Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26817-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
Associazioni RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
Art. 67, primo comma, lett.m)
TUIR
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/02/2025
CC
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; COGNOME NOME, COGNOME COGNOME, nella qualità di soci superstiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 291/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 5282/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dalla AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui ancora rileva, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME avverso cartelle esattoriali, avvisi e ordinanze ingiunzione, conseguenti ad un accertamento ispettivo.
Nello specifico, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali in relazione ai compensi corrisposti a tre lavoratori subordinati e ad altri nove istruttori, per il periodo gennaio/ottobre 2008.
Accertata l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la natura subordinata dei tre rapporti di lavoro in contestazione era
ricavabile da elementi oggettivi, riscontrati in sede ispettiva e non contrastati da prova contraria.
Quanto alle restanti collaborazioni, sussisteva l’obbligo contributivo, rientrando le stesse nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa copertura previdenziale di cui al DM 15 marzo 2005, emesso in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, a prescindere dalla natura subordinata od autonoma RAGIONE_SOCIALEe medesime. Non ricorreva l’ipotesi di esonero di cui all’art. 67 TUIR, comma 1, lett. m), dal momento che le prestazioni svolte avevano natura professionale. A tale riguardo, era decisiva la considerazione che le attività rese dagli istruttori erano continuative e compensate con un fisso orario e, talvolta, con un totale di ingente importo.
Irrilevante era, dunque, che le prestazioni fossero rese da studenti universitari.
Avverso tali statuizioni, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno depositato controricorso. Sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 323, 433, 442 c.p.c., 2094, 2222 e 2697 c.c. È censurato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa subordinazione.
Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di avere attribuito erroneamente valore di prova al verbale ispettivo e di avere invertito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova.
Le censure sono infondate.
La Corte territoriale ha valorizzato, con analisi adeguata e coerente, gli elementi oggettivi desumibili dal verbale ispettivo, elemento di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. (Cass. nr. 5851 del 2024).
Per il resto, dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge -e, in particolare, RAGIONE_SOCIALEe regole sulla distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova e di quelle per l ‘ individuazione dei caratteri RAGIONE_SOCIALEa subordinazione- le censure tendono sostanzialmente a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in questa sede di legittimità.
È il caso di precisare che a lcun ribaltamento RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova è imputabile alla Corte di appello che, semplicemente, ha rafforzato il giudizio di accertamento RAGIONE_SOCIALEa subordinazione sulla base RAGIONE_SOCIALEa considerazione che la parte privata non aveva offerto elementi per contrastare un quadro probatorio a sé comunque sfavorevole.
Con il secondo motivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1372, 2094, 2222 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., 416 e 436 c.p.c. nonché -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n.4 c.p.c.nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co.2, c.p.c. È dedotta la mancanza di motivazione sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro nonchè la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall e eccezioni di merito e dai mezzi di prova e censurato l’omesso svolgimento di qualsiasi istruttoria.
10. Anche il secondo motivo va, complessivamente, disatteso.
Per fermo orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le più recenti, Cass.
Sez.U. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., Sez.U., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass., sez.un., nr.19881 del 2014; ex multis : Cass. nr. 2889 del 2023).
Alcuna RAGIONE_SOCIALEe illustrate situazioni ricorre nel caso di specie. È sufficiente richiamare il percorso motivazionale, sinteticamente riportato nello storico di lite, per affermare che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello risulta ampiamente motivata in relazione alle ragioni che sorreggono il decisum.
Deve, piuttosto, aggiungersi, con riferimento alla deduzione di inutilizzabilità dei verbali ispettivi per la costituzione non tempestiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è, nel rito del lavoro, comunque possibile, perché rimessa alla doverosa valutazione del Giudice di attivare i poteri ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.
I documenti introdotti in giudizio dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , pur tardivamente costituitosi, sono stati ( recte : devono ritenersi) inequivocabilmente acquisiti sulla base di poteri istruttori, legittimamente esercitati dalla Corte di merito, tenuta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità dei fatti
controversi. La pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘i nsegnamento di questa Corte in base al quale, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l’esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l’incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie d’ufficio (v., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755 del 2018; Cass. n. 18362 del 2020; Cass. nr. 36455 del 2023).
11. Con il terzo motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 nr.3 c.p.c.è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 del D.Lgs. nr. 7 08 del 1947, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 91 del 1981, degli artt. 49, 50, 53 e 6 del D.P.R. nr. 917 del 1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.Lgs. nr. 182 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D.Lgs. nr. 314 del 1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 289 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 del D.L. nr. 207 del 2008, RAGIONE_SOCIALE‘art.1 RAGIONE_SOCIALEa legge nr. 205 del 2017, RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 c.p. e del D.M. 15 marzo 2015 , per non avere la sentenza impugnata affermato l’esonero RAGIONE_SOCIALEa contribuzione in relazione ai nove istruttori.
Parte ricorrente esclude la necessità del carattere ‘non professionale’ RAGIONE_SOCIALE‘attività dei collaboratori , in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del settore sportivo ; nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo Sport dilettantistico, tutte le collaborazioni seguirebbero, infatti, il regime agevolato, a prescindere dalla continuità e abitualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione svolta. In ogni caso, i caratteri RAGIONE_SOCIALEe attività, in concreto rese, difetterebbero del requisito in discussione.
12. Con il quarto motivo -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 nr. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 67 del D.P.R. nr. 91 del 1986, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.lgs. nr.38
del 2000, del D.P.R. nr. 1124 del 1965 e del D.M. 15 marzo 2015. Secondo la parte ricorrente, le stesse ragioni illustrate in relazione al terzo motivo condurrebbero ad escludere anche l’obbligo di versamento dei premi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
13. Il terzo ed il quarto motivo sono strettamente connessi e vanno, perciò, congiuntamente esaminati.
Le questioni devolute, già affrontate e risolte dalla Corte, sono infondate alla stregua di principi che, ratione temporis , rilevano anche nella presente controversia.
Si è affermato che: «Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base RAGIONE_SOCIALEa preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ora confluita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Per effetto RAGIONE_SOCIALEa previsione contenuta nell’art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in I. n. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da
lavoratori autonomi o da RAGIONE_SOCIALE commerciali o da RAGIONE_SOCIALE in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o RAGIONE_SOCIALE che non solo risultano qualificate come RAGIONE_SOCIALE, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale RAGIONE_SOCIALE‘affiliazione ad una RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità […] » (Cass. nr. 41397 del 2021 e plurime successive conformi).
Si è, in particolare, specificato che l’art. 67 TUIR non consente di includere, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘area dei redditi diversi, le somme percepite da coloro i quali svolgono «professionalmente» le attività cui le somme si riferiscono. La professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività, e non in relazione alla natura oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘attività; sono esclusi,
dunque, dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass. 2339 del 2022, paragrafi 19 e ss).
Ai precedenti indicati va assicurata continuità in questa sede. Al relativo supporto argomentativo si rinvia anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att.cod. proc. civ.
15.
15. La Corte di appello ha ricostruito il tessuto normativo in modo conforme agli indicati principi e ha correttamente osservato che non tutti i compensi erogati dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituiscono «redditi diversi», dovendo esserne esclusi, per quanto qui rileva, quelli conseguiti per effetto di attività svolte professionalmente; quindi, alla stregua di un compiuto esame del materiale probatorio, ha accertato lo svolgimento professionale RAGIONE_SOCIALEe prestazioni rese, facendone, coerentemente, conseguire la sussistenza degli obblighi nei confronti degli enti previdenziali.
16. Va osservato, in ultimo, che nessun rilievo assume lo ius superveniens (art. 23, comma 1, del d.Lgs. nr. 163 del 2022) richiamato nella memoria difensiva. Si tratta RAGIONE_SOCIALEa norma con cui il legislatore ha recepito, per i rapporti iniziati prima RAGIONE_SOCIALEa riforma del lavoro sportivo introdotta nel 2021 (avente decorrenza dal 1° luglio 2023), l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte, sopra indicato, in base al quale vi è coincidenza tra esenzione fiscale ed esenzione contributiva. In modo evidente, la fattispecie di causa esula dal perimetro di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma sopravvenuta, poiché non riconducibile all’art. 67, comma 1, lett. m, cit. , secondo l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata e oramai divenuto definitivo.
17. Il ricorso va, dunque, rigettato, con le spese che si compensano, nei rapporti con le parti controricorrenti, in considerazione del consolidarsi RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di legittimità dopo il deposito del ricorso. Nulla si provvede, invece, in relazione alle parti rimaste intimate.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12