Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5656  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32878/2019 R.G. proposto da:
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata    in  INDIRIZZO,  presso l’RAGIONE_SOCIALE  GENERALE  DELLO  RAGIONE_SOCIALE  (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), DI COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchè contro
INTESA  SAN  PAOLO  SPA,  UNICREDIT  SPA,  COGNOME  NOME, BANCO POPOLARE, CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA  di  TRIBUNALE  ROMA,  depositata  il 27/05/2019, r.g.n. 6078/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
 La  RAGIONE_SOCIALE  del  RAGIONE_SOCIALE  dei  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto opposizione a tre decreti ingiuntivi ottenuti da Banco Popolare, Intesa San Paolo, Unicredit, Cassa di Risparmio di Bologna e Banca Nazionale del Lavoro, contestando il  proprio  obbligo  e sostenendo la natura giuridica sussidiaria della garanzia prestata ai sensi dell’art. 4 della l. n. 224/1998, in relazione ai finanziamenti erogati a RAGIONE_SOCIALE, finanziamenti poi accollati
in capo al RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE. L’opponente ha sostenuto che l’escussione della garanzia dello Stato da parte delle banche era subordinata alla dimostrazione della situazione patrimoniale complessiva dei debitori e delle iniziative concretamente assunte per aggredire il patrimonio dei medesimi, sottolineando l’importanza della determinazione del patrimonio complessivo del debitore DS, compresi i crediti spettanti a titolo di rimborsi elettorali e le proprietà mobiliari e immobiliari costituenti la garanzia patrimoniale. Nei singoli giudizi di opposizione l’opponente formulava quindi una richiesta di consulenza tecnica d’ufficio sulla consistenza e sul valore del patrimonio immobiliare dei DS.
Nei tre procedimenti di opposizione, che si svolgevano parallelamente (era stata respinta l’istanza di riunione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) davanti al medesimo giudice, veniva nominato come consulente tecnico l’ing. NOME COGNOME. Terminato l’incarico, il consulente depositava tre distinte relazioni cui seguivano le istanze di liquidazione. Con i tre decreti di liquidazione è stato previsto per ciascuno dei giudizi un compenso di euro 174.081,65, oltre spese per euro 4.370,15 ed euro 14.000 per ausiliario autorizzato.
Le tre opposizioni avverso i tre decreti sono state riunite e sono state decise con ordinanza del 27 maggio del 2019 dal Tribunale di Roma.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. Il controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1. Il primo motivo denuncia nullità del provvedimento per violazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 150/2011, 170 del d.P.R. n. 115/2002, 158 e 161 c.p.c.: l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che il ricorso sia proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e che ‘il presidente possa chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione’; le cause di opposizione dovevano quindi essere decise dal presidente del Tribunale, titolare e capo dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso i decreti di liquidazione dei compensi, con la conseguenza che l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Roma è nulla.
Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte non è affetta da nullità l’ordinanza resa nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale, ‘ non essendo configurabili all’interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione’
(vedere in tal senso Cass. n. 22292/2020 e Cass. n. 22795/2019).
Il secondo motivo contesta nullità del provvedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: la ricorrente aveva censurato l’illegittima triplicazione dei compensi a fronte della sostanziale identità delle consulenze e della unicità dell’attività del consulente; a fronte di tale doglianza il giudice di merito si è limitato a evidenziare il dato formale della diversità dei giudizi nei quali era stata depositata la medesima consulenza, il che rende la motivazione meramente apparente.
Il motivo è fondato. A fronte della censura della RAGIONE_SOCIALE, che sottolineava come le tre consulenze fossero, quanto all’attività peritale compiuta con particolare riferimento alla stima del valore degli immobili, perfettamente identiche e sovrapponibili, con l’unica differenza che in una di esse la seconda stima di valore era stata fatta ai valori di giugno 2008 anziché a quelli di marzo-aprile 2009, il Tribunale si è limitato a rilevare che ciascuna consulenza era stata svolta in un autonomo giudizio, a fronte di uno specifico incarico. Il Tribunale ha poi valutato le tre consulenze ‘al singolare’ come fossero un’unica consulenza, esaminando il quesito sottoposto al consulente, la metodologia della ricerca e la prova dell’attività di disamina e valutazione del luogo di ubicazione dei beni e delle misure catastali e in conservatoria e rigettando le censure relative al calcolo degli onorari.
Il giudice dell’opposizione ha, pertanto, da un lato considerato corretto il compenso delle tre consulenze come se
avessero  avuto  ad  oggetto  attività  del  tutto  distinte,  per  poi dall’altro  lato  esaminarle  come  se  fossero  state  un’unica consulenza  tecnica.  La  risposta  alla  censura  dell’opponente relativa alla sostanziale identità dell’attività svolta dal consulente tecnico nelle tre consulenze è pertanto apparente, risultando  gli  argomenti  esposti  in  motivazione  affetti  da insanabile contraddizione.
L’ordinanza è pertanto nulla e la  causa  deve  essere rinviata  al  Tribunale  di  Roma,  che  dovrà  valutare  l’attività