, dei decreti di pagamento relativi alle istanze nn. 665, 666-667, 668-669-670, 671672, 673-674-675-676-677-678-679/2023 emessi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 168, 2° e 3° co., D.P.R. 115/2002, dal Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO, controfirmati dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, nell’ambito del procedimento penale 2654/2018 R.G.N.R. (al quale sono stati riuniti i fascicoli 5416/18 e 2821/20), comunicati in data 14/11/2023, in relazione alle attività peritali svolte dal consulente tecnico del PM, ing. nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento penale. […] Parte_1 Parte Pt_2 Controparte_2
Argomenta la società ricorrente che dall’esame RAGIONE_SOCIALEe istanze di pagamento avanzate alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di AVV_NOTAIO dall’ing. per le attività peritali svolte nell’ambito del procedimento penale sopramenzionato, è emerso che il consulente tecnico ha calcolato l’importo degli onorari richiesti utilizzando i criteri tabellari di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato del D.M. 30.05.2002, applicabili a ‘perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale’ , mentre, ad esito RAGIONE_SOCIALEa disamina dei singoli decreti di pagamento emessi, si evince che gli importi degli onorari liquidati dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di AVV_NOTAIO in favore del consulente tecnico sono stati calcolati talvolta alla luce dei criteri tabellari di cui all’art. 2, talaltra utilizzando quelli previsti dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato del D.M. 30.05.2002, applicabile a ‘perizia o consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili’ e che inoltre agli importi come sopra stabiliti, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di AVV_NOTAIO ha in taluni casi applicato, per la difficoltà del caso, aumenti del 20%, del 50% o del 100%, determinando in questo modo un superamento degli importi massimi del tariffario. CP_2
In particolare:
· con il decreto di pagamento n. 665/23 – relativo alla richiesta di liquidazione per la relazione ICA n. 005/2022 del 10.3.22 (controlli, prove, rilievi e campionamenti eseguiti sul serbatoio interrato di GPL, sulle relative tubazioni di collegamento, sul KO Drum TARGA_VEICOLO e sul sistema torcia TARGA_VEICOLO), depositata in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito in data 15.07.20, il P.M. ha liquidato la somma di € 13.013,24 partendo dal valore massimo tabellare pari ad € 10.256,34, utilizzando erroneamente i criteri tabellari di cui all’art. 2, applicabili a ‘perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale’ ;
· con i decreti di pagamento nn. 666-667/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 013/21 del 01.02.21 (attività esperite sul serbatoio TK 62) e ICA n. 014/21 (attività esperite sul serbatoio TK 59), depositate in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito in data 05.04.19 – il P.M. ha liquidato la somma di € 37.499,66, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi, separatamente considerati, liquidati per l’attività sui serbatoi TK59 e TK62, con aumento del 50% per la asserita difficoltà del caso, secondo i criteri di cui all’art. 11 del D.M. 30.05.2002 (‘perizia o consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni’ ) a fronte, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa istanza del Consulente di liquidazione secondo i criteri di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEe tabelle; · con i decreti di pagamento nn. 668-669-670/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 021/21 (attività peritali sul serbatoio TK 61 e relativo bacino di contenimento), ICA n. 014/22 (analisi RAGIONE_SOCIALEa documentazione fornita dal CTR sul TK 61), ICA n. 015/22 (attività peritali svolte a seguito del crollo del tetto del serbatoio TK 61), depositate in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito in data 10.09.19 – il P.M. ha liquidato € 26.026,49, somma massima concedibile con un aumento del 100% per la asserita difficoltà del caso, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEe tabelle del D.M. 30.05.2002, che si applica ai casi di ‘perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale’. Ebbene la perizia (NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto l’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione tecnica fornita dal CTR) è costituita dalla procedura di ispezioni di raffineria e dalla relazione eseguita per conto RAGIONE_SOCIALEa raffineria da circa 80 pagine). In realtà tutte e tre le relazioni (ICA 14, 15 e 21) rispondono allo stesso quesito ma sostanzialmente si assiste ad una triplicazione degli elaborati che la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica liquida unitariamente in € 26.026,49 a fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta di oltre 50.000,00 del consulente; NUMERO_DOCUMENTO20
· con i decreti di pagamento nn. 671-672/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 010/22 (accertamenti sul serbatoio TK 322) e ICA n. 011/22 (accertamenti sul serbatoio TK 325), depositate in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito in data 29.11.19 – il P.M. ha liquidato € 24.999,78, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi – separatamente considerati liquidati per l’attività svolta sul serbatoio TK 322 e per quella svolta sul TK 325, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato del D.M. 30.05.2002, a fronte RAGIONE_SOCIALEa istanza del Consulente di liquidare secondo le tabelle di cui all’art. 2 del medesimo decreto. Le relazioni ICA nn. 10 e 11/2022 rispondono al quesito del Pubblico Ministero circa lo stato manutentivo dei serbatoi denominati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO e dei bacini di contenimento. Tali relazioni, come emerge dalla loro lettura, si sono concretate nell’eseguire RAGIONE_SOCIALEe riprese/foto mediante esame visivo indiretto attraverso fotocamera digitale e sistema GNNS Geomax Zentih 35 PRO;
· con i decreti di pagamento nn. 673-674-675-676-677-678-679/23 – relativi alle richieste di liquidazione per le relazioni ICA n. 009/22 (accertamenti sul serbatoio TK 28), ICA n. 013/22 (accertamenti sul serbatoio TK 38), ICA n. 012/22 (accertamenti sul serbatoio TK 39), ICA n. 007/22 (accertamenti sul serbatoio TK 216), ICA n. 008/22 (accertamenti sul serbatoio TK 336), ICA n. 016/22 (accertamenti sul cd. Tubo 100 ed altri), depositate in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito in data 13.11.20 – il P.M. ha liquidato € 89.999,19, importo ricavato dalla somma degli onorari massimi – separatamente considerati – liquidati per le attività eseguite in risposta a ciascun quesito e aumentati del 20% per la asserita difficoltà RAGIONE_SOCIALE‘incarico, utilizzando erroneamente i criteri di cui all’art. 11 del D.M. 30.05.2002 a fronte RAGIONE_SOCIALEa istanza del Consulente di liquidare secondo le tabelle di cui all’art. 2 del medesimo decreto.
In particolare, il decreto di pagamento n. 673 attiene alla analisi RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe acque di processo dei serbatoi TK 38, 39, 216 e 336. Tale incarico è stato assegnato collegialmente ad altri due tecnici (AVV_NOTAIOssa e AVV_NOTAIOssa ed al solo ing. stato liquidato il compenso netto di € 9.851,74. L’attività è consistita essenzialmente nei rapporti di prova eseguiti da laboratori esterni sulla base dei campionamenti effettuati. Con riferimento a tutti gli altri quesiti formulati il consulente ha riservato relazione a parte. In particolare: Persona_1 Pt_3 Per_2 CP_2
il decreto di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO è relativo alla analisi del TK 28 e del bacino di contenimento;
il decreto di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO è relativo all’analisi del TK 38 e del bacino di contenimento;
il decreto di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO è relativo all’analisi del TK 39 e del bacino di contenimento;
il decreto di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO è relativo all’analisi del TK 216 e del bacino di contenimento;
il decreto di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO è relativo all’analisi del TK 336 e del bacino di contenimento;
il decreto di pagamento n. 679 è relativo alle prove, rilievi eseguiti sul c.d. tubo 100 RAGIONE_SOCIALEa vasca di raccolta prodotti da barell, sulla vasca ‘mandata da pozzetto aspirazione TARGA_VEICOLO‘.
Lamenta la società ricorrente che, avuto riguardo alla natura degli incarichi e RAGIONE_SOCIALEe attività peritali svolte consistite in alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti, ma soprattutto nell’esame di documentazione, così come indicato dallo stesso consulente nelle istanze di liquidazione, gli onorari spettanti all’ausiliario avrebbero dovuto essere calcolati avendo riguardo al dettato di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.05.2022 ( ‘Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e sono determinati in base alle vacazioni’ ), non rientrando i casi di specie nell’alveo applicativo di cui agli artt. 2 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘allegato del medesimo decreto.
Inoltre la Procura avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione in ordine: (i) alla scelta di liquidare i compensi secondo i richiamati artt. 2 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.5.2022 a fronte RAGIONE_SOCIALEa applicabilità, al caso di specie, dei criteri più generali previsti dall’art. 1; (ii) alla complessità e alla difficoltà RAGIONE_SOCIALE‘incarico tali da giustificare il pagamento nella misura massima prevista dalle tabelle con aumento del 20% (decreti di pagamento nn. 673-674- 675-676-677-678-679/23), del 50% (decreti di pagamento nn. 666-667/23) e del 100% (decreti di pagamento nn. 668-669-670/23);
Secondo la società ricorrente la durata RAGIONE_SOCIALE‘incarico non può giustificare gli importi come sopra descritti, essendo la stessa ascrivibile alle plurime richieste di proroga avanzate dal Consulente e, per tale motivo, non imputabile all’istante.
Gli accertamenti condotti, poi, hanno natura sostanzialmente omogenea, avendo tutti i serbatoi oggetto di analisi le medesime caratteristiche funzionali e strutturali e trattandosi di attività analoghe, eseguite su impianti similari che non presuppongono studio e applicazione di diversi criteri di indagine, apparendo, pertanto, incongrua e comunque immotivata la scelta di liquidare un compenso per ogni singolo quesito, trattandosi di accertamenti svolti nell’ambito del medesimo procedimento penale e aventi carattere omogeneo.
In definitiva, avuto riguardo allo svolgimento degli accertamenti tecnici nella loro interezza, l’importo complessivamente liquidato, pari ad € 191.538,36, oltre che ad essere frutto di erronea applicazione dei criteri tabellari normativamente previsti, risulta oggettivamente elevato, non proporzionato, esorbitante ed incongruo rispetto al carattere ordinario ed omogeneo RAGIONE_SOCIALEe attività peritali svolte.
La ricorrente ha concluso, quindi, come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il consulente tecnico del PM, ing. chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversario ricorso, rilevando la contestuale pendenza di altro procedimento iscritto al N. NUMERO_DOCUMENTO22024 R.G. promosso dallo stesso consulente tecnico per impugnare i suddetti decreti di pagamento e le relative liquidazioni disposte in suo favore ‘nella misura in cui abbattono e decurtano sensibilmente il compenso di cui il professionista opponente aveva originariamente richiesto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe proprie competenze professionali’ e chiedendo la riunione dei due procedimenti, con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe conclusioni sopra riportate. CP_2
Nel merito, il resistente deduce in primis che il valore dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALEa perizia, calcolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato 1 del D.M. 30 maggio 2002, esula da qualsivoglia genere di contestazione. Richiama poi integralmente il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta autonomamente e precisa ulteriormente che gli aumenti applicati dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, in alcuni casi del 20%, del 50% o del 100% ed ex adverso censurati, peraltro ampiamente inferiori a quelli richiesti dal professionista ed a questo dovuti in ragione RAGIONE_SOCIALEa tipologia degli incarichi svolti, godono del pieno sostegno del dettato normativo di cui all’art. 52 del D.P.R. n. 115/2002.
Contesta e puntualizza che non corrisponde al vero che le attività peritali svolte sono consistite in ‘ alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti ma soprattutto nell’esame di documentazione ‘: ed infatti il CT PM, che a suo dire ha svolto attività di complessità estrema che avrebbe richiesto una elevatissima preparazione specialistica, si è trovato a lavorare ‘ in condizioni di totale insalubrità e di costante esposizione al pericolo ‘, ragioni per le quali andava sempre concesso l’aumento richiesto dal professionista sino al 100% del valore RAGIONE_SOCIALEa propria prestazione ‘ e come dunque i soli casi in cui i decreti di pagamento impugnati dovranno considerarsi errati… sono quelli in cui non gli è stato riconosciuto! ‘.
Non condivide l’avversaria censura per cui ‘ la durata RAGIONE_SOCIALE‘incarico non può giustificare gli importi come sopra descritti essendo la stessa ascrivibile alle plurime richieste di proroga avanzate dal consulente ‘ in quanto è vero semmai il contrario: la estrema difficoltà degli incarichi svolti dall’Ing.
giustificavano le richieste di proroga che venivano via via puntualmente approvate dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di con il ‘ Visto, si autorizza per la complessità degli accertamenti disposti ‘. CP_2 Pt_1
Ribadisce quindi i motivi di opposizione ai decreti di pagamento contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.N. 207/2024.
Evocata in giudizio anche la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica del Tribunale di AVV_NOTAIO, quest’ultima ha depositato in giudizio una nota, in data 09/02/2024, con cui ha eccepito l’inammissibilità e la nullità
RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta nei suoi confronti sia per carenza di legittimazione passiva che per difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del Controparte_1
in quanto solo quest’ultimo risulta titolare del rapporto di debito nell’ipotesi di liquidazione di spettanze agli ausiliari del magistrato. Nel merito ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione per i motivi di cui alla allegata relazione del Funzionario Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Spese RAGIONE_SOCIALE Giustizia. […]
All’udienza del 21/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 ter c.p.c, verificato il difetto di contraddittorio nei confronti del e degli imputati del procedimento penale nel cui ambito il consulente tecnico ha svolto il suo incarico, il AVV_NOTAIO ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti ed ha rinviato per la trattazione del merito RAGIONE_SOCIALEa causa all’udienza del 12/06/2024. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta del 31/05/2024, deducendo che i decreti di liquidazione del compenso, oggetto di giudizio, risultano pienamente legittimi e coerenti con la costante e univoca interpretazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni applicabili al caso di specie mentre è iniqua la diversa determinazione del compenso operata dalla società ricorrente. Controparte_1
Ha evidenziato che l’attività professionale del CT PM è stata caratterizzata da 5 verbali di incarico, di cui il primo in data 05.04.2019 e l’ultimo in data 13.11.2020, con periodici depositi di 15 elaborati tecnici, di cui l’ultimo depositato in data 10.06.2022 e che il periodo di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa consulenza è durato circa 3 anni, con 1196 giorni concessi per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, di cui 1157 utilizzati. Ha poi dato atto RAGIONE_SOCIALEe modalità adottate dalla Procura di per la liquidazione: l’Amministrazione ha preso in carico tutte le istanze e redatto una tabella riassuntiva, contenente i singoli quesiti, i depositi scaturiti e gli importi richiesti dal consulente, distinti per importi base e aumentando il compenso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002; al fine di trovare un bilanciamento tra l’esigenza di remunerare adeguatamente il lavoro svolto, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del D.P.R. 115/2002 e del D.M. 30/05/2002, e quella di economicità, trattandosi di spesa anticipata dall’Erario, il Pubblico Ministero procedente ha quindi determinato l’onorario complessivo in € 150.960,30, da ripartire in singoli decreti. Premesso che il ricorso al criterio del numero RAGIONE_SOCIALEe vacazioni deve essere assolutamente residuale, e poiché il lavoro RAGIONE_SOCIALE‘ing. è stato sostanzialmente tecnico ma anche con aspetti di carattere amministrativo-contabile, è stato applicato l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa tabella non su tutte le liquidazioni, ma solo su quelle con rilievi di carattere amministrativo, dovendosi applicare l’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa tabella su tutte le altre consulenze di natura tecnica. Pt_1 CPNUMERO_DOCUMENTO2
Ha rilevato infine l’Avvocatura che per ciò che concerne il profilo RAGIONE_SOCIALEa ripartizione, trattandosi di pluralità di quesiti e di accertamenti, l’Amministrazione ha tenuto in considerazione il numero di
incarichi conferiti al consulente, rilevando che la pluralità di valutazioni ed accertamenti richiesti non esclude l’unicità RAGIONE_SOCIALE‘incarico e la conseguente unitarietà del compenso.
Ha chiesto quindi di dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All’udienza del 12/06/2024 si è dato atto RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione, nonostante la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica, di tutti gli imputati e del deposito da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di un CD ROM contenente la documentazione richiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, comma 5, D. Lgs. n. 150/2011. Il AVV_NOTAIO considerato che il procedimento n. 207/2024 (pendente tra le stesse parti e instaurato dall’ing.
era stato rinviato al 9/10/2024, rinviava anche il presente giudizio per la riunione e per la discussione, autorizzando le parti a prendere visione ed estrarre copia del contenuto del CD-ROM e invitando le stesse ad evidenziare eventuali mancanze o irregolarità. CP_2
Nelle more, in data 04/09/2024, la Procura ha depositato il decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento penale 2654/18 R.G.N.R..
All’udienza del 9/10/2024 è stata disposta la riunione dei due procedimenti connessi.
(SEGUE): IL PROC. 207/2024.
Con separato ricorso depositato il 15.1.2024 il CTP Ing. a, come detto, proposto autonoma opposizione avverso i decreti di pagamento emessi in suo favore dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di AVV_NOTAIO in relazione all’incarico da lui svolto nel procedimento penale avente ad oggetto l’attività RAGIONE_SOCIALEa CP_2 Parte_1
In particolare, ha dedotto quanto segue:
Per quanto concerne i decreti ist. SIAMM nn. 668-669-670 del 2023, emessi all’esito RAGIONE_SOCIALEe richieste di pagamento depositate unitamente alle relazioni ICA 21/2021, ICA 14/2022, ICA 15/2022, la Procura avrebbe errato considerando un unicum la sua attività che, in realtà, si è sostanziata in ben tre distinte relazioni peritali rispettivamente di circa 115, 180 e 320 pagine, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali redatta all’esito di una puntuale e distinta attività di indagine demandata dalla Procura stessa. La valutazione RAGIONE_SOCIALEa Procura è inoltre da ritenersi palesemente illegittima e contraddittoria rispetto a quella compiuta per altri decreti in cui ha proceduto a liquidazioni distinte riconoscendo accertamenti distinti. Anche in questo caso le tre relazioni ICA 21/2021, ICA 14/2022 e ICA 15/2022 rendicontano – a parere del CT PM – attività peritali completamente diverse ed impossibili da considerare unitariamente.
Per quanto concerne il decreto ist. SIAMM n. 665 del 2023, emesso all’esito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento depositata unitamente alla relazione ICA 5/2022, è stato riconosciuto il compenso come
richiesto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al D.M. 30/05/2002 ma non l’aumento del 100% nonostante la estrema complessità e la assoluta gravosità RAGIONE_SOCIALEe operazioni peritali.
Per quanto concerne i decreti di cui alle ist. SIAMM nn. 671 – 672 – 673 – 674 – 675 – 676 – 677 678 – 679 del 2023 e nn. 666 – 667 del 2023, emessi all’esito RAGIONE_SOCIALEe richieste di pagamento depositate unitamente alle relazioni ICA 13/2021, ICA 14/2021, ICA 7/2022, ICA 8/2022, ICA 9/2022, ICA 10/2022, ICA 11/2022, ICA 13/2022, ICA 16/2022, sono stati utilizzati i parametri di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa tabella allegata al D.M. 30/05/2002 e non RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEo stesso Decreto, come richiesto, e non è stato riconosciuto il richiesto aumento del 100%.
Parte
Si è costituita in giudizio l’ reiterando le considerazioni di cui al ricorso in opposizione e in particolare osservando che ‘ avuto riguardo alla natura degli incarichi e RAGIONE_SOCIALEe attività peritali svolte – consistite in alcuni sopralluoghi e prove tecniche sugli impianti, ma soprattutto nell’esame di documentazione, così come indicato dallo stesso consulente nelle istanze di liquidazione -, gli onorari spettanti all’ausiliario avrebbero dovuto essere calcolati avendo riguardo al dettato di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.05.2022 ‘. Ha rilevato inoltre che la Procura ha omesso di fornire adeguata motivazione in ordine: (i) alla scelta di liquidare i compensi secondo i richiamati artt. 2 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.5.2022 a fronte RAGIONE_SOCIALEa applicabilità, al caso di specie, dei criteri più generali previsti dall’art. 1; (ii) alla complessità e alla difficoltà RAGIONE_SOCIALE‘incarico tali da giustificare il pagamento nella misura massima prevista dalle tabelle con gli aumenti indicati.
Ha chiesto, in definitiva, di annullare i decreti di pagamento impugnati e, in via subordinata, liquidare i compensi del consulente alla luce del criterio all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al D.M. 30.05.2022.
La Repubblica ha depositato anche nel presente procedimento, in data 09/02/2024, una nota con cui ha eccepito l’inammissibilità e la nullità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta nei suoi confronti sia per carenza di legittimazione passiva che per difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del in quanto solo quest’ultimo risulta titolare del rapporto di debito nell’ipotesi di liquidazione di spettanze agli ausiliari del magistrato. Nel merito ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione per i motivi di cui alla allegata relazione del Funzionario Responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Spese di Giustizia. Parte_4 Controparte_1
All’udienza del 21/02/2024, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 ter c.p.c, verificato il difetto di contraddittorio nei confronti del e degli imputati del procedimento penale nel cui ambito il consulente tecnico ha svolto il suo incarico, il AVV_NOTAIO ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti ed ha rinviato per la trattazione del merito RAGIONE_SOCIALEa causa all’udienza del 12/06/2024. Controparte_1
Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta del 31/05/2024, deducendo che i decreti di liquidazione del compenso, oggetto di giudizio, risultano pienamente legittimi e coerenti con la costante e univoca interpretazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni applicabili al caso di specie mentre è iniqua la diversa determinazione del compenso operata dalla società ricorrente. Controparte_1
All’udienza del 12.6.2024 si riscontrava il difetto di notifica nei confronti di alcuni dei coimputati del procedimento penale e la causa era rinviata. All’udienza successiva del 9.10.2024, risultata regolare la notifica ai coimputati, era disposta la riunione del procedimento a quello recante il n. NUMERO_DOCUMENTO .
RG (introdotto dalla (SEGUE): I PROCEDIMENTI RIUNITI. Parte_1
All’udienza del 9/10/2024 i due procedimenti connessi sono stati, come detto, riuniti e le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni riportandosi ai rispettivi atti.
E’ stata posta nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti la questione relativa al valore degli impianti esaminati dal CT, al fine di valutare lo scaglione di riferimento in ordine al compenso liquidabile, qualora si debba comunque applicare l’art. 2 o l’art. 11 del DM 30/5/2002.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE‘ a rilevato sul punto che la contestazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario liquidato è da intendersi globale e complessiva e attiene sia alla applicazione degli artt. 2 e 11 del DM citato in luogo del criterio generale di cui all’art. 1, che al valore dei beni esaminati preso a riferimento dal CT nella sua istanza e dalla nel decreto di liquidazione. Parte Pt_4
La difesa del CT PM ha osservato che nessun rilievo è mai stato sollevato in ordine al valore di riferimento, indicato sia dal CT nella istanza di liquidazione che dalla nel decreto di pagamento, sicché la circostanza deve ritenersi non contestata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.. Pt_4
Anche l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa mancata contestazione del valore dei beni oggetto di causa.
Nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza il difensore RAGIONE_SOCIALE‘ a altresì eccepito la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa nota depositata dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica in data 9.2.2024 cui è allegata, insieme ai decreti di pagamento impugnati e alle corrispettive istanze di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario, una relazione del funzionario responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Spese di Giustizia (pagg. 11-13), atteso che la Procura non sta in giudizio in proprio ma a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, regolarmente costituita e che non ha mai fatto proprio il documento in maniera formale. Parte
In proposito il difensore del CT ha osservato che il documento deve intendersi ritualmente depositato salva la autonomia del AVV_NOTAIO di valutarne la ammissibilità e la rilevanza, mentre l’Avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato ha osservato che la documentazione è da reputarsi ammissibile, trattandosi di meri chiarimenti di quanto già dedotto in giudizio nella comparsa di costituzione e risposta RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura.
LE QUESTIONI.
Preliminarmente, va in questa sede integralmente richiamata l’ordinanza del 29.3.2024 con la quale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del e degli indagati/imputati del procedimento/processo (transitato dalla fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari a quella RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare con successivo rinvio a giudizio e fissazione di udienza dibattimentale) al quale l’attività RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario è riferita ed è stato richiesto all’ in sede di trasmettere, con deposito telematico, gli atti e le informazioni necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (deposito avvenuto in data 5.6.2024 con deposito di supporto informatico materiale CD ROM e con inserimento nel fascicolo telematico, come da precedente autorizzazione giudiziale). Controparte_1 Controparte_21
Entrambi gli adempimenti sono stati regolarmente eseguiti. […]
Quanto alla nota RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica datata 9/2/2024, il suo deposito deve ritenersi irrituale, atteso che, come rilevato nell’ordinanza 29/3/2024, e come più autorevolmente sottolineato dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione ‘ il Pubblico Ministero non è, certamente, titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo dotato, al pari di tutti gli altri uffici giudiziari, di autonomo bilancio) ‘ (Cass. sez. u. 29/05/2012 n. 8516) e dunque non ha legittimazione passiva, spettando questa al . Controparte_1 […]
D’altra parte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, ‘ il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione ‘, e tale facoltà è stata espressamente esercitata nel procedimento in esame (cfr. ordinanza 29/3/2024), sicché può concludersi che la documentazione allegata alla citata nota, in quanto relativa al procedimento che ha condotto alla emanazione del decreto impugnato, è rilevante, e deve dirsi utilizzabile, facendo parte del complesso di informazioni necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione (pur senza che la relazione del funzionario responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio spese di giustizia possa integrare i decreti di pagamento impugnati o colmarne eventuali lacune).
I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. L’ATTIVITÀ DEL CT PM.
Va premesso che la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di AVV_NOTAIO, a partire dal 2018, ha svolto indagini sull’attività RAGIONE_SOCIALEa di Falconara Marittima, ipotizzando i reati di emissione di esalazioni nocive e moleste, lesioni personali colpose da emissioni nocive, inquinamento ambientale colposo, lesioni colpose derivanti da inquinamento ambientale, violazione degli obblighi del datore di lavoro inerenti ai luoghi di lavoro, deterioramento RAGIONE_SOCIALE‘aria circostante la raffineria, gestione illecita di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, inosservanza RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni contenute nel decreto AIA in relazione alla gestione dei rifiuti, inquinamento del suolo e RAGIONE_SOCIALEe falde acquifere sottostanti. Parte_1
In data 5.4.2019, il AVV_NOTAIO COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare ‘ le condizioni attuali dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante; nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per eliminare gli inconvenienti; dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la Riferisca il CT quali sono le attuali condizioni dei citati serbatoi ‘. CP_2 Parte_1
In data 10.9.2019, il AVV_NOTAIO COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare ‘ le condizioni attuali del serbatoio TARGA_VEICOLO; in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante; nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi sopra indicati. Riferisca il CT… se il serbatoio è stato interamente svuotato come prescritto dal CTR RAGIONE_SOCIALE… e in caso negativo se il mancato svuotamento sia dovuto a negligenza da parte RAGIONE_SOCIALEa dirigenza … autorizza ogni accertamento tecnico finalizzato a verificare: 1 la fattibilità RAGIONE_SOCIALEo svuotamento totale del serbatoio TARGA_VEICOLO; 2 l’esecuzione mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque…; dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la RAGIONE_SOCIALE API. CP_2 Parte
In data 29.11.2019, il AVV_NOTAIO COGNOME ha conferito incarico al CT ing. di accertare ‘ le condizioni attuali RAGIONE_SOCIALE‘area adiacente ai serbatoi Tk322 e 325… con specifico riferimento alle condizioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo in una zona di mt. 50 circa di raggio dall’esterno dalla parete esterna di ogni singolo serbatoio ed accerti le cause e la provenienza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale presenza del materiale inquinanti; nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individui a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi sopra indicati…. Viene autorizzato ad eseguire anche mediante carotaggi o scavi a mano di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque…; dica in particolare il CT se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la ‘. CP_2 Parte_1
In data 15.7.2020, il AVV_NOTAIO COGNOME ha conferito incarico ai CT ing. Dott. e AVV_NOTAIOssa di accertare ‘ previa acquisizione dei dati informatici e cartacei sullo stoccaggio e CP_2 Per_3 Per_2
smaltimento di GPL non destinato alla vendita ma allo smaltimento… se vi è stata all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE… attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita…; verifichino quale sia la natura e quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente mediante combustione in torcia…’.
In data 13.11.2020, il AVV_NOTAIOssa COGNOME ha conferito incarico ai CT ing. AVV_NOTAIOssa e AVV_NOTAIOssa di accertare ‘ 1. Lo stato di conservazione del serbatoio Tk28 contenente mtbe e degli impianti di collegamento con gli impianti presenti in raffineria; 2. Lo stato di conservazione dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO e degli impianti di collegamento…; 3. Lo stato qualitativo RAGIONE_SOCIALEe acque sotterranee dei piezometri superficiali e profondi e dei pozzi RAGIONE_SOCIALEa barriera idraulica intorno ai suddetti serbatoi e di tutti i pozzo/piezometri…; 4. Lo stato qualitativo RAGIONE_SOCIALEe matrici suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento e intorno ai suddetti serbatoi; 5. La gestione RAGIONE_SOCIALEe acque eventualmente contaminate attraverso gli impianti di trattamento RAGIONE_SOCIALEe suddette matrici presenti in RAGIONE_SOCIALE; 6. Evidenzino l’entità e la natura RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento riscontrato individuandone le cause e verifichino se possibile se tale inquinamento eventuale si diffonda nell’ambiente circostante e in che misura’. CP_2 Per_2 Per_1
I termini concessi per l’esecuzione degli incarichi ed il deposito RAGIONE_SOCIALEe relazioni peritali sono stati ripetutamente prorogati; le proroghe, tempestivamente richieste, sono state autorizzate dal PM ‘ per la complessità degli accertamenti disposti ‘. Gli elaborati sono stati tutti depositati nei termini assegnati, le richieste di pagamento sono state trasmesse tempestivamente utilizzando la prevista istanza web dall’applicativo . Pt_2
I decreti di pagamento impugnati sono cinque:
Decreto relativo alle istanze n. 666 e 667/2023 per € 37.499,66 complessivi (€ 29.555,22 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali).
Si tratta del compenso per l’incarico conferito in data 05.04.2019; i quesiti riguardavano:
le condizioni attuali dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO;
ii) nell’ipotesi di cattiva manutenzione, la individuazione dei soggetti responsabili;
iii) i vantaggi conseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE.
La risposta del CT ing. avvenuta con due relazioni: CP_2
relazione denominata ICA 013/2021 relativa al serbatoio TARGA_VEICOLO,
relazione denominata ICA 014/2021 relativa al serbatoio TARGA_VEICOLO.
La liquidazione è avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 – corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO, l’onorario di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO, con aumento del 50% per la difficoltà del caso.
Decreto relativo alle istanze n. 668, 669, 670/23 per € 26.026.49 (€ 20.512,68 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 10.09.2019 per rispondere ai quesiti che attengono:
alle condizioni attuali del serbatoio TARGA_VEICOLO,
ii) alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘effettivo svuotamento come prescritto dal RAGIONE_SOCIALE e in caso negativo individuazione dei soggetti responsabili,
iii) alla verifica RAGIONE_SOCIALEa fattibilità RAGIONE_SOCIALEo svuotamento totale del serbatoio,
iv) alla esecuzione anche mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque,
ai vantaggi conseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE.
La risposta del CT ing. avvenuta con tre relazioni: CP_2
ICA 021/2021 del 21/12/2021 [depositata il 22/12/2021] per analisi serbatoio TARGA_VEICOLO,
ICA 014/2022 del 30/05/2022 [depositata il 10/06/2022] esame e valutazione tecnica RAGIONE_SOCIALEa documentazione del C.T.R.,
ICA 015/22 del 31/05/2022 [depositata il 10/06/2022] per esame del serbatoio TARGA_VEICOLO dopo il crollo del tetto galleggiante sul suo fondo e la verifica di eventuale inquinamento ambientale.
La liquidazione è avvenuta calcolando l’onorario pari a € 10.256,34 ex art. 2 D.M. 30.05.2002 per prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘aspetto amministrativo su quello tecnico, considerato l’importo massimo, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, con aumento pari al 100% per la complessità, pervenendo così all’importo di € 20.512,68 (oltre accessori).
Decreto relativo alle istanze n. 671 e 672/23 per € 24.999.78 (€ 19.703,48 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 29.11.201, per rispondere ai quesiti che attengono:
alle condizioni attuali RAGIONE_SOCIALE‘area adiacente ai serbatoi TK322 e TK325;
ii) all’accertamento di eventuale presenza di materiali inquinanti, con esecuzione di prelievi di campioni del suolo, del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque,
iii) ai vantaggi conseguiti dall’RAGIONE_SOCIALE.
La risposta del CT è avvenuta con due relazioni:
ICA 010/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO
ICA 011/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO.
La liquidazione è avvenuta nel seguente modo: l’onorario è stato calcolato ex art. 11 D.M. 30.05.2002 in misura di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO ed € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘importo massimo, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato.
Decreto relativo alla istanza n. 665/23 per € 13.013,24 (€ 10.256,34 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 15.07.2020 per rispondere ai seguenti quesiti che attengono:
alla eventuale attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita,
ii) alla verifica RAGIONE_SOCIALEa natura e quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente mediante combustione in torcia.
La risposta è contenuta nella relazione ICA 005/22 [depositata il 11/03/2022].
La liquidazione è avvenuta nel seguente modo: onorario netto di € 10.256,34 (oltre accessori di legge) ex art. 2 D.M. 30/05/2002 per la prevalenza di analisi di carattere tecnico-amministrativo-contabile, considerato l’importo massimo concedibile, calcolato sul valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato.
Decreto relativo alle istanze n. 673, 674, 675, 676, 677, 678 e 679/23 per € 89.999,19 (€ 70.932,53 per onorario, maggiorato degli accessori previdenziali e fiscali), incarico conferito in data 13.11.2020 per rispondere ai seguenti quesiti relativi a:
stato di conservazione del serbatoio TARGA_VEICOLO e degli impianti di collegamento,
ii) stato di conservazione dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO,
iii) stato qualitativo RAGIONE_SOCIALEe acque sotterranee,
iv) stato qualitativo del suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento ed intorno ai suddetti serbatoi
gestione RAGIONE_SOCIALEe acque eventualmente contaminate
vi) valutazione RAGIONE_SOCIALE‘entità, natura e cause RAGIONE_SOCIALE‘eventuale inquinamento e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di diffusione di tale inquinamento nell’ambiente.
In corso d’opera, è stata richiesta la verifica dei serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO.
La risposta del CT ing. avvenuta con 6 relazioni: CP_2
ICA 009/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TK28
ICA 012/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO
ICA 013/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO
ICA 007/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO
ICA 008/22 [depositata il 27/05/2022] indagini relative al serbatoio TARGA_VEICOLO
ICA 016/22 [depositata il 10/06/2022] indagini relative alla vasca di raccolta e al pozzetto P4268. La liquidazione è avvenuta calcolando l’onorario ex art. 11 DM 30.05.2002 nella misura massima di € 9.851,74 considerando il valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, moltiplicato per
6 in relazione alle distinte verifiche effettuate sui 5 serbatoi (TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO) e sulla vasca di raccolta e pozzetto P4268, con aumento del 20% per la difficoltà complessità.
In definitiva, a fronte di cinque incarichi conferiti, sono stati redatti cinque decreti di pagamento:
per due decreti, riguardanti il serbatoio TARGA_VEICOLO e l’attività di stoccaggio e smaltimento del GPL, è stato utilizzato il criterio tabellare di cui all’art. 2 del DM 30.05.2002, ritenuta prevalente l’attività amministrativa e contabile;
per gli altri tre decreti, è stato applicato l’art. 11, relativo alle perizie in materia di impianti industriali. In relazione agli incarichi del 05.04.2019, 29.11.2019 e 13.11.2020, con i quali si richiedeva la verifica di distinti impianti, il compenso liquidato è pari alla sommatoria dei singoli onorari previsti per ciascun accertamento (nel primo incarico e nell’ultimo applicando percentuali di aumento per la complessità, rispettivamente pari al 50% e al 20%).
Il totale RAGIONE_SOCIALE‘importo liquidato ammonta ad € 150.960,30, di cui € 119.030,10 per onorario base ed € 31.930,17 per gli aumenti ex art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002.
L’importo lordo di € 191.538,36 si raggiunge con il calcolo del contributo previdenziale pari al 4% e RAGIONE_SOCIALE‘Iva al 22%. NUMERO_DOCUMENTO
LA DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO. I CRITERI APPLICABILI.
15. Poiché la principale contestazione mossa dalla opponente ttiene alla applicazione dei criteri di cui agli artt. 2 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al DM 30.5.2022 in luogo del più generale criterio previsto dall’art. 1 del medesimo Allegato, occorre esaminare il caso di specie richiamando la normativa ed i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e rammentando la natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal consulente tecnico. Parte
Come è noto, la materia è oggi disciplinata dal DPR n. 115/2002 (‘Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia’) che, nel riordinare l’intera disciplina normativa, legislativa e regolamentare, ha espressamente abrogato, tra l’altro, la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l’articolo 4. Il DPR n. 115/2002, all’art. 49, prevede che ‘ 1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo .’ e all’art. 50 dispone che ‘ 1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 17, commi 3 e 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400.. .’; le tabelle di riferimento sono attualmente quelle allegate al D.M. 30 maggio 2002; l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 319/1980 – rimasto come detto in vigore – prevede che ‘ Per le prestazioni non previste nelle tabelle
e per le quali non sia applicabile l’articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni …’.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 1 RAGIONE_SOCIALEe ‘TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI QUELLI VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. 8 LUGLIO 1980 N. 319’ costituente Allegato al D.M. 30 maggio 2002, ‘ Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore RAGIONE_SOCIALEa controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico e sono determinati in base alle vacazioni ‘.
L’adozione del sistema RAGIONE_SOCIALEe vacazioni, dunque, ha carattere residuale, ed è applicabile solo ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria ovvero non sia possibile un’estensione analogica RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tipiche di liquidazione 1 .
Ciò è stato più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, che ha puntualizzato che nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti, ‘ deve essere applicato il criterio RAGIONE_SOCIALEe vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa percentuale ‘ (v. di recente Cass. civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 23418 del 19/09/2019 (Rv. 655460 – 01). La Suprema Corte ha anche precisato che la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata ( ibidem ).
Nel caso di specie, al CT ing. sono stati conferiti cinque distinti incarichi, tutti aventi ad oggetto le condizioni di serbatoi o RAGIONE_SOCIALEe aree circostanti facenti parte RAGIONE_SOCIALEa di Falconara Marittima, al fine di verificare la sussistenza dei reati ipotizzati dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica (emissioni nocive, inquinamento ambientale, lesioni personali conseguenti alle emissioni o all’inquinamento, disastro ambientale). Poiché la produce semilavorati (bitumi e carburanti) impiegando come materia prima gas naturale o frazioni idrocarburiche provenienti dalla CP_2 Parte_1 Parte_1
1 Il principio è pacifico in giurisprudenza, ed è richiamato da fonti normative secondarie quali la Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia 15 marzo 2006 sulla Razionalizzazione e contenimento RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia e la Risoluzione generale del CSM n. 19496 del 13.10.2016 in tema di poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incarichi agli ausiliari.
distillazione del petrolio 2 , essa è un impianto petrolchimico, e dunque un ‘impianto industriale’, ai sensi e agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe Tabelle di cui all’Allegato al DM 30.5.2002 (che comprende, in ogni caso, anche le ipotesi di perizia in materia di ‘ impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti… opere idrauliche…, manufatti isolati e strutture speciali ‘).
D’altra parte, i compensi dovuti in relazione ai quesiti eventualmente attinenti alla ‘ materia amministrativa, contabile e fiscale ‘ trovano idonea determinazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al DM sopra citato.
Nessun vizio o errore può dunque ascriversi alla scelta RAGIONE_SOCIALEa Procura di affidare la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario del proprio consulente a tali criteri, che tengono conto del valore dei beni (o RAGIONE_SOCIALEe utilità) oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento.
Né si può affermare che la natura RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed il tipo di accertamento richiesti dal giudice fuoriescano dal perimetro dettato dall’art. 11 e dall’art. 2 o dall’ambito di applicazione di altre disposizioni RAGIONE_SOCIALEa Tariffa, tanto da non consentire neppure un’applicazione analogica di tali norme. Dall’esame dei quesiti sottoposti al CT – richiamati supra (v. punto 13, pag. 13.14) e contenuti nei verbali di conferimento incarico prodotti da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 2, 3, 4, 5, 6) – si evince chiaramente che l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento demandato all’ing. rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa ‘ perizia… in materia di… impianti industriali ‘: anche la valutazione RAGIONE_SOCIALEe eventuali emissioni nocive, o RAGIONE_SOCIALEa presenza di ‘inquinamento ambientale’ non attiene ad un’ipotesi generica riconducibile ad una pluralità di cause ma è strettamente legata all’attività RAGIONE_SOCIALEa , le cui parti – i singoli serbatoi, i bacini di contenimento, le aree adiacenti agli stessi, le condutture – sono state oggetto di esame specifico. CP_2 Parte_1
Sul punto nulla ha allegato l’opponente che si è limitata a lamentare la omessa motivazione da parte RAGIONE_SOCIALEa in ordine alla scelta di applicare i criteri di cui agli artt. 2 e 11 RAGIONE_SOCIALE‘Allegato al DM 30.5.2002 in luogo dei criteri ‘più generali’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 (senza tuttavia prestare attenzione al fatto che lo stesso art. 1 subordina l’applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEe vacazioni alla circostanza che non sia possibile applicare il criterio a percentuale). Parte Pt_4
Deve pertanto rigettarsi la richiesta principale RAGIONE_SOCIALE‘opponente di applicazione del criterio di liquidazione ‘a tempo’. Parte
(SEGUE) LO SCAGLIONE DI VALORE.
2 Fonte: il sito ufficiale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE https://ip.gruppoapi.com/il-gruppo/le-nostre-attivita/raffinazione/. Ma v. anche, sul punto, la premessa al capo di imputazione come cristallizzato nel decreto che dispone il giudizio.
Poiché il criterio di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario ‘a percentuale’ si fonda sul valore dei beni, secondo scaglioni che comportano l’applicazione di percentuali diverse, deve essere determinato il valore di riferimento.
La Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di AVV_NOTAIO, in ogni proprio decreto di liquidazione qui gravato, ha dato atto che il valore dei beni oggetto degli accertamenti commissionati al consulente (singoli serbatoi, impianto di stoccaggio GPL, bacini di contenimento, impianti connessi quali vasche di raccolta, pozzetti e tubazioni) è ‘ superiore senz’altro all’ultimo scaglione di € 516.456,90 ‘.
Nessuna contestazione è mai stata sollevata sul punto, neanche a seguito di specifico rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa questione da parte del AVV_NOTAIO (v. verbale di udienza del 9.10.2024), dall’odierna opponente unico soggetto in grado di allegare – ed eventualmente dimostrare, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile e amministrativa in suo possesso – che i singoli serbatoi o gli altri impianti esaminati hanno un valore diverso, ed eventualmente inferiore, a quello sopra indicato. Parte
Né può affermarsi che si verta in ipotesi di valore indeterminabile (che impedirebbe il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onorario a percentuale), atteso che tale eventualità può verificarsi, nell’ipotesi di consulenza tecnica (in campo civilistico), con riferimento al ‘ valore RAGIONE_SOCIALEa controversia ‘ -che può, effettivamente, risultare indeterminabile perché connesso alla tutela di diritti non suscettibili di valutazione economica – ma non nell’ipotesi di perizia (in ambito penalistico), per la quale la norma fa riferimento specificamente al ‘ valore del bene o di altra utilità ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento (precisando che esso deve essere ‘ determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo ‘), e che nel caso di specie l’oggetto di accertamento è l’impianto industriale e le sue parti, che sono senz’altro suscettibili di valutazione economica.
Deve pertanto ritenersi corretto il riferimento allo scaglione massimo previsto per le ipotesi di onorario a percentuale.
(SEGUE) PLURALITÀ DI QUESITI E PLURALITÀ DI ACCERTAMENTI.
L’opponente ha lamentato altresì l’indebita moltiplicazione dei compensi accordati al CT PM, in presenza di un incarico unitario e trattandosi a suo dire di accertamenti ‘ svolti nell’ambito del medesimo procedimento penale e aventi carattere omogeneo ‘. Parte
Al contrario, il CT ing. nel ricorso da lui autonomamente proposto, che ha dato origine al separato procedimento qui riunito, ha contestato la liquidazione operata dalla Procura di con riferimento alle istanze SIAMM 668NUMERO_DOCUMENTO, in quanto il quesito cui le stese fanno riferimento quello conferito con verbale del 10.9.2019 e relativo al serbatoio TARGA_VEICOLO – avrebbe trovato risposta in tre distinte e corpose relazioni peritali, nelle quali si dà compiutamente atto RAGIONE_SOCIALEe puntuali e diverse attività di indagine demandate dalla Procura. CP_2 Pt_1
Va rilevato, sotto questo profilo che, come detto, l’incarico conferito al CT ing. i è articolato in cinque distinti quesiti, assegnati in successione nell’arco temporale che va dal 5.4.2019 al 13.11.2020; per ogni incarico/quesito il CT ha fornito risposta con plurime relazioni (due a risposta del primo quesito, tre a risposta del secondo, due a risposta del terzo, una a risposta del quarto e sei in adempimento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo quesito) ed ha presentato separate istanze di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario, in corrispondenza di ciascun deposito (complessivamente 15 istanze). La Procura, come detto, ha emesso cinque decreti di pagamento. CP_2
La questione non è specificamente disciplinata da norme di legge, atteso che il principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE‘onorario, sancito dall’art. 29 del D.M. 30 maggio 2002 (‘ Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi RAGIONE_SOCIALEa relazione sui risultati RAGIONE_SOCIALE‘incarico espletato, RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti .’), riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, risultano tuttavia strumentali all’accertamento tecnico. Esso tuttavia non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente 3 .
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che ‘ La liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, ove l’accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest’ultima una pluralità di accertamenti ‘ 4 ; in particolare, ‘ l’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e RAGIONE_SOCIALEe indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità RAGIONE_SOCIALEe domande, RAGIONE_SOCIALEe attività e RAGIONE_SOCIALEe risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, RAGIONE_SOCIALE‘interdipendenza RAGIONE_SOCIALEe indagini che connota la unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘incarico e RAGIONE_SOCIALE‘onorario. Ne consegue che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall’utilizzo di applicativi informatici, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi
3 V. sul punto Cass. n. 7174/2010.
4 Cass. civ. Sez. 2 – , Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021. La RAGIONE_SOCIALE ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l’elaborazione matematica RAGIONE_SOCIALEe proporzioni ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione
riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni ‘ 5 .
In definitiva, ‘ Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari effettuata mediante sommatoria di quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti ‘ 6 .
Se è vero pertanto che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass. n. 3414/2006), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. n. 6233/2006; n. 7186/2007; n. 21224/2014); in particolare, deve essere considerato unitario il complesso RAGIONE_SOCIALEe attività tra loro interdipendenti, con conseguente unicità del compenso, e saranno invece considerati plurimi gli accertamenti tra loro autonomi e indipendenti (cfr. Cass., Sez. II, 13/06/2023, n. 167681; Cass. nn. 580/2015 e 1627/2016).
E’ stato altresì precisato che al AVV_NOTAIO è rimesso l’apprezzamento se un incarico sia unitario con accertamenti plurimi, che può dar luogo a un compenso unitario ancorché maggiorato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002, ovvero sia solo formalmente unico ma abbia in realtà una pluralità di oggetti e sia quindi suscettibile di essere compensato con la sommatoria dei compensi dovuti per ciascun accertamento (cfr. Cass., n. 30720/2017).
18. Per dare risposta alla questione sollevata da entrambe le parti contrapposte nel presente giudizio, pertanto, è essenziale accertare se i quesiti abbiano reso necessari accertamenti autonomi, distinti e indipendenti o accertamenti accessori ovvero accertamenti che, seppure distinti, siano tra loro interdipendenti o ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nel secondo, invece, verrebbe in rilievo il concetto RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà del compenso.
Senz’altro deve prescindersi dal fatto che il CT ha ritenuto di presentare – pur nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘incarico, da ritenersi unitario, relativo all’unico procedimento penale avviato nei confronti degli
5 Cass. civ. Sez. 2 – , Sentenza n. 28417 del 07/11/2018. Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C. ha confermato la decisione che, stante l’unicità del quesito affidato al C.T.U. contabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall’art. 2 del d.m. del 30 maggio 2002.
6 Cass. civ. Sez. 2 – , Ordinanza n. 15306 del 17/07/2020. V. anche. Cass. civ., nn. 22611/2018, 26953/2019, 6927/2023.
amministratori e dei dirigenti con posizioni di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa per inquinamento e disastro ambientale, e a fronte di cinque distinte richieste di accertamento, conferite in tempi successivi – ben quindici separate richieste di liquidazione del proprio onorario. Parimenti, non può considerarsi decisivo il fatto che l’incarico si è articolato in cinque quesiti, ciascuno autonomo rispetto agli altri e ciascuno comportante una pluralità di accertamenti. Parte_1
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento né alla pluralità RAGIONE_SOCIALEe domande, RAGIONE_SOCIALEe attività e RAGIONE_SOCIALEe risposte. Queste, infatti, sono definibili unitarie soltanto in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro autonomia ed autosufficienza e, in ultima analisi, RAGIONE_SOCIALEa loro interdipendenza.
18.1 In applicazione dei principi sopra indicati, si deve muovere dalla constatazione che l’attività del consulente ha avuto ad oggetto lo stato e le condizioni (nonché le procedure industriali) di specifiche porzioni RAGIONE_SOCIALE‘unico impianto industriale petrolchimico costituente la di Falconara Marittima 7 . Parte_1
L’accertamento demandato al consulente del PM, sostanzialmente unitario e volto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di fenomeni di inquinamento ambientale, si è articolato nei cinque successivi incarichi che hanno concentrato le indagini, man mano che la situazione fattuale si andava chiarendo e che venivano alla luce nuove ipotesi delittuose, su alcuni dei serbatoi RAGIONE_SOCIALEa raffineria e su altri impianti.
Ogni serbatoio è stato separatamente esaminato, insieme al relativo bacino di contenimento, alle aree circostanti, al suolo, al sottosuolo e agli impianti collegati, al fine di verificare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale la opera (in relazione alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘intero impianto e di eventuali malfunzionamenti nonché degli eventi accidentali) e l’eventuale superamento dei valori di emissione prescritti con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, ai rifiuti. Parte_1
7 Così descritto nel capo di imputazione contenuto nel Decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP di AVV_NOTAIO: ‘ impianto petrolchimico RAGIONE_SOCIALEa società ‘ ‘ esercente attività di lavorazione, raffinazione e stoccaggio di prodotti idrocarburici, si sviluppa su una superficie di circa 70 ettari, in area compresa tra il mare Adriatico, il fiume Esino e la INDIRIZZO, su cui sono presenti gli impianti produttivi, per un totale di nr. 103 serbatoi (pari ad una capacità complessiva di 1,5 milioni di metri cubi) di stoccaggio dei grezzi, dei semilavorati, del bitume e del GPL, nonché una vasta area destinata allo stoccaggio e al caricamento dei prodotti finiti. L raffineria ientra tra i Siti di Intesse Nazional ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 252 c. 1° del D. Lgs. n. 152/2006 ed è inclusa all’interno del Sito di Interesse Nazionale di ‘Falconara Marittima’ istituito con legge n. 179 del 31/7/2002 ‘. Parte_1 Pt_1 Part CP_23
Per quanto si evince dalle relazioni, i serbatoi esaminati sono tutti diversi tra loro, per posizione all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, caratteristiche costruttive, dimensioni, capacità di stocccaggio, funzione, nonché, verosimilmente, per epoca di costruzione.
Ciò conduce a concludere, innanzitutto, che non è corretto ritenere l’intera attività di consulenza prestata dall’ing. COGNOME in un unico incarico unitario, costituito da accertamenti plurimi ma interdipendenti, ripetitivi e omogenei. CP_2
18.2. Nell’ambito dei cinque distinti incarichi, poi, occorre operare ulteriori precisazioni.
18.2.1. Il primo incarico (conferito il 5.4.2019) prevedeva l’esame RAGIONE_SOCIALEe condizioni attuali di due serbatoi, quelli denominati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO , in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante. Si tratta di due accertamenti distinti e autonomi, atteso che i due serbatoi sono diversi per caratteristiche, epoca di realizzazione RAGIONE_SOCIALEe modifiche costruttive e capacità di stoccaggio, e che per ognuno dei serbatoi è stata compiuta un’attività di analisi distinta, con prove, rilievi, campionamenti e controlli (mediante Esame Visivo indiretto, utilizzo di Georadar, controllo del fondo del serbatoio con Emissione acustica, controllo termografico all’infrarosso, Tomografia Geoelettrica Tridimensionale, prova di allagamento, controllo Tomografico ad ultrasuoni, rilievi di posizioni mediante stazioni TARGA_VEICOLO), meglio descritti nelle relazioni 13/2021 e 14/2021.
Invece, le ulteriori richieste contenute nel quesito – individuare, nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo, a quali soggetti spettava provvedere per eliminare gli inconvenienti; dire se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la – sono senz’altro accertamenti accessori e interdipendenti, connessi alla specifica indagine avente ad oggetto il singolo serbatoio (oltre ad essere indagini che si ripetono pressoché identiche per ogni elemento RAGIONE_SOCIALE‘impianto). Parte_1
8 Si tratta di due serbatoi, ciascuno situato all’interno del relativo bacino di contenimento, ubicati all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALEa , a pochi metri dal mare. Parte_1
Il TARGA_VEICOLO è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 160.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica RAGIONE_SOCIALEa vibroflottazione, munito dal 2002 di doppio fondo con intercapedine.
Il TARGA_VEICOLO è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 127.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica RAGIONE_SOCIALEa vibroflottazione, munito dal 2004 di doppio fondo con intercapedine.
18.2.2. Il secondo incarico (conferito il 10.9.2019) prevedeva l’esame RAGIONE_SOCIALEe condizioni del serbatoio TARGA_VEICOLO , anche in questo caso in relazione allo stato di manutenzione e al possibile pericolo di esalazioni nocive o moleste, ovvero di sversamento sul suolo e nel sottosuolo di materiale inquinante, con richieste aggiuntive analoghe a quelle operate per i due serbatoi RAGIONE_SOCIALE‘incarico precedente (nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo sopra delineato individuare a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi indicati, ecc.).
In aggiunta, era inserita la richiesta di accertare se il serbatoio fosse stato interamente svuotato come prescritto dal CTR RAGIONE_SOCIALE, in caso negativo precisando se il mancato svuotamento fosse dovuto a negligenza da parte RAGIONE_SOCIALEa dirigenza e in ogni caso accertando la fattibilità RAGIONE_SOCIALEo svuotamento totale del serbatoio TARGA_VEICOLO. Era poi prevista l’esecuzione mediante carotaggi di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque . Parte
Deve ritenersi che la verifica del serbatoio TARGA_VEICOLO, sebbene più articolata rispetto a quella demandata allo stesso CT per i primi due serbatoi, debba dirsi comunque unitaria: le richieste ulteriori, analoghe a quelle di cui al primo incarico, sono senz’altro accessorie e interdipendenti rispetto alla verifica generale RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘impianto, ma lo stesso deve dirsi per l’ulteriore quesito relativo alla circostanza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto svuotamento, alle cause RAGIONE_SOCIALE‘eventuale mancato svuotamento e alla fattibilità di tale operazione, trattandosi di questioni comunque connesse allo stato di fatto e alle caratteristiche tecniche del serbatoio TARGA_VEICOLO. Anche l’attività oggetto RAGIONE_SOCIALEa relazione n. 15/2022, conseguente al crollo del tetto galleggiante del serbatoio, constatato in occasione di un sopralluogo peritale, in data 15.12.2021, deve ritenersi ricompresa nell’ambito del quesito relativo alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni attuali del serbatoio.
18.2.3. Il terzo incarico (conferito il 29.11.2019) appare riprodurre lo schema dei precedenti, ed in particolare del primo, avendo ad oggetto le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘area adiacente ai serbatoi TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO (con specifico riferimento alle condizioni di inquinamento del suolo e del sottosuolo in una zona di mt. 50 circa di raggio dall’esterno dalla parete esterna di ogni singolo serbatoio) con specifica richiesta di accertamento RAGIONE_SOCIALEe cause e RAGIONE_SOCIALEa provenienza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale presenza di materiale inquinante. Sebbene il quesito indichi come oggetto di accertamento non i singoli serbatoi ma l’area (suolo e sottosuolo) adiacente agli stessi, in realtà l’incarico attiene, così come nelle ipotesi
9 Il serbatoio TK61, ubicato tra il TK59 e il TK62, a pochi metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 160.000 m/c, destinato allo stoccaggio di petrolio greggio, edificato su fondazione realizzata con la tecnica RAGIONE_SOCIALEa vibroflottazione. Non è munito di doppio fondo con intercapedine.
10 Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato in posizione lontana dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione non nota.
Il serbatoio TARGA_VEICOLO, ubicato vicino al TK322è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione non nota.
precedenti, alle distinte operazioni di verifica dei due diversi serbatoi indicati, potendo l’inquinamento provenire solo da perdite o malfunzionamento dei serbatoi stessi.
Si deve peraltro precisare che anche rispetto a questo incarico le ulteriori richieste – individuare, nell’ipotesi di cattiva manutenzione o di pericolo, a quali soggetti spettava provvedere per evitare che si verificassero gli eventi dannosi e pericolosi, eseguire anche mediante carotaggi o scavi a mano di prelievi di campioni del suolo e del sottosuolo ed eventualmente RAGIONE_SOCIALEe acque; dire se i fatti sono conseguenza di condotte negligenti per imperizia, imprudenza o per altre cause e se tali condotte abbiano portato vantaggi anche di natura non patrimoniale per la – sono, così come quelle di cui ai quesiti precedenti, accessorie e interdipendenti rispetto all’esame complessivo dei serbatoi. Parte_1
18.2.4. Con il quarto incarico (conferito in data 15.7.2020), il PM chiedeva ai CT ing. AVV_NOTAIO (informatico) e AVV_NOTAIOssa (chimica) di accertare se vi fosse stata all’interno RAGIONE_SOCIALEa ttività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita, verificando quale fosse la natura e la quantità dei rifiuti stoccati e smaltiti illecitamente. mediante combustione in torcia. Nessun dubbio che si sia trattato di quesito unico e dunque di incarico unitario (anche il consulente ha chiesto una liquidazione unitaria per l’unica relazione depositata, la n. 5/2022). CP_2 Per_3 Per_2 Parte_1 […]
18.2.5. Il quinto incarico, conferito in data 13.11.2020 ai CT ing. AVV_NOTAIOssa e AVV_NOTAIOssa prevedeva l’accertamento RAGIONE_SOCIALEo stato di conservazione del serbatoio Tk28 11 (contenente MTBE) e degli impianti di collegamento con gli impianti presenti in raffineria, RAGIONE_SOCIALEo stato di conservazione dei serbatoi TK38 e TK39 12 e degli impianti di collegamento, RAGIONE_SOCIALEo stato qualitativo RAGIONE_SOCIALEe acque sotterranee, dei piezometri superficiali e profondi e dei pozzi RAGIONE_SOCIALEa barriera idraulica intorno ai suddetti serbatoi nonché RAGIONE_SOCIALEe matrici suolo e sottosuolo nei bacini di contenimento e intorno ai suddetti serbatoi. In aggiunta, prevedeva la gestione RAGIONE_SOCIALEe acque eventualmente contaminate attraverso gli impianti di trattamento RAGIONE_SOCIALEe suddette matrici presenti in RAGIONE_SOCIALE e l’accertamento CP_2 Per_2 Per_1
11 Il serbatoio TK28, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di benzina, edificato su fondazione costituita da stabilizzato calcareo ricoperto da telo in polietilene, sopra il quale sono posti un binder di conglomerato bituminoso e un tappeto in conglomerato bituminoso; è munito di doppio fondo installato nl 2007.
12 Il serbatoio TK39, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a fondo singolo a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di olio combustibile, edificato su fondazione costituita da anello in calcestruzzo cementizio armato poggiante su pali mediante vibroflottazione. Il serbatoio TK38, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a fondo singolo a tetto fisso, con capacità pari a 10.000 m/c, destinato allo stoccaggio di olio combustibile, edificato su fondazione costituita da anello in calcestruzzo cementizio armato poggiante su pali mediante vibroflottazione.
RAGIONE_SOCIALE‘entità, RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALEe cause RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento riscontrato con verifica del pericolo che tale inquinamento possa diffondersi nell’ambiente circostante.
Così come per il primo incarico, l’accertamento demandato ai CT – ciascuno, deve ritenersi, per la parte di propria competenza – aveva ad oggetto tre distinti serbatoi (oltre ai relativi impianti di collegamento), cui si sono aggiunti, nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni di consulenza, altri due serbatoi (TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO ), con la necessità di tenere distinte le attività, in quanto autonome, stante le diverse caratteristiche dei serbatoi esaminati e la necessità di attività ispettive separate.
Anche in questo caso deve invece reputarsi connessa e accessoria l’ulteriore attività di verifica RAGIONE_SOCIALEo stato RAGIONE_SOCIALEe acque e dei pozzi, l’eventuale gestione RAGIONE_SOCIALEe acque inquinate e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento riscontrato: si tratta, infatti, di attività facente parte RAGIONE_SOCIALE‘unico quesito relativo all’eventuale attività inquinante connessa alla operatività di ciascun serbatoio. D’altra parte, per i quesiti specifici attinenti allo stato qualitativo RAGIONE_SOCIALEe acque, alla presenza di inquinamento e alla gestione RAGIONE_SOCIALEe acque eventualmente inquinate va considerato l’apporto degli altri consulenti tecnici nominati, i quali hanno verosimilmente presentato autonome istanze di liquidazione.
(SEGUE) I CRITERI IN CONCRETO APPLICABILI.
Si è detto sopra RAGIONE_SOCIALEa applicabilità alla presente fattispecie, in astratto, dei criteri di cui all’art. 11 e all’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Tabella contenuta nell’Allegato al DM 30.5.2002.
Occorre tuttavia risolvere le questioni sollevate dalle parti private opponenti circa la scelta dei criteri applicabili in concreto: l’RAGIONE_SOCIALE, infatti, pur avendo dichiarato, come visto, di optare per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario a tempo, ha specificamente censurato l’utilizzo del criterio di cui all’art. 2 in relazione ai decreti relativi all’istanza n. 665/2023 e alle istanze 668-669-670, criticando altresì da parte sua, censura l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 laddove operata dalla Procura di AVV_NOTAIO, avendo richiesto per l’intera sua
l’utilizzo del criterio di cui all’art. 11 per le restanti istanze. Il CT attività l’onorario commisurato all’art. 2 del DM 30.5.2002. CP_2
Al riguardo deve rilevarsi che qualora ad una fattispecie siano in astratto applicabili due o più dei criteri previsti dalla Tabella di cui al DM 30.5.2002, deve farsi riferimento all’attività prevalente nell’ambito di quella svolta dall’ausiliario (atteso che, come sopra evidenziato, il ricorso alla liquidazione ‘a vacazioni’ è consentito solo in via residuale, laddove nessuno dei criteri sia applicabile).
13 Il serbatoio TK336, ubicato a poche centinaia di metri dal mare, è serbatoio di stoccaggio atmosferico a tetto galleggiante, con capacità pari a 12.000 m/c, destinato allo stoccaggio di gasolio, edificato su fondazione costituita da stabilizzato calcareo ricoperto da telo in polietilene, sopra il quale sono posti un binder di conglomerato bituminoso e un tappeto in conglomerato bituminoso; è munito di doppio fondo installato nl 2007.
Nel caso di specie, la tipologia di attività demandata al consulente e soprattutto l’oggetto materiale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento a lui richiesto conducono a ritenere la generale applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, trattandosi, senza possibilità di dubbio, di perizia resa in materia di impianti industriali.
Ciò vale senz’altro per quattro dei cinque incarichi – con esclusione, come si vedrà a breve, RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferito il 15.7.2020 (ist. SIAMM 665/23) – atteso che le attività di accertamento a carattere amministrativo svolte in occasione RAGIONE_SOCIALEe verifiche dei serbatoi (in particolare la verifica RAGIONE_SOCIALEe schede di controllo mensile del serbatoio e del bacino di contenimento, RAGIONE_SOCIALEe ispezioni e dei controlli interni, ecc.) costituiscono attività secondaria rispetto alla preminente attività volta all’esame diretto RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘impianto e dunque è il criterio di cui all’art. 11 ad essere preminente.
Ciò deve ritenersi anche in relazione all’incarico riguardante il serbatoio TK 61, per il quale le attività di accertamento a carattere amministrativo hanno riguardato non solo la verifica RAGIONE_SOCIALEe schede di controllo mensile del serbatoio e del bacino di contenimento, RAGIONE_SOCIALEe ispezioni e dei controlli interni, ma anche la documentazione fornita dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in merito all’evento incidentale RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2018, senza che tale ampliamento consenta la deroga rispetto alla valutazione di preminenza RAGIONE_SOCIALE‘attività ‘in materia di impianti industriali’.
Come anticipato, unica ipotesi difforme è quella RAGIONE_SOCIALE‘incarico relativo alla verifica se vi sia stata all’interno RAGIONE_SOCIALEa una attività illecita di smaltimento di rifiuti provenienti dal ciclo produttivo aziendale, in particolare GPL non destinato alla vendita, verifica da effettuare attraverso la acquisizione e l’esame dei dati informatici e cartacei sullo stoccaggio e smaltimento di GPL. In questo caso, l’attività ha avuto ad oggetto (in via pressoché esclusiva) la materia amministrativa, contabile e fiscale, prescindendo dalla verifica materiale RAGIONE_SOCIALE‘impianto o di sue parti, sicché senz’altro può applicarsi l’art. 2. Parte_1
(SEGUE) LA LEGITTIMITÀ DEGLI AUMENTI EX ART. 52 DPR 115/2002.
20. Come è noto, la scelta di operare o meno l’aumento per la difficoltà di cui all’art. 52 comma 1 del D.P.R. 115/02 e RAGIONE_SOCIALEa percentuale di aumento da applicare, è rimessa alla discrezionalità del AVV_NOTAIO ed è insindacabile, se adeguatamente motivata, mentre non è necessario motivare la mancata applicazione di tale aumento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, ‘ La determinazione dei compensi del c.t.u., costituendo esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, se contenuta tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALEa tariffa, non richiede motivazione specifica. Al giudice è consentito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.P.R. n. 115/2002, l’aumento degli onorari del consulente fino al doppio RAGIONE_SOCIALE‘importo massimo, quando costui abbia posto in essere prestazioni eccezionali; prestazioni cioè che, pur non presentando aspetti di unicità o di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura
notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. Tale riconoscimento impone tuttavia congrua e specifica motivazione ‘ (Cassazione civile sez. II, 18/11/2019, n. 29876).
Nel caso di specie, l’aumento ex art. 52 è stato operato dalla con riferimento al pagamento RAGIONE_SOCIALEe istanze 666-667/23 (serbatoi TK59 e TK62), RAGIONE_SOCIALEe istanze 668-669-670/23 (serbatoio TK61) e RAGIONE_SOCIALEe istanze 673…679/23 (serbatoi TK28, TK38, TK39, TK216, TK336 e pozzetti). Pt_4
Il primo dei citati aumenti non risulta adeguatamente motivato, stante la genericità RAGIONE_SOCIALEa formulazione contenuta nel decreto di pagamento (redatto su modulo precompilato), e l’esame RAGIONE_SOCIALEe relazioni consente di ritenere che già la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario in misura massima costituisce – tenuto conto RAGIONE_SOCIALEo scaglione di valore del bene – adeguata remunerazione RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal consulente, attività sì complessa ma non qualificabile come di eccezionale importanza.
Al contrario può operarsi l’aumento – in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza RAGIONE_SOCIALE‘opponente ing. – in ordine al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza 665/23 (relativo all’attività illecita di smaltimento rifiuti), in misura del 50%, trattandosi di attività complessa, effettuata su ampia documentazione, di non agevole reperimento e non facile lettura. CP_2
In conclusione, e in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe doglianze RAGIONE_SOCIALEe parti private, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘onorario del CT PM ing. ovrà avvenire come segue: NUMERO_DOCUMENTO
compenso per l’incarico conferito in data 05.04.2019 relativo alle istanze n. 666 e 667/2023: liquidazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO e un onorario di € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO;
b) compenso per l’incarico conferito in data 10.09.2019 relativo alle istanze n. 668, 669, 670/23: liquidazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 D.M. 30.05.2002 calcolando un onorario di € 9.851,74 corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore, con aumento pari al 80% per la complessità;
compenso per l’incarico conferito in data 29.11.2019 relativo alle istanze n. 671 e 672/23: liquidazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 D.M. 30.05.2002, calcolando un onorario di € 9.851,74 corrispondente al valore massimo relativo allo scaglione più alto di valore – per il serbatoio TARGA_VEICOLO ed € 9.851,74 per il serbatoio TARGA_VEICOLO;
compenso per l’incarico conferito in data 15.07.2020 relativo alla istanza n. 665/23 liquidazione ex art. 2 D.M. 30/05/2002: onorario € 10.256,34, con aumento del 50% per la complessità;
compenso per l’incarico conferito in data 13.11.2020 relativo alle istanze n. 673, 674, 675, 676, 677, 678 e 679/23: liquidazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 DM 30.05.2002 nella misura massima di €
9.851,74 considerando il valore del bene riconducibile allo scaglione più elevato, moltiplicato per 6 in relazione alle distinte verifiche effettuate sui 5 serbatoi (TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO, TARGA_VEICOLO) e sulla vasca di raccolta e pozzetto P4268, con aumento del 20% per la complessità. LE SPESE DI LITE.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6379/2023 R.G., alla quale è riunita la causa n. 207/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in riforma dei decreti di liquidazione impugnati, così provvede:
DETERMINA in complessivi € 143.457,13 il compenso in favore del consulente tecnico del PM ing. nel procedimento penale 2654/2018 R.G.N.R. (al quale sono stati riuniti i fascicoli 5416/18 e 2821/20), da maggiorare degli accessori fiscali e previdenziali nelle percentuali di legge; COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite. Controparte_2
AVV_NOTAIO, 8 novembre 2024
Il AVV_NOTAIO COGNOME