Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5493/2020 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
-intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PATTI del 03/01/2020 (RG n. 986/2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
1. L’avvocato NOME COGNOME svolse attività difensiva in favore di NOME COGNOME persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Patti.
Il giudice penale rigettò l’ istanza reputando che non fosse sufficiente, per avere diritto alla liquidazione dei compensi, la semplice ammissione al patrocinio, laddove la persona offesa non fosse costituita parte civile.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME propose opposizione.
Il G iudice dell’opposizione accolse il reclamo e liquidò, a titolo di compensi professionali per l’attività svolta, la somma di € 50,00 oltre accessori di legge.
Il giudice decise di operare tale esigua quantificazione sulla base dei seguenti rilievi:
dovevano essere applicati i parametri previsti dal d.m. 140/12, con esclusione delle spese generali, considerando che l’attività difensiva espletata si era conclusa nella vigenza di tale normativa e prendendo in considerazione la sola fase di studio, attesa la mancata costituzione di parte civile;
i compensi dovevano essere liquidati secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità dell’attività difensiva prestata, desumibile dalla documentazione probatoria versata in atti;
applicato l’art. 12 co. 4 del d.m. 140/12, il compenso unico doveva essere aumentato sino ad € 300,00 , avendo il difensore assistito tre persone offese nella medesima posizione. Al fine d’ individuare il compenso dovuto in favore della sola persona offesa NOME COGNOME tale importo doveva essere diviso per tre, risultando una somma pari ad € 100,00, importo , infine, ulteriormente decurtato del 50% ai sensi dell’art. 130 TUSG.
L ‘avvocato NOME COGNOME propone ricorso fondato su due motivi. E’ rimasto intimato il Ministero della Giustizia.
Con il primo motivo la ricorrente rileva la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 12 e 14 del d.m. n. 140 del 20.07.2012, in relazione all’art. 360 , co. 1 n. 3, cod. proc. civ., poiché il Giudice dell’opposizione aveva liquidato i compensi tenendo conto esclusivamente della fase di studio, e non anche della fase istruttoria o dibattimentale, a cui l’Avvocato aveva sempre partecipato, come risultava dai verbali di udienza versati nel fascicolo del giudizio di opposizione.
Il G iudice dell’opposizione aveva erroneamente disconosciuto il compenso per la suddetta fase perché la persona offesa non si era costituita parte civile. Di contro <>.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 12 , co. 4, d.m. n. 140/2012 in relazione all’art. 360 , co. 1 n. 3, cod. proc. civ. poiché il Tribunale aveva operato, nel liquidare il compenso, una serie di calcoli, riduzioni, raddoppi e divisioni non applicabili nel caso di specie e privi di razionale comprensibilità.
Il Tribunale, invece, <> .
Il primo motivo merita di essere accolto e, pertanto, il secondo resta assorbito.
La persona offesa ha il diritto di partecipare al processo penale (art. 90 cod. proc. pen.) e a tal fine può avvalersi di un difensore (art. 104 cod. proc. civ.). Pertanto, il professionista nominato al fine deve essere remunerato, nella misura di legge ritenuta congrua, per tutte le fasi processuali alle quali risulti aver prestato la propria assistenza.
Poiché il Giudice del merito ha escluso la remunerabilità di ogni attività diversa dallo studio sul presupposto -inconferente, per quel che si è detto -che la persona offesa non si era costituita parte civile, il ragionamento merita censura.
Il provvedimento, per vero, applica una deroga non prevista dalla legge e, peraltro, in contrasto con il complessivo assetto codicistico che assegna alla persona offesa ruolo di significativo rilievo processuale.
8. Il provvedimento, perciò, deve essere cassato con rinvio. Il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione del seguente principio di diritto: ‘ al difensore nominato dalla persona offesa dal reato, non costituita parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, spetta il compenso per tutte le fasi del processo penale alle quali abbia partecipato e non per la sola attività di studio ‘. Il giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata, in relazione all’accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Patti, in persona di altro magistrato, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME