Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5665/2018 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente a ll’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 863/2017 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 14.8.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente si rivolse al Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna del Comune di Gropparello, presso il quale era stato segretario comunale, al pagamento delle indennità di maggiorazione asseritamente dovutegli per avere egli svolto mansioni più gravose in esecuzione di due incarichi aggiuntivi (Responsabile dei Servizi Affari Generali e titolare del Servizio Socio-assistenziale).
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando il Comune a pagare la somma di € 7.225, in linea capitale, pari al 10% della retribuzione di posizione, misura minima prevista dal RAGIONE_SOCIALE Segretari comunali e provinciali.
La Corte d’Appello di Bologna, davanti alla quale la sentenza di primo grado fu impugnata dal Comune RAGIONE_SOCIALE Gropparello, accolse il gravame, rigettando la domanda del segretario comunale, sulla base del rilievo, ritenuto determinante, che nei conferimenti di incarico non era stato pattuito alcun compenso aggiuntivo e che il ricorrente non aveva nemmeno allegato la sussistenza di risorse disponibili nel bilancio del Comune.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Comune si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 4, CCNL Segretari Comunali del 2001 e dell’art. 1 del Contatto RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE dei Segretari Comunali del 22.12.2003, come interpretati secondo una lettura costituzionalmente orientata (art. 36 Costituzione), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Diritto alla adeguatezza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato».
Il secondo motivo denuncia, «ancora, sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 4, CCNL Segretari Comunali del 2001 e dell’art. 1 del Contatto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Segretari Comunali del 22.12.2003, come interpretati secondo una lettura costituzionalmente orientata (art. 36 Costituzion e), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Diritto alla maggiorazione di retribuzione prevista nella norme contrattuali a seguito degli incarichi attribuiti dall’Amministrazione ».
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente, in ragione dell’evidente stre tta connessione, logica e giuridica, sono infondati.
3.1. Il ricorrente riconosce che le disposizioni della contrattazione collettiva che si assumono violate non prevedono un incondizionato diritto del segretario comunale al pagamento di compensi aggiuntivi sulla retribuzione di posizione, tant’è che ne invoca una «lettura costituzionalmente orientata», sostenendo che il principio per cui il lavoratore ha «diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» (art. 36 Cost.) sarebbe incompatibile con un ‘interpretazione di quelle disposizioni nel senso di consentire ai Comuni di conferire ai segretari incarichi ulteriori e, al tempo stesso, di non remunerarli con un compenso aggiuntivo. Per questo, l’art. 41, comma 4, del CCNL, secondo cui « Gli Enti
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3 », dovrebbe essere interpretato -secondo il ricorrente -nel senso che gli enti locali possono scegliere se conferire o meno incarichi aggiuntivi ai segretari, ma, una volta fatta la scelta di conferirli, non potrebbero fare a meno di pagare una remunerazione aggiuntiva, quantunque non deliberata e non concordata, né richiesta, al momento del conferimento dell’incarico.
3.2. Il motivo, in quanto riferito all ‘inte rpretazione di una disposizione contrattuale, potrebbe essere ricondotto a un’implicita denuncia di violazione dell’art. 1367 c.c., nel senso che si prospetta l’illiceità dell’interpretazione letterale secondo cui il diritto del segretario al compenso ulteriore per gli incarichi aggiuntivi sarebbe condizionato a una decisione in tal senso dell’ente locale e questa, a sua volta, sarebbe subordinata alla necessaria sussistenza di risorse disponibili.
Ebbene, siffatta interpretazione contro il tenore letterale della disposizione contrattuale non è affatto imposta dall’invocato principio costituzionale, perché come questa Corte ha già avuto modo di affermare -« il chiaro tenore della contrattazione nazionale …, al contrario, stabilisce, come regola di carattere generale, il principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione contrattuale, e consente la maggiorazione, non obbligatoria ma discrezionale, solo in presenza di specifiche condizioni che limitano la facoltà unilaterale del datore di lavoro pubblico di discostarsi dagli importi fissati, in via generale e onnicomprensiva, dalle parti collettive » (Cass. n. 21231/2021).
Il riferimento è all’art. 41, comma 6, del CCNL, il quale dispone che « La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario ».
In sostanza, la contrattazione collettiva fissa il valore della retribuzione di posizione, proporzionato alle dimensioni e all’importanza dell’ente locale (art. 41, comma 3) , stabilisce espressamente il carattere omnicomprensivo di tale retribuzione (che copre anche il lavoro straordinario: art. 41, comma 6) e consente agli enti di corrispondere una maggiorazione dei compensi, ma soltanto « nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa», demandando alla contrattazione collettiva decentrata di stabilire le ulteriori «condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni» (art. 41, comma 6).
È evidente che la contrattazione decentrata non ha potere di prevedere compensi aggiuntivi in difformità rispetto a quanto previsto nel contratto nazionale principale. E, infatti, anche l’art. 1 del l’accordo del 22.12.2003 (accordo integrativo, ma anch’esso di livello nazionale) è molto chiaro nel ribadire che gli enti «possono corrispondere» tali compensi aggiuntivi -di cui si fissano le percentuali minime e massime di riferimento -solo «ai sensi dell’art. 41, comma 4, del CCNL» e «nell’ambito delle risorse disponibili».
3.3. In definitiva, tenuto conto che la contrattazione collettiva ha fissato le misure della retribuzione di posizione e ne ha voluto il carattere omnicomprensivo, questa retribuzione copre anche lo svolgimento di incarichi ulteriori conferiti al
segretario comunale, in assenza delle condizioni alle quali, secondo quella stessa contrattazione collettiva, può sorgere il diritto soggettivo del segretario comunale al pagamento di una maggiorazione della retribuzione di posizione: la decisione degli enti di corrispondere il compenso ulteriore e la sussistenza di risorse disponibili « nel rispetto della capacità di spesa ». Dunque il diritto di credito non può essere riconosciuto per il solo fatto di avere ricevuto un incarico ulteriore e avere svolto le relative mansioni.
Il terzo motivo di ricorso denuncia, «in via subordinata, ove non trovasse accoglimento il precedente motivo II, … la violazione dell’art. 437 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ».
4.1. Una volta respinti i primi due motivi, il motivo si rivela inammissibile, perché è volto a censurare soltanto una delle due autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.
Il ricorrente si lamenta che la Corte d’Appello abbia valorizzato la mancanza di prova (e, prima ancora, di allegazione) della sussistenza di disponibilità finanziarie per pagare la maggiorazione della retribuzione di posizione nonostante il Comune di Groppello avesse sollevato la relativa questione solo con l’atto d’appello.
La Corte territoriale ha correttamente osservato che la presenza delle risorse disponibili, in base alla sopra esaminata contrattazione collettiva, è parte integrante del fatto costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente, sicché sarebbe stato suo onere perlomeno allegarlo, fin dal primo grado.
In ogni caso, poiché non è in discussione che il Comune mai deliberò di riconoscere alcun compenso aggiuntivo in favore del segretario (ovverosia che non esercitò la facoltà di concedere, a determinate condizioni, quel compenso), la mera, eventuale, disponibilità delle risorse finanziarie sarebbe stata comunque insufficiente per l’accoglimento della domanda.
Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali al 15% dei compensi e agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.11.2023.