Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33867 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33867 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16585-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1372/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 3211/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 6 aprile 2022, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affi date, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui dal medesimo effettuata;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi da 1 a 7, del Regolamento INPDAP n. 1066 dell’1.7.2010 relativo ai Mutui Ipotecari, della delibera n. 329/2011 e degli artt. 3, 8, 11 del predetto Regolamento, lamenta a carico della Corte di aver erroneamente escluso l’interpretazione degli atti pre detti in termini tali da fondare il costituirsi tra il richiedente il mutuo ed il tecnico indicato dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di un rapporto contrattuale implicante l’affidamento di un incarico libero professionale;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 9 del D.M. 463/1998 e 8, 11 e 14 del Regolamento Mutui Ipotecari, il ricorrente ribadisce a carico della Corte territoriale la medesima censura circa l’erroneo es ito interpretativo dei predetti atti come idonei ad attestare la riconducibilità dell’attività peritale ai compiti istituzionali dell’RAGIONE_SOCIALE e così alle mansioni proprie del dipendente incaricato;
-che nel terzo motivo la medesima censura relativa all’erronea interpretazione degli artt. 8, 11 e 14 del predetto Regolamento è prospettata sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.;
-che, con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, 45, comma 1, 53, commi 2 e 7, d.lgs. n. 165/2001 è denunciata in relazione alla qualificazione dell’attività peritale come compito istituzionale;
-che, con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 416 c.p.c. 2697, 2727 e 2729 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento dei fatti costitutivi del diritto, il malgoverno delle regole sull’onere della prova e l’erroneo apprezzamento del materiale istruttorio;
-che, relativamente ai primi tre motivi, posta l’inammissibilità dei primi due che, ai fini dell’impugnazione, richiamano parametri non riconducibili all’art. 360, n. 3, c.p.c., deve ritenersi inammissibile anche il terzo motivo, pur correttamente censurato con riferimento alle regole codicistiche di ermeneutica contrattuale, atteso che il ricorrente, lungi dal dar conto dell’effettivo discostarsi da quelle regole dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa gli atti invocati, si limita a prospettare una propria lettura degli stessi atti, così sollecitando un nuovo giudizio sul merito in questa sede non consentito;
-che parimenti inammissibile si rivela il quarto motivo presupponendo le censure sollevate la validità dell’interpretazione degli atti regolamentari proposta dal ricorrente e legittimamente disattesa dalla Corte territoriale;
-che, di contro, infondato deve ritenersi il quinto motivo, avendo la Corte territoriale correttamente individuato i fatti costitutivi del diritto in
contestazione -la pretesa del dipendente perito al compenso per lo svolgimento di una attività aggiuntiva e non la pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione delle somme già erogate – e a questa stregua altrettanto correttamente regolato l’accollo dell’onere della prova di quei fatti, il cui apprezzamento è, in ogni caso, rimesso alla discrezionalità del giudicante;
-che il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità non ricorrendo precedenti in termini nella giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7.11.2023