Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32360 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32360 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9901/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME;
ricorrente contro
AGENZIE DELLE ENTRATE rappresentate ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;
contro
ricorrente avverso RAGIONE_SOCIALE di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 152/2023 depositata il 23/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che:
-L’Avv. NOME COGNOME che aveva svolto attività difensiva innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna ed innanzi a questa Corte in favore di COGNOME COGNOME ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, propose opposizione innanzi al Tribunale di Bologna avverso il decreto della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di liquidazione;
-il Tribunale di Bologna dichiarò la propria incompetenza in favore della Corte d’ A ppello di Bologna ai sensi dell’art.15 del D. Lgs 150/2011;
-la Corte d’appello di Bologna ha sollevato conflitto di competenza ed ha formulato istanza di regolamento di competenza:
-il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che:
-la giurisprudenza di questa Corte, nel suo massimo organo di nomofilachia, ha affermato che spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell’interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo;
-è stato affermato che il diritto al compenso riveste la natura di diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo (Cassazione civile sez. un., 23/12/2016, n.26908; Cassazione civile sez. II, 01/02/2023, n.3027);
-ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo – avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso – e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo;
-non sussiste quindi alcuna “connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base” (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96), né può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al “capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento”, atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza. In tal senso rileva che il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 15 è certamente volto a valorizzare (così come il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell’opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale.
-ne consegue che per l’attività difensiva svolta dal ricorrente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna in favore di COGNOME COGNOME ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, è competente il Tribunale di Bologna e non la Corte d’appello di Bologna proprio per la diversità dei plessi giurisdizionali:
-deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna, innanzi al quale vanno rimesse le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Bologna innanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione